Il danno da fermo tecnico necessita di essere provato

Il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, indifferentemente che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13718/17 depositata il 31 maggio. Il caso. La vicenda, sia storica che processuale, giunta all'attenzione della Terza Sezione, è quella della classica causa di risarcimento danni da incidente stradale, in cui i Giudici del merito hanno liquidato a favore del danneggiato l'importo della fattura del carrozziere. Lamentando la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico o da sosta tecnica” è stato proposto ricorso in cassazione. Vale l'orientamento più recente non esistono danni in re ipsa. La Cassazione riconosce la presenza di un contrasto definito esplicitamente pluriennale” all'interno degli stessi Giudici di legittimità, per quel che concerne la necessità, o meno, di specifica dimostrazione del danno da fermo tecnico. Secondo l'orientamento definito più risalente però vengono citate tra i precedenti a supporto di questa tesi sentenze del 2012, la 6907, del 2013, n. 9626 e 22687, e addirittura del 2015, la n. 13125, quindi forse si è trattata di una definizione un po' superficiale tale danno poteva essere liquidato in via equitativa indipendentemente da un prova specifica del pregiudizio subito. Con formula invero un po' tralatizia si è ripetuto, infatti, che l'autoveicolo anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore . Secondo l'orientamento invece oggi prevalente, e seguito anche nel caso di specie, il danno da 'fermo tecnico' di veicolo incidentato deve essere allegato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili da suo uso così, ad esempio, Cass. n. 20620/2015, citata in più punti . D'altra parte, ha ricordato la Cassazione, da un lato la nozione di danno in re ipsa è estranea al nostro ordinamento, essendo sempre richiesta invece la prova di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale. Dall'altro, l'art. 1226 c.c. prevede sì la possibilità della liquidazione equitativa, ma solo allorquando sia già stato provata con certezza la sussistenza di un danno, di cui risulti viceversa impossibile o particolarmente difficile l'esatta quantificazione. Il criterio equitativo, però, vale nel momento della quantificazione, mentre costituisce un errore anticiparlo” per dimostrare l'esistenza di un danno. Spetta dunque al danneggiato provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo danno emergente ovvero il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo lucro cessante . Il risarcimento del danno è un'obbligazione di valore. Da ultimo viene anche ribadito il principio per cui in materia di obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata deve calcolarsi l'importo corrispondente al danno derivante dal ritardo nel suo pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, la cui prova può essere data anche mediante presunzioni, e che è liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 31 maggio 2017, numero 13718 Presidente Spirito – Relatore Spaziani Fatti di causa M.P. citò in giudizio G.G. responsabile e la Reale Mutua Assicurazioni società assicuratrice del veicolo per il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in conseguenza di un incidente stradale. Il Giudice di pace ne rigettò la domanda per carenza di legittimazione attiva. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello da lui proposto, ha condannato le controparti a risarcirgli il danno, nonché a rimborsargli le spese dei due gradi di giudizio. Propone ricorso per cassazione M.P. , sulla base di tre motivi. Gli intimati non svolgono attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avergli liquidato il c.d. danno da sosta tecnica sul presupposto che lo stesso avrebbe dovuto formare oggetto di specifica dimostrazione, non potendosi ritenere esistente, in re ipsa , per il solo fatto che il veicolo non aveva circolato perché in riparazione. Sostiene, al contrario, che l’esigenza di una prova specifica sussisterebbe solo nell’ipotesi in cui il pregiudizio in questione si configuri come danno emergente, mentre invece allorché, come nella specie, venga richiesto quale lucro cessante, esso dovrebbe essere senz’altro risarcito in quanto conseguenza automatica dell’incidente. 1.1. Il motivo è infondato. Sulla questione se, ai fini del risarcimento, il danno da fermo tecnico debba formare oggetto di specifica dimostrazione oppure sia automaticamente ricollegabile alla mera indisponibilità del veicolo, sussiste un pluriennale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Secondo l’orientamento più risalente, il danno in parola, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione , ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore in tal senso v. già Cass. 23/06/1972, numero 2109 più recentemente, tra le altre, Cass. 14/12/2002, numero 17963 Cass. 13/07/2004, numero 12908 Cass. 09/11/2006, numero 23916 Cass. 08/05/2012, numero 6907 Cass. 19/04/2013, numero 9626 Cass. 04/10/2013, numero 22687 Cass. 26 giugno 2015, numero 13215 . Al contrario, secondo un diverso indirizzo, affermatosi in tempi più recenti ed attualmente prevalente, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso Cass. 07/02/1996, numero 970 Cass. 19/11/1999, numero 12820 Cass. 17/07/2015, numero 15089 Cass. 14/10/2015, numero 20620 . Tanto premesso, ritiene il collegio di dover dare continuità all’orientamento più recente, ed attualmente prevalente, non apparendo convincenti le ragioni poste a fondamento dell’indirizzo più risalente. Come si è già rilevato cfr. la citata Cass. numero 20620 del 2015 , quest’ultimo indirizzo, infatti, col ritenere sussistente il danno da fermo tecnico in ragione del fatto stesso che il veicolo non abbia circolato, per un verso attribuisce rilievo alla nozione di danno in re ipsa , la quale è invece estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente cfr. Cass. 18/11/2014, numero 24474, in tema di diffamazione a mezzo stampa Cass. 05/09/2014, numero 18812, in tema di illecito trattamento di dati personali Cass. 11/10/2013, numero 23194 e Cass. 24/09/2013, numero 21865, in tema di protesto di assegno bancario per altro verso fa applicazione distorta della regola art. 1226 c.c. che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza tra le più recenti, Cass. 08/01/2016, numero 127 e Cass. 28/12/2016, numero 27183 . Nell’individuare un danno automatico, determinato dalla sosta forzata, nelle spese necessariamente sostenute dal proprietario del veicolo incidentato per il pagamento del premio di assicurazione e della tassa di circolazione, l’orientamento tradizionale omette poi di considerare che il bollo di circolazione è ormai una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall’utilizzo del mezzo art. 5 d.l. numero 955 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. numero 53 del 1983 mentre la conseguenza economica negativa derivante dal pagamento del premio assicurativo comunque non inutile, atteso che il veicolo potrebbe recare danno a terzi anche durante la sosta tecnica potrebbe essere in concreto evitata dal danneggiato chiedendo la sospensione dell’efficacia della polizza. L’indirizzo giurisprudenziale qui contestato, infine, per qualificare il pregiudizio da sosta tecnica quale danno in re ipsa è costretto, non solo ad individuare un nesso di consequenzialità necessaria tra il fermo del veicolo e il suo deprezzamento nesso evidentemente insussistente, atteso che il deprezzamento è una conseguenza del sinistro e non della successiva sosta tecnica, la quale, al contrario, potrebbe far recuperare valore al mezzo , ma anche a negare rilevanza all’uso effettivo a cui il veicolo in riparazione era destinato, omettendo di considerare che, al contrario, l’uso effettivo del veicolo assume rilievo determinante ai fini della esistenza di un danno risarcibile, non potendosi dubitare, sotto questo aspetto, della differenza intercorrente tra il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato solo per ragioni di svago e il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato per ragioni di lavoro. In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo danno emergente oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo lucro cessante . Corretta, pertanto, appare la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il capo di domanda relativo al danno da fermo tecnico, sul rilievo che l’attore, cui spettava il relativo onere, non avesse dimostrato in alcun modo tale voce di danno e che la stessa non fosse suscettibile di liquidazione equitativa. Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso in esame. 2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. , il ricorrente si duole della mancata liquidazione del danno da svalutazione monetaria. Deduce che il tribunale, determinato il danno nella misura risultante dall’importo della fattura quietanzata rilasciata dal carrozziere, lo avrebbe liquidato, con aggiunta degli interessi, senza procedere alla sua rivalutazione, come sarebbe stato invece necessario avuto riguardo alla natura del debito risarcitorio quale debito di valore. 2.2. Il motivo è infondato. Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte v. già Cass., Sez. U, 17/02/1995, numero 1712 successivamente v. Cass. 18/07/2011, numero 15709 Cass. 17/09/2015, numero 18243 , in materia di obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata deve calcolarsi l’importo corrispondente al danno derivante dal ritardo nel suo pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, la cui prova può essere data anche mediante presunzioni, e che è liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale. Dal momento della pubblicazione della sentenza, invece, poiché il debito si converte in debito di valuta, la rivalutazione non è più dovuta ma, sino all’effettivo pagamento, devono essere corrisposti gli interessi moratori in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 1224, primo comma, c.c Questi principi sono stati correttamente osservati dal tribunale il quale, liquidato il danno, ha riconosciuto al creditore gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno dell’illecito a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all’attualità, dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo. Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. 3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del d.m. 10 marzo 2014, numero 55 , il ricorrente si duole dell’insufficiente liquidazione effettuata dal giudice di appello con riguardo alle spese del giudizio di merito, correttamente poste a carico dei convenuti soccombenti. L’insufficiente liquidazione, precisamente, avrebbe riguardato le spese vive del primo e del secondo grado nonché i compensi del grado di appello. Con riguardo alle spese vive, sebbene con notule analitiche fossero stati richiesti l’importo di Euro 244,00 per il primo grado e l’importo di Euro 270,96 per il secondo grado, il tribunale avrebbe liquidato le minori somme, rispettivamente, di Euro 95,00 e di Euro 140,00, senza esporre le ragioni delle decurtazioni operate. Con riguardo ai compensi dovuti per il grado di appello, invece, la somma liquidata Euro 1.478,00 sarebbe stata inferiore al limite minimo stabilito dal d.m. 10 marzo 2014, numero 55 - già vigente al momento della liquidazione e dunque applicabile - che sarebbe stato indebitamente violato. 3.1. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo, con riguardo ai compensi dovuti per il grado di appello, è agevole rilevare che il giudice del merito ha correttamente applicato i parametri stabiliti dall’invocato d.m. numero 55 del 2014, in quanto ha tenuto conto dei valori espressi dalle tabelle allegate al predetto decreto, pur liquidando una somma Euro 1.478,00 più vicina al valore minimo Euro 1.378,00 che non al valore medio Euro 2.430,00 proprio dello scaglione di riferimento fondato sul valore della causa da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00 . Non sussiste, dunque, la censurata violazione delle regole contenute nel predetto decreto ministeriale, né può essere sindacata, in sede di legittimità, la decisione di liquidare un importo inferiore a quello corrispondente al valore medio espresso in tabella, ma comunque non inferiore al valore minimo. In secondo luogo, con riguardo alle spese vive, va evidenziato che una parte rilevante della richiesta di rimborso concerne le somme per la scritturazione , che, secondo la difesa del ricorrente, sarebbero dovute nell’importo di Euro 3,10 per ogni facciata in originale, di Euro 1,03 per ogni relativa copia e di Euro 2,06 per la scritturazione a mano di ogni facciata, in base ad una delibera del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli del 1996. In proposito, deve rilevarsi che di rimborso delle spese di scritturazione e fotocopiatura parlava il Capo VIII della Tabella B allegata all’abrogato d.m. numero 585/1994 per prevedere che la relativa misura fosse fissata dal Consiglio dell’ordine, tenuto conto dei prezzi correnti , mentre il Capo VII, Voce numero 80, del successivo d.m. numero 127 del 2004, anche esso abrogato, continuava a stabilire l’importo dei Diritti di collazione degli scritti . Tanto rilevato, deve ritenersi, che - a prescindere dalla configurabilità di tali competenze nel nuovo assetto stabilito a seguito dell’abrogazione operata dal d.l. numero 1 del 2012 delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico unitamente alle disposizioni che ad esse rinviavano per la determinazione del compenso del professionista - non si tratta evidentemente di spese vive suscettibili di rimborso ma, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare Cass. 06/10/2015, numero 19945 , di un compenso professionale, come tale soggetto anch’esso alle regole stabilite nel d.m. numero 55 del 2014, e dunque da ritenersi ricompreso nella liquidazione operata dal giudice in misura non inferiore ed anzi superiore ai valori minimi espressi dalla tabella allegata al predetto decreto. In terzo luogo, e conclusivamente, non può sottacersi che, con riguardo a taluni rilevanti esborsi che compaiono nella trascrizione delle notule presentate al giudice di merito in particolare gli estratti del Pubblico Registro Automobilistico asseritamente riguardanti l’auto investita e quella investitrice , non è stato precisato dove e quando sia stata depositata, nei gradi di merito, la prova che gli stessi erano stati effettivamente sostenuti. Al netto degli importi non dovuti o non provati la liquidazione delle spese operata dal giudice del merito non è dunque censurabile. Ne segue il rigetto dell’ultimo motivo di ricorso. 4. In definitiva il ricorso per cassazione deve essere rigettato. 5. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.