Chiavi sulla scrivania, auto rubata: l’indennizzo è dovuto

L’omissione di una condotta particolarmente scrupolosa, quale chiudere sotto chiave gli oggetti di valore all’interno di un ufficio, al quale possano accedere solo soggetti determinati, non integra gli estremi della colpa grave, che è necessaria per escludere la copertura assicurativa furto.

Il caso. Il gestore di una autoscuola subisce il furto delle chiavi dell’autovettura di sua proprietà ad opera di un soggetto ignoto, che si era introdotto nei locali durante una lezione di teoria di guida. La compagnia di assicurazione contesta la colpa grave e di conseguenza non eroga l’indennizzo. L’uomo si rivolge al Tribunale per ottenere l’adempimento del contratto assicurativo. Chiavi sulla scrivania o nel cassetto? L’attore aveva denunciato di aver lasciato le chiavi della propria automobile sulla scrivania 2 giorni dopo il diniego dell’assicurazione di corrispondere l’indennizzo per colpa grave, però, aveva frettolosamente integrato la denuncia affermando di aver invece lasciato le chiavi della vettura nel cassetto. Il Tribunale, ritenendo più plausibile che un impossessamento repentino delle chiavi possa avvenire mentre queste si trovano sulla scrivania, e vedendo l’integrazione della denuncia un mero tentativo di correggere il tiro , non considera attendibile nemmeno la testimonianza di un collaboratore dell’autoscuola che aveva affermato di aver riposto lui stesso le chiavi nel cassetto della scrivania. Solo la colpa grave esclude l’indennizzo. L’assicurazione, avendo incentrato la propria difesa solo sulla qualificazione della condotta dell’attore, non ha in alcun modo contestato né la preesistenza del bene, né tanto meno, che questo sia stato sottratto da un soggetto ignoto. Il Tribunale ricorda che la colpa dell’assicurato idonea ad escludere l’indennizzo, poiché causa o concausa del sinistro, deve essere colpa grave. La tenuta delle chiavi sulla scrivania di un locale, non aperto ad un pubblico indiscriminato, non può essere qualificata come condotta gravemente colposa ai fini dell’applicazione della clausola invocata dalla convenuta. Condotta scrupolosa utile ma non necessaria. Il Tribunale precisa, infine, che se la chiave fosse stata custodita in un cassetto, chiuso a chiave a sua volta, il furto non si sarebbe certamente consumato con le medesime modalità valuta, inoltre, l’omissione di una condotta particolarmente scrupolosa, quale chiudere sotto chiave gli oggetti di valore all’interno di un ufficio al quale possano accedere soggetti determinati, stabilendo che non integra gli estremi della colpa grave, condizione necessaria per escludere la copertura. Il Tribunale, pertanto, accoglie la domanda attorea ritenendo l’indennizzo dovuto e condanna l’assicurazione al rimborso del valore dell’auto rubata. Fonte www.ridare.it

Tribunale ordinario di Milano,sez. XII Civile, sentenza 6 7 settembre 2017, n. 9030 Giudice Milone Ragioni della decisione L'attore indicato in epigrafe ha agito giudizialmente per ottenere l'indennizzo assicurativo dovutogli a seguito del furto dell'autovettura di sua proprietà. La convenuta ha resistito alla domanda eccependo l'inoperatività della polizza per essere stato il sinistro cagionato dalla colpa grave dell'assicurato. Ai fini della decisione va osservato che può ritenersi accertato che l'autovettura di proprietà dell'attore, assicurata contro il furto in base a contratto stipulato con la società convenuta, sia stata sottratta all'attore da un soggetto ignoto, che si è introdotto nell'autoscuola gestita dall'attore medesimo durante una lezione di teoria di guida e si è impossessato delle chiavi dell'autovettura che si trovavano su una scrivania v. denuncia di furto docomma fascicolo attoreo . Non può, invece, ritenersi accertato che la chiave si trovasse all'interno di un cassetto, come l'attore ha dichiarato nell'integrazione alla denuncia di furto effettuata dopo otto giorni dalla denuncia v. docomma attore l'integrazione risulta, infatti, resa dopo due giorni dalla lettera di diniego dell'assicurazione docomma attore che ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo invocando la colpa grave dell'assicurato, sicché può ragionevolmente essere considerata un tentativo di correggere il tiro rispetto alla denuncia iniziale, nella quale, invece, nell'immediatezza e con maggiore genuinità era stato dichiarato che le chiavi si trovavano sulla scrivania, risultando peraltro più plausibile e verosimile che un impossessamento repentino delle chiavi possa verificarsi mentre si trovano su una scrivania anziché in un cassetto. Per le stesse ragioni non può essere considerata attendibile la testimonianza della moglie dell'attore, che ha dichiarato di aver riposto le chiavi nel cassetto della scrivania dopo che l'attore le aveva appoggiate sulla scrivania v. verbale udienza 19.4.2016 . Nonostante la versione corretta dell'attore non possa ritenersi provata, purtuttavia la domanda risulta fondata sulla base dell'accertamento di quanto dichiarato nella denuncia iniziale. La convenuta non ha contestato specificamente la preesistenza del bene, che quindi può ritenersi accertata, né che lo stesso sia stato sottratto da un soggetto ignoto, impossessatosi delle chiavi la difesa della convenuta è stata, infatti, incentrata sulla qualificazione della condotta dell'attore, che ha lasciato le chiavi su una scrivania dell'autoscuola, in termini di colpa idonea ad agevolare la commissione del furto e a rendere, quindi, il sinistro non indennizzabile in base alla disciplina contrattuale, che sul punto ricalca l'art. 1900 c.c In punto di diritto va osservato che la colpa dell'assicurato idonea ad escludere l'indennizzabilità poiché causa o concausa del sinistro deve essere una colpa grave nel caso di specie la tenuta delle chiavi su una scrivania di un locale, quale l'autoscuola, che non risulta aperto ad un pubblico indiscriminato, non può essere qualificata condotta gravemente colposa ai fini della applicazione della clausola invocata dalla convenuta. E' evidente che se la chiave fosse stata custodita all'interno di cassetti chiusi a loro volta a chiave, il furto non sarebbe stato consumato con le modalità descritte, ma l'omissione di una condotta particolarmente scrupolosa come quella di chiudere sotto chiave tutto ciò che può avere valore all'interno di un ufficio, al quale possano accedere soggetti determinati, non può integrare gli estremi della colpa grave, necessaria per escludere la copertura. L'indennizzo è pertanto dovuto. Il valore assicurato è pari ad Euro 14.450,00 v. docomma attore , secondo il valore di listino v. docomma attore e docomma allegato alla memoria istruttoria della convenuta . L'indennizzo in base alla disciplina contrattuale, trattandosi di autovettura immatricolata nel dicembre 2013 ed essendosi il sinistro verificato nel maggio 2014, risulta pari ad Euro 13.005,00 valore di listino dedotta la percentuale di scoperto - artt. 21 e 25 condizioni generali docomma allegato alla memoria istruttoria della convenuta . All'importo suindicato devono aggiungersi, come da domanda, gli interessi al tasso legale dal 23.5.2014 data di costituzione in mora docomma attore . L'attore ha chiesto inoltre il rimborso delle spese legali stragiudiziali dovute al difensore che lo ha assistito nel presente giudizio docomma attore . Il rimborso delle spese legali sostenute per le attività stragiudiziali svolte dallo stesso difensore che ha assistito l'attore in giudizio non è, tuttavia, dovuto. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale è liquidata nei rapporti tra il difensore e il cliente - e di riflesso nei rapporti fra le parti in lite - in base ai parametri della tabella per le prestazioni di assistenza stragiudiziale allegata al dm 10.3.2014 n. 55, quando l'attività stragiudiziale riveste un'autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale art. 20 D.M. cit. . Le prestazioni genericamente indicate nel documento 12 cit. non assumono autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale svolta dal difensore, che ha poi assistito in giudizio l'attore, sicché nessun rimborso di spese può essere riconosciuto a tale titolo. E' invece dovuto, unitamente alle spese di lite, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, il rimborso del compenso della somma di Euro 48,80 versata per la mediazione obbligatoria docomma attore . P.Q.M. accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna la società convenuta al pagamento della somma di Euro 13.005,00 oltre interessi al saggio legale dal 23.5.2014 condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 190,27 + 48,80 per esborsi ed Euro 4.835,00 per compensi.