La condanna nel giudizio penale non esclude il concorso di colpa del danneggiato

Il mancato esame del concorso di colpa del danneggiato nel giudizio penale non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti.

Così ha deciso la Terza Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza n. 25097 del 24 ottobre 2017. Il caso. Il danneggiato da un incidente stradale, avvenuto mentre procedendo a bordo della propria motocicletta si era scontrato con un'auto, al termine del giudizio penale conclusosi con l'accertamento della responsabilità del conducente dell'auto per il reato di lesioni colpose e conseguente condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile, aveva quindi convenuto in giudizio il conducente, proprietario e assicuratore dell'auto. In sede civile il tribunale aveva dichiarato il concorso di colpa nella misura del 25% a carico del motociclista, condannando poi i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Impugnata la sentenza di primo grado, il successivo giudizio di appello si era concluso con il rigetto dello stesso sia in punto responsabilità che in punto liquidazione, relativamente alla richiesta di danno patrimoniale per la perdita del vestiario distrutto al momento dell'incidente e per la perdita della capacità lavorativa specifica. Il danneggiato ha quindi poi proposto ricorso per cassazione. I rapporti tra giudizio civile e quello penale. La Terza Sezione a rigettato tutti e tre i motivi di ricorso. Per quanto riguarda l'asserito errore della Corte territoriale per aver accertato il concorso di colpa in contrasto con il contenuto della sentenza penale su cui si era formato giudicato, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello. È infatti orientamento consolidato quello per cui l'attribuzione da parte del giudice civile, nel giudizio successivo a quello penale, di un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato, non costituisce violazione dell'art. 651 c.p.p., che regola i rapporti tra i due giudizi. Per ottenere il risarcimento occorre la prova sia dell’an che del quantum. Per quanto riguarda invece il risarcimento per la parte del vestiario, anche in questo caso è stata ritenuta corretta la sentenze impugnata, laddove ha respinto il risarcimento a causa della mancanza di prova del relativo danno patrimoniale. A nulla infatti è servito il richiamare la valutazione equitativa del danno, dal momento che trattasi di criterio che può soccorrere solo con riferimento ad un danno di cui sia stata già dimostrata, anche in via presuntiva, l'esistenza. La carenza di prova è anche la ratio che soggiace al rigetto del motivo concernente il risarcimento del danno per decremento dei redditi futuri, ovvero per il periodo successivo all'incidente. Infatti correttamente la Corte d'Appello ha fatto applicazione dell'orientamento pacifico sul punto della giurisprudenza di legittimità secondo cui per quanto concerne la quantificazione della riduzione della capacità di lavoro specifica è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare laddove tale situazione non ricorre se la vittima prosegua a lavorare e a produrre un reddito, per l'appunto diminuito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 marzo – 24 ottobre 2017, numero 25097 Presidente Travaglino – Relatore Armano Fatti del processo P.L.P.M. ha convenuto in giudizio M.F. , Mi.Ra. e la Fondiaria Sai, rispettivamente conducente, proprietaria e società assicuratrice dell’autovettura con cui il 23 dicembre del 2005, mentre era a bordo del suo motociclo, si era scontrato riportando lesioni personali e danni patrimoniali. Il giudizio civile è stato preceduto da un giudizio penale conclusosi con l’accertamento della responsabilità di M.F. per il reato di cui all’articolo 590 c.p. e conseguente condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Il giudice di primo grado in sede civile ha accertato la concorrente responsabilità nella misura del 25% di P.L.P.M. ed ha condannato i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura della responsabilità accertata. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’8 luglio 2014, ha confermato la misura della responsabilità concorrente di P.L. nella produzione dell’incidente ha confermato, per quello che qui interessa, il rigetto della richiesta di danno patrimoniale per la perdita del vestiario distrutto al momento dell’incidente ed il rigetto del risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica. Avverso questa sentenza propone ricorso P.L.P.M. con tre motivi. Resiste con controricorso l’Unipol Sai Assicurazioni, società incorporante la Fondiaria Sai. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 2909 c.comma 651 e 654 c.p.p Denunziano i ricorrenti che la sentenza impugnata deve essere annullata perché è in evidente contrasto con il giudicato penale formatosi in ordine all’incidente,che ha accertato in modo irrevocabile che unico ed esclusivo responsabile del sinistro è stato l’imputato M. . 2.Con il secondo motivo si denunzia ex art. 360 numero 4 c.p.c violazione dell’articolo 324 c.p.c. e 2909 c.c. Si denunzia che la sentenza impugnata ha accertato il concorso di colpa del ricorrente in contrasto con il contenuto della sentenza penale su cui si è formato il giudicato. 3.1 due si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega, in quanto entrambi attengono all’efficacia del giudicato penale sulla responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura danneggiante, e sono infondati. La Corte d’appello si è riportata al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il mancato esame del concorso di colpa del danneggiato nel giudizio penale non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti. Infatti in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 cod. proc. penumero , a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato. Cass. Sentenza numero 11117 del 28/05/2015 Sentenza numero 1665 del 29/0 1/2016. 4. con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione degli articoli 2727 c.comma 1226 e 2056 c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c I ricorrenti censurano il mancato accoglimento della risarcimento del danno per la rottura degli gli occhiali e delle vestiario indossato e per il mancato riconoscimento del lucro cessante correlativo alla riduzione del reddito per il periodo successivo al incidente. 5. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha rigettato il risarcimento per la perdita del vestiario per mancanza di prova del danno patrimoniale relativo. La motivazione della Corte di merito è aderente a quelle che sono state le risultanze istruttorie quali risultano dalla sentenza, né può chiedersi il ricorso alla valutazione equitativa del danno liquidazione equitativa a cui si può ricorrere in relazione ad un danno un danno di cui è stata dimostrata, anche in via presuntiva, l’esistenza. La Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per decremento dei redditi per il periodo successivo all’incidente sul rilievo che dalle dichiarazioni dei redditi esibite per il periodo precedente e per il seguente non risultava la riduzione della capacità di guadagno. La Corte di appello si è correttamente adeguata alla giurisprudenza di legittimità che ha già affermato che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l’ an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito. Cass. Sentenza numero 11361 del 22/05/2014. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Non spetta il versamento del contributo unificato in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali come per legge.