L'evento sportivo rumoroso è tollerabile se si verifica un mese all'anno

La norma contenuta nell'art. 844 c.c. rappresenta un sistema aperto che lascia all'interprete la verifica in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, se le immissioni debbano o meno ritenersi intollerabili. Nell'ambito di tale accertamento, il giudice del merito può utilizzare ogni elemento di prova, non essendo assolutamente necessario l'espletamento di prove tecniche.

Come già chiarito altrove, nel caso di rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto, il vaglio che il giudice è chiamato a svolgere, valutando la detta in tollerabilità, si sostanzia da un lato in un bilanciamento tra le contrapposte esigenze della proprietà privata e quelle della produzione e dall’altro in un accertamento che postula la concreta valutazione di diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali. Pertanto, nel caso in cui l'evento sportivo è organizzato un mese all'anno in orari serali e, almeno in parte, nei soli finesettimana, evento la cui portata meramente locale attira esclusivamente visitatori della limitata comunità locale e delle zone limitrofe, ed ove paraltro sono state adottate misure tese a ridurre le immissioni acustiche, le dette immissioni devono considerarsi tollerabili. Tale in sintesi, il contenuto della decisione del Tribunale di Como del 5 luglio 2017. Il caso. Due comproprietari di un immobile ad uso abitativo citavano in giudizio un'Associazione Sportiva Dilettantistica per chiedere il risarcimento dei danni prodotti dalle immissioni acustiche dovute ad alcuni eventi che, tutti gli anni nel mese di luglio in orario serale-notturno , la detta ASD organizzava. Secondo gli attori, infatti, l'affluenza dei visitatori richiamati dalle dette manifestazioni sportive produceva delle immissioni sonore intollerabili incidenti sulla tranquillità della loro vita domestica. In particolare, veniva richiesto il risarcimento del danno biologico, di quello esistenziale e di quello da svalutazione del valore dell'immobile. A sua volta, l'associazione eccepisce, per quanto qui interessa, la tollerabilità delle immissioni. La domanda viene rigettata, in quanto il giudice valuta le dette immissioni tollerabili, come stiamo per vedere. Valutazione in concreto dell'intollerabilità. La norma chiamata in ballo è quella contenuta nell'art. 844 c.c, il quale, come noto ai più, vieta la immissioni tra fondi confinanti, ove esse superino la normale tollerabilità”. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso art. 844, comma 2, c.c . È dunque evidente che, ai sensi dell'art. 844, non tutte le immissioni sono vietate, ma solo quelle che superano il criterio di normale tollerabilità. La valutazione sulla detta intollerabilità è affidata al giudice, il quale opererà una valutazione in concreto. Una valutazione che, spiega la sentenza in commento menzionando altresì due precedenti, non ha carattere assoluto ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, che varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spettando al giudice del merito accertare in concreto se vi sia il superamento della normale tollerabilità . Ricorda altresì la sentenza che detta valutazione può, secondo i giudici, poggiarsi anche su elementi come presunzioni o prove testimoniali, non essendo all'uopo necessarie prove tecniche. Ed è quanto effettua la sentenza in commento. Contemperamento di contrapposte esigenze e comportamenti sociali attuali. Facendo infatti anche riferimento a precedenti simili ove cioè sotto accusa erano rumori causati da manifestazioni sportive all'aperto , il tribunale afferma che da un lato bisogna contemperare le esigenze della proprietà con quelle della produzione avuto riguardo, altresì, alle ormai diffuse abitudini di vita e ai comportamenti sociali, in ragione delle quali lo svolgimento di attività - come quelle sportive e ricreative - avviene prevalentemente all'aria aperta Cass. n. 21171/15, richiamata dalla sentenza in esame , dall'altro, non può trascurarsi la considerazione che negli attuali, diffusi, abitudini di vita e comportamenti sociali, lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole Cass. n. 2166/06 e Trib. Como 5 luglio 2017 . Tali considerazioni assumono rilevanza, si afferma in sentenza ove è richiamato altro precedente, al fine di valutare la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo . Esiguità della fattispecie. Utilizzando i criteri premessi, e semplicemente valutando la documentazione in atti, il Tribunale arriva ad escludere l'intollerabilità delle immissioni acustiche prodotte dall'associazione sportiva per gli elementi di fatto l'arco temporale occupato dagli eventi il solo mese di luglio, in alcuni casi nei soli finesettimana e tutti con orario serale limitato la portata di pubblico, anch'essa limitata, trattandosi di eventi che interessano un ambito territoriale non esteso. Peraltro, sempre dai documenti, risulta che la convenuta ha altresì utilizzato misure per circoscrivere la rumorosità, tra cui strumenti di insonorizzazione nella direzione dell'abitazione degli attori. Insomma, gli eventi per cui è causa, tenendo anche conto degli attuali usi e consumi, ma anche del contemperamento delle esigenze della proprietà e di quelle della produzione e delle misure in cui essi si manifestano non possono essere considerati, secondo le conclusioni del tribunale, fonti di immissioni acustiche intollerabili a danno degli attori.

Tribunale di Como, sez. I Civile, sentenza 5 luglio 2017 Giudice Petronzi Ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, comproprietari di un immobile ad uso abitativo sito in hanno convenuto in giudizio l'Associazione polisportiva dolendosi per le intollerabili immissioni acustiche emesse nel corso delle manifestazioni sportive e ricreative organizzate negli spazi comunali adiacenti l'abitazione, nel corso del mese di luglio di ogni anno, almeno sin dal 2005, su concessione del Comune, ad opera dell'ASD convenuta, in occasione in particolare dell'annuale evento denominato Festa dello Sport ed altre feste ed eventi similari. Hanno evidenziato che nel corso dei suddetti eventi, tenuti in orario serale/notturno, l'affollamento dei visitatori richiamati dalle manifestazioni sportive generava immissioni sonore intollerabili idonee a condizionare la tranquillità della vita domestica degli attori. Hanno concluso pertanto per la condanna della associazione organizzatrice dell'evento al risarcimento dei danni patiti a causa delle immissioni sonore intollerabili a titolo di danno biologico, esistenziale e da svalutazione del valore dell'immobile . La ASD si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in relazione ad alcuni degli eventi e feste esemplificate nell'atto di citazione, in quanto non organizzati dalla convenuta ma da altro ente o gestore. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, contestando che le immissioni acustiche oggetto di causa superassero la soglia di intollerabilità di cui all'art. 844 c.c. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti. Diritto La domanda è infondata e merita rigetto. E' noto che la norma contenuta nell'art. 844 c.c. rappresenta un sistema sostanzialmente aperto che lascia all'interprete la verifica in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, se le immissioni debbano o meno ritenersi intollerabili. Il legislatore infatti non sanziona sic et simpliciter ogni forma di immissione sonora, vibrazionale, olfattiva, etc. ma solamente quelle che, in considerazione di ogni elemento e peculiarità specifica che differenzia ogni caso, superino la normale tollerabilità. Tale valutazione, secondo quanto ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità ex pluribus, Cass. 3438/2010 Cass. 17051/2011 , non ha carattere assoluto ma è relativa alla situazione ambientale in concreto verificata, che varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spettando al giudice del merito accertare in concreto se vi sia il superamento della normale tollerabilità. Nell'ambito di tale accertamento, il giudice del merito può utilizzare ogni elemento di prova, ivi comprese le presunzioni o le prove testimoniali nei limiti in cui non comportino valutazioni soggettive , non essendo invece assolutamente necessario l'espletamento di prove tecniche Cass. 2166/2006 . La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in ipotesi che presentano molte similitudini con il caso di specie trattavasi, in entrambi i casi, di rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto , che il vaglio che il giudice è chiamato a svolgere, valutando la in tollerabilità delle immissioni, si sostanzia da un lato in un bilanciamento tra le contrapposte esigenze della proprietà privata e quelle della produzione, intese in una prospettiva più ampia che tenga conto delle ormai diffuse abitudini di vita e dei comportamenti sociali arg. ex Cass. 21172/2015 , e dall’altro in un accertamento che postula la concreta valutazione dei richiamati ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole pertanto, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo Cass. 2166/2006 . Applicando al caso di specie siffatti criteri interpretativi, ritiene il Tribunale che le immissioni di cui la parte attrice si duole non superino la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. Dall'analisi dei documenti agli atti emerge infatti che gli eventi ludici e sportivi oggetto di causa sono limitati ad un arco temporale estremamente ristretto, collocandosi solo nel mese di luglio di ogni anno, principalmente nel fine settimana sabato e domenica , peraltro con orario serale limitato entro la mezza notte , per quanto riguarda la festa dello sport, nonché con orario sempre serale e limitato 20,30-23,00 le partite di pallavolo, che si tengono nel corso della settimana lun-giov . L'afflusso di pubblico risulta anche esso limitato, trattandosi di eventi sportivi di portata territoriale che fisiologicamente interessano la limitata comunità e le comunità limitrofe. Tali elementi in fatto, che emergono inequivocabilmente dalla documentazione versata agli atti da entrambe le parti, danno immediata contezza della modesta portata del fenomeno di cui la parte attrice si duole, che si colloca in un contesto ambientale definito, si svolge in un arco temporale estremamente ridotto e con una scansione temporale ragionevolmente limitata nel torno di poche ore serali , per giunta in periodo estivo, ove l'allungamento delle giornate con più ore di luce al giorno ed il clima favorevole, facilitano ed incentivano lo svolgimento di simili attività ludico-ricreative praticate all'aperto, secondo ormai radicati e diffusi comportamenti sociali, come dimostrato anche dall'ulteriore circostanza, dedotta dalla stessa parte attrice, che la festa dello sport si svolge nel Comune di tutte le estati a partire da almeno il 2005 addirittura da tempo anteriore secondo la parte convenuta . Va inoltre evidenziato, essendo rimasto incontestato, che la stessa parte convenuta ha documentato di aver adottato un serie di accorgimenti al fine di limitare la rumorosità degli avventori degli eventi ed il disagio per gli attori, quali la realizzazione di un palco insonorizzato orientato in direzione opposta rispetto alla abitazione degli attori od il posizionamento di fari in modo da non irradiare di luce la abitazione degli attori. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l’attività svolta, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento in concreto applicabile da 26.000,00 a 52.000,00 euro , valutata la natura della causa e l’impegno defensionale ed escludendo solo la Fase istruttoria di fatto non espletata. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa a rigetta la domanda di parte attrice b condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta che si liquidano in euro 27,86 per spese ed euro 5.534,00 oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, se dovute per legge.