Urtato da un cane dopo avergli offerto un biscotto: risarcimento escluso

Per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, il convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo. Se si offrono dei biscotti ad un cane, si sollecita la sua reazione di esuberanza e se ne accetta il rischio.

Lo afferma il Tribunale di Milano con sentenza n. 6345/17 depositata il 5 giugno. Il caso. Un uomo, mentre si trova al parco con i suoi due cani, viene urtato da un terzo cane. Cadendo, riporta una frattura del piatto tibiale e del malleolo peronale posteriore tale da richiedere un intervento chirurgico ed ingessatura. Nell’imminenza del fatto l’accompagnatore del cane, titolare di una polizza di assicurazione, presta soccorso, assumendosi la responsabilità del sinistro con dichiarazione scritta. Non essendo però egli il proprietario del cane, la compagnia assicurativa declina ogni responsabilità. Il danneggiato cita dunque ora dinnanzi al Tribunale di Milano sia il proprietario che il conduttore del cane, al fine di veder accertata la loro responsabilità, in via solidale e/o alternativa, ex art. 2052 c.c. e sentirli condannare al risarcimento dei danni. Rapporto di amicizia concorso colposo del danneggiato? I convenuti eccepiscono la circostanza che tra il danneggiato ed il loro cane vi fosse un rapporto di amicizia, sostenendo che era stato l’attore stesso ad attirare il cane per offrirgli dei biscotti, come di consueto deducendo dunque la sussistenza del caso fortuito e/o del concorso colposo del danneggiato, contestano i criteri adottati dall’attore nella quantificazione del danno. Il Tribunale afferma che la fattispecie concreta è riconducibile all’art. 2052 c.c., sostenendo che la responsabilità del proprietario di un animale o di colui che se ne serve non si fonda su un comportamento ma su una relazione, il cui limite è rinvenibile nel caso fortuito la cui prova, a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità ex multis , Cass. civ., n. 6454/2017 . Rapporto eziologico. Ricordando come tale responsabilità sia inquadrabile tra le ipotesi di responsabilità presunta e non di colpa presunta, sulla base del principio cuius commoda eius et incommoda , il giudice di merito sottolinea che anche nel caso di responsabilità per fatto dell’animale, è necessaria l’esistenza di un rapporto eziologico tale da giustificare l’imputabilità dell’evento dannoso e la risarcibilità del pregiudizio derivatone. Spetta, pertanto, all’attore provare l’esistenza di tale nesso causale il convenuto dovrà invece, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra condotta dell’animale ed evento lesivo Cass. civ., n. 7260/2013 . Dunque, se la prova liberatoria, che può anche consistere in un caso fortuito incidentale o nel caso fortuito concorrente, non viene fornita , del danno risponde il proprietario dell’animale, essendo irrilevante che il danno sia stato cagionato da un impulso interno imprevedibile. Caso fortuito incidentale . Nella fattispecie concreta, continua il Tribunale, è evidente la contribuzione dell’attore in termini di avvio della serie causale sfociante nell’evento-danno . Il danneggiato, offrendo dei biscotti al cane, l’ha attirato a sé sollecitando una reazione di esuberanza, non prevedibile nelle sue modalità ma presumibile dall’attore, che nel compiere il gesto ne ha accettato il rischio. Il Giudice accerta l’esistenza dunque di un caso fortuito incidentale perché la condotta dell’attore è antecedente logico-causa del fatto dannoso ha provocato la serie causale da cui è derivato il pregiudizio, prevedibile in astratto. Esclusa quindi la sussistenza della responsabilità dei convenuti ex art. 2052 c.c. sul piano eziologico prima ancora che su quello soggettivo della colpa in concreto, il Tribunale rigetta la domanda attorea. Fonte www.ridare.it

Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza del 5 giugno 2017, n. 6345 Giudice Gentile Conclusioni Le parti hanno concluso come da fogli telematici. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Signor omissis citava, innanzi al Tribunale di Milano, i Signori omissis e omissis al fine di accertare la responsabilità di questi ultimi, in via solidale e/o alternativa, ex art. 2052 c.c. e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Deduceva l'attore che il 26 febbraio 2013, alle 21.30 circa, mentre si trovava con i suoi due cagnolini nell'area verde del parco in Via omissis veniva urtato dal cane Ba. accompagnato dal sig. omissis , che a causa della caduta che ne è seguita riportava la frattura del piatto tibiale e del malleolo peronale posteriore della gamba sinistra per cui è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed ingessatura che nell'imminenza del fatto il sig. omissis prestava soccorso e, assumendosi la responsabilità del sinistro de quo con dichiarazione scritta docomma , dichiarava di essere titolare di polizza assicurativa presso la compagnia Zurich che la predetta Compagnia declinava qualsivoglia responsabilità in quanto il cane Ba. è di proprietà del sig. omissis estraneo al nucleo dei famigliari coperti dalla polizza opzione 2 con conseguente inoperatività della polizza medesima che, a seguito di tale nuova circostanza fattuale, veniva indirizzata richiesta risarcitoria ai convenuti i quali declinavano la propria responsabilità contestando la dinamica del sinistro. Si costituivano in giudizio i sig.ri omissis , e omissis contestando la veridicità delle dichiarazioni attoree e respingendone in toto le domande. Chiedevano, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di omissis ai fini di garanzia e manleva. Nel merito, eccepivano, in fatto, la circostanza che tra il Sig. omissis - e i suoi cagnolini - e il cane Ba. vi fosse un rapporto di affettuosa amicizia in quanto tutti frequentatori dell'area verde del parco e che, la sera del sinistro, l'attore aveva attirato a sé il cane per offrigli, come d'abitudine, dei biscotti. Deducevano, quindi, in diritto, alla luce di tale circostanza, la sussistenza del caso fortuito e/o, in via subordinata, del concorso colposo del danneggiato. Contestavano, infine, in punto quantum, i criteri adottati dall'attore nella quantificazione del danno. Si costituiva omissis che si opponeva all'accoglimento delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiedeva, poi, in via subordinata, che venisse accertata l'inoperatività della copertura assicurativa offerta dalla polizza n. omissis in relazione ai fatti di causa, l'entità delle lesioni effettivamente patite e il concorso del fatto colposo dell'attore e che non venisse riconosciuto, nella liquidazione del danno, l'aumento personalizzato richiesto in quanto non allegato né provato. La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e ctu medico-legale sulla persona dell'attore. All'udienza del 1 marzo 2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. La fattispecie concreta è certamente riconducibile all'alveo dell'art. 2052 c.c La presunzione di responsabilità del proprietario o di chi si serve di un animale, ex art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito la cui prova -a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità ex multis, Cass. 6454/2007 Cass. 4742/2001 Cass 11861/1998 Cass. 3674/1975 . La responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata, sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta Cass. 7093/2015 Cass. 75/1983 . La ratio della norma è, infatti, quella di individuare un responsabile per i danni cagionati dall'animale, quod sensu caret, sulla base del principio - comune ad altre ipotesi di responsabilità oggettiva - cuius commoda eius et incommoda. Tale responsabilità, anche se oggettiva e per fatto altrui rectius dell'animale , in ottica fedele al dato testuale, alla voluntas legis e all'impianto generale della responsabilità extra-contrattuale così come interpretato dal diritto vivente , ai fini della sua operatività postula l'esistenza di un nesso eziologico, che giustifichi l'imputabilità dell'evento dannoso e la risarcibilità del pregiudizio derivatone. In quest'ottica, spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale Cass. 261/1977 , mentre il convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità a suo carico, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo. Cass. 7260/2013 Cass. 9037/2010 Cass. 4752/1999 . Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma, che può anche consistere nel comportamento del danneggiato caso fortuito incidentale che assorbe l'intero rapporto causale ovvero nella condotta colposa caso fortuito concorrente con il comportamento dell'animale nella produzione eziologica dell'evento dannoso , non viene fornita, del danno risponde il proprietario dell' animale, essendo irrilevante che il comportamento dannoso di questo sia stato causato da suoi impulsi interni imprevedibili o inevitabili Cass. 75/1983 . Ciò premesso e posto che - secondo l'insegnamento della Suprema Corte - il fattore esterno integrante il caso fortuito nulla ha in comune con l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale, costituendo quest'ultima una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, la rilevanza del fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, deve essere apprezzata dal Giudice sotto il profilo eziologico, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Orbene, nella fattispecie concreta, è evidente la contribuzione dell'attore in termini di avvio della serie causale sfociante nell'evento-danno dunque si ritiene che sia integrata l'ipotesi di fortuito incidentale e difetti, pertanto, la prova del nesso eziologico. E’ pacifico, infatti, alla stregua delle deduzioni e produzioni delle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria, che il Sig. omissis offrendo dei biscottini, ha attirato a sé il cane Ba. sollecitandone una reazione di esuberanza manifestata nella corsa verso l'oggetto del desiderio, al fine di recuperarlo ed esprimere la propria gratitudine, che ha causato l'urto. Quanto rilevato, alla luce dei principi sopra richiamati per cui il fortuito va apprezzato sotto il profilo eziologico, vale ad escludere la responsabilità dei convenuti ancor prima e a prescindere dalla valutazione della colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. da questi ultimi eccepita. Infatti, posto che è noto, secondo l'id quod plerumque accidit, che offrire del cibo agli animali li attira verso di sé e che, proprio perché esseri privi di raziocinio, il recupero del cibo e le conseguenti manifestazioni di affetto possono avvenire secondo le modalità più varie anche sproporzionate, insolite o imprevedibili , si può presumere che nel compiere tale gesto l'attore potesse agevolmente rappresentarsi tali conseguenze e, ciononostante, ne abbia accettato il rischio. A conferma di ciò, si osserva, infatti, che, nel caso di specie, il danno lesioni da caduta sia stato causato dall'urto del cane - e non da altre reazioni come morsi o aggressioni improvvise - intento a recuperare il biscottino. In altri termini, alla luce delle modalità del fatto storico, si ritiene che il pregiudizio, quale conseguenza della serie causale sfociante nell'evento dannoso, è esclusivamente addebitabile all'attore in quanto egli stesso ha dato avvio al processo eziologico dal quale è derivato il sinistro. E' d'uopo, pertanto, ritenere che la responsabilità del proprietario del cane e/o degli altri soggetti equiparati ex art. 2052 c.c. non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere dagli utenti come, appunto, quello dell'attore che ha provocato intenzionalmente la corsa del cane verso di sé da ultimo, mutatis mutandis, Cass. 25223/2015 . Per questi motivi, nel caso di specie, si ravvisa dunque la sussistenza del caso fortuito incidentale - nel senso di totale assorbimento del rapporto causale - in quanto la condotta dell'attore offerta di cibo è antecedente logico-causa del fatto dannoso corsa del cane - urto - caduta , cioè il comportamento dell'attore, più che inserirsi a interrompere il nesso causale - in termini naturalistici tra urto del cane e caduta che è circostanza pacifica e non contestata - ha provocato la serie causale da cui è derivato il pregiudizio accettando, in quanto prevedibili in astratto, le conseguenze pregiudizievoli nella propria sfera giuridica. Il fortuito, così configurato e accertato, sconfessa la sussistenza di responsabilità dei convenuti ex 2052 c.c. sul piano eziologico prima ancora che su quello della misura soggettiva della colpa in concreto - alla stregua delle circostanze fattuali contingenti dedotte e provate conoscenza del cane da parte del danneggiato, abitualità dei giochi con lo stesso, imprevedibilità e poco equilibrio dell'animale, mancata adozione di misure volte ad evitare l'urto quali lanciare il biscottino lontano o scansarsi all'arrivo del cane - ex art. 1227 c.c. su cui si appuntano le eccezioni sollevate, in via subordinata, dai convenuti che, per l'effetto, vanno disattese in quanto prive di rilievo ai fini della valutazione dei fatti di causa. Il Tribunale, dunque, ravvisando nel comportamento dell'attore la causa esclusiva della serie causale sfociante nel sinistro, esclude la responsabilità dei convenuti ex art. 2052 c.c. rispetto alla produzione del danno. La domanda dell'attore è, per tutti i motivi sopra esposti, infondata e pertanto va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza ed il principio di causalità e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede - rigetta la domanda dell'attore - condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano in Euro 13.430,00 per spese generali e compensi professionali oltre Iva e cpa - condanna l'attore a rifondere alla terza chiamata le spese di lite che si liquidano in Euro 13.430,00 per spese generali e compensi professionali oltre Iva e cpa - pone a carico definitivo dell'attore le spese di ctu.