Volo posticipato di un giorno: niente risarcimento

Non è in discussione l’imprevisto verificatosi. Ciò che manca, però, è la prova del pregiudizio subito dai due turisti. Respinta l’ipotesi di un ristoro economico a carico dell’agenzia di viaggi.

Tutto pronto per la vacanza, organizzata attraverso un’agenzia di viaggi. Poi l’imprevisto il volo viene spostato di ben 24 ore, costringendo i due turisti a posticipare la partenza. Comprensibile la rabbia, non sufficiente però per ottenere un risarcimento Cassazione, sentenza n. 14259/2017, Sezione Terza Civile, depositata l’8 giugno . Pregiudizio. Concordi già Giudice di Pace e giudici del Tribunale non si può parlare di vacanza rovinata . Così la richiesta avanzata nei confronti dell’agenzia di viaggi e mirata ad ottenere un ristoro economico viene respinta. E su questa linea di pensiero si assesta anche la Cassazione. Per i magistrati, difatti, manca la prova del danno sofferto a seguito dello spostamento di un giorno del volo , e quell’inconveniente non può far considerare automatico un pregiudizio per la coppia. Di conseguenza, non avendo i due turisti chiarito il danno subito, l’agenzia di viaggi può tirare un sospiro di sollievo e considerare archiviata l’ipotesi di dover provvedere a un risarcimento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 ottobre 2016 – 8 giugno 2017, n. 14259 Presidente Vivaldi – Relatore Travagliano I fatti D.P. e A.H.A. proposero appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Roma aveva rigettato una domanda risarcitoria da vacanza rovinata , proposta, in qualità di consumatori, nei confronti delle odierne intimate, e fondata sul ritardo di 24 ore della partenza dell’aereomobile che li avrebbe poi condotti alla prevista destinazione turistica. Il Tribunale di Roma rigettò a sua volta l’impugnazione. Avverso la sentenza del Giudice capitolino gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi di censura. La Air Mauritius resiste con controricorso, mentre l’Agenzia Cooper Travel non ha svolto attività difensiva in questa sede. Le ragioni della decisione Il ricorso è manifestamente infondato. Tutti i motivi che lo sorreggono - con i quali si lamenta, a vario titolo, asserite quanto plurime violazioni di legge, quale, in particolare, quella conseguente all’erronea applicazione dell’art. 96 D.Lgs. 206/2005, e non del precedente art. 93, nonché pretese nullità della sentenza impugnata, che si dice viziata da altrettanto pretese omissioni di decisione su alcuni capi della domanda risarcitoria - si infrangono, difatti, oltre che sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, sulla decisiva circostanza della assoluta mancanza di prova del danno asseritamente sofferto dai ricorrenti a seguito dello spostamento del volo di un giorno. È ius receptum presso questa Corte regolatrice, difatti, che l’assoluta impredicabilità di fattispecie di danno in re ipsa imponga al danneggiato l’onere di fornire la dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale concretamente subito, e la conseguente prova che esso abbia attinto alla necessaria soglia di rilevanza risarcitoria, giusta l’insegnamento delle stesse sezioni unite di questa Corte Cass. ss.uu. n. 26792 del 2008, tra le tante conformi . Tale prova, nella specie, risulta del tutto assente. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200, di cui 200 per spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.