La perdita di chance e gli aspetti probatori

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9571/17, depositata il 13 aprile. La vicenda. Un privato conveniva dinanzi al Tribunale competente la società addetta al servizio postale per ottenerne la condanna alla restituzione delle spese di spedizione ed al risarcimento del danno da perdita di chance conseguenti alla ritardata consegna, da parte della convenuta, di alcuni plichi che avrebbero consentito, se tempestivamente recapitati, al privato la partecipazione a due gare indette da alcuni Comuni. Tuttavia, le istanze di giustizia dell’attore non trovavano accoglimento né in primo né in secondo grado. In particolare, la Corte Territoriale osservava che parte attrice non aveva fornito la prova che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente documenti indicati nei bandi di gara. Per tali motivi, il giudizio proseguiva dinanzi alla Suprema Corte. Il decisum sul risarcimento da perdita di chance. Gli Ermellini precisano che il danno patrimoniale da perdita di una chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo anche se non nel suo ammontare consistente nella perdita di una possibilità attuale. Ciò esige la prova, anche presuntiva purché fondata su circostanze specifiche concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza oppure di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. Dunque, il risarcimento in parola può essere riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza oppure la elevata probabilità di avveramento da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi. Nel caso di specie la Suprema Corte evidenzia che la ritardata consegna dei plichi, del tutto pacifica tra le parti ed accertata dall'impugnata sentenza, non aveva determinato di per sé la perdita certa per la ricorrente di partecipare con probabilità di successo alla gara. Pertanto, il danno non poteva essere riconosciuto. Il decisum sulla condanna alla restituzione delle spese di spedizione. Ma il discorso assume toni totalmente differenti con riferimento al risarcimento consistente nel rimborso delle spese di spedizione dei plichi. Nella liquidazione del danno contrattuale, precisa la Corte, il lucro cessante rappresenta la somma che il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell'obbligazione al netto delle spese, nella misura che il medesimo riesce a dimostrare in giudizio. Tuttavia, ciò non esclude che egli abbia diritto ex art. 1223 c.c., qualora tali spese abbia realmente sostenuto, di esserne comunque risarcito a titolo di danno emergente, conseguente all'inadempimento da contratto da lui subìto. Pertanto, contrariamente all'assunto del giudice di appello, la convenuta era tenuta a corrispondere a titolo di danno emergente la somma pari all'ammontare delle spese di spedizioni inutilmente affrontate dalla ricorrente a causa dell'inadempimento contrattuale della controparte, concretatosi nella tardiva consegna dei plichi in questione. Il fondamento della decisione. Ad onor del vero, la tesi seguita della Suprema Corte non fa altro che ripercorrere il solco di un orientamento già consolidato in base al quale la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del debitore, induce ad escludere l'affermazione della sua responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Ciò in quanto la responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività dovuta occorrendo verificare se, qualora il debitore avesse tenuto la condotta dovuta, il suo creditore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del servizio postale ed il risultato voluto dal concorrente. Invero, la Corte ha già avuto modo di statuire che in materia contrattuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del debitore alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistere solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ovviamente la relativa indagine, da svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento della propria domanda, è riservata l'apprezzamento del giudice del merito. D’altro canto questo è il principio seguito dalla giurisprudenza di merito anche, ad esempio, con riferimento al danno non patrimoniale. Ad esempio, recente sentenza di tribunale di I° grado Trib. Ascoli Piceno, sentenza del 14/03/2016 , in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, ha ribadito come gravi sul lavoratore l'onere di provare, in via presuntiva e/o probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato oltre al nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso. E a tale onere l’attore adempie attraverso la allegazione e la prova degli elementi di fatto idonei a far ritenere che, in quella vicenda concreta, il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta e non ipotetica probabilità di vittoria. Il principio. Il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia, è il seguente l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Che, rammenta la Suprema Corte, è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune dai vizi logici e giuridici.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9571 Presidente Tirelli – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. La KCS Caregiver Cooperativa Sociale conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la TNT Global Express s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione delle spese di spedizione ed al risarcimento del danno da perdita di una chance , conseguente alla ritardata consegna, da parte della convenuta, di alcuni plichi che avrebbero consentito - se tempestivamente recapitati - alla KCS la partecipazione a due gare indette dai Comuni di omissis . Il Tribunale adito, con sentenza n. 7482/2009, rigettava la domanda. 2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 262/2012, depositata il 14 febbraio 2012, rigettava, del pari, l’appello della KCS, ritenendo che, pure a voler considerare ammissibile - ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. - la diversa prospettazione della domanda di risarcimento per perdita di una chance , operata dalla appellante in secondo grado, la medesima non aveva fornito la prova che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la KCS Caregiver Cooperativa Sociale nei confronti della TNT Global Express s.p.a., affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il secondo motivo di ricorso - che per il suo carattere di logicamente pregiudiziale va esaminato per primo - la KCS Caregiver Cooperativa Sociale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis . 1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente escluso sia la restituzione delle spese di spedizione dei plichi, che avrebbero consentito alla KCS - se consegnati entro l’orario stabilito - la partecipazione a due gare indette dai Comuni di omissis , sia il risarcimento del danno da perdita di una chance , conseguente alla ritardata consegna, da parte della TNT Global Express dei plichi in questione, che aveva determinato, per l’odierna ricorrente, la perdita della possibilità di partecipare alle suddette gare. 1.2. La censura è fondata nei limiti di cui appresso. 1.2.1. Va osservato che il danno patrimoniale da perdita di una chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo anche se non nel suo ammontare consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza Cass. 30/09/2016, n. 19604 . Il risarcimento in parola può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi Cass. 10/12/2012, n. 22376 . Orbene, è evidente che, nel caso di specie, la ritardata consegna dei plichi, del tutto pacifica tra le parti ed accertata dall’impugnata sentenza, non ha determinato di per sé - in assenza di un qualsiasi elemento di prova in ordine al loro contenuto, ossia della dimostrazione che gli stessi contenevano effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara - la perdita certa per la ricorrente di partecipare con probabilità di successo alla gara. Il danno in parola non può, di conseguenza, essere riconosciuto. 1.2.2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per quanto concerne le spese di spedizione dei plichi. Nella liquidazione del danno contrattuale, invero, il lucro cessante rappresenta la somma che il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell’obbligazione al netto delle spese, nella misura che il medesimo riesce a dimostrare in giudizio. E tuttavia, ciò non esclude che egli abbia diritto, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., qualora tali spese abbia realmente sostenuto, di esserne ugualmente risarcito a titolo di danno emergente, conseguente all’inadempimento del contratto da lui subito Cass. 28/05/1983, n. 3694 . Ne discende che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, la NTN Global Express è tenuta a corrispondere alla KCS, a titolo di danno emergente, la somma di Euro 144,00, pari all’ammontare delle spese di spedizione inutilmente affrontate dalla ricorrente a causa dell’inadempimento contrattuale della controparte, concretatosi nella tardiva consegna dei plichi in questione. 2. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui sopra, comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accoglie l’originaria domanda della KCS Caregiver Cooperativa Sociale limitatamente alle spese di spedizione dei plichi, quantificate in Euro 144,00, rigettando per il resto la censura. 3. Resta assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la statuizione del giudice di appello che ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la diversa prospettazione della domanda di risarcimento del danno per la perdita di una chance, formulata dalla KCS nel giudizio di secondo grado. 4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata nel presente giudizio. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda della KCS Caregiver Cooperativa Sociale, limitatamente alle spese di spedizione dei plichi, quantificate in Euro 144,00 dichiara assorbito il primo motivo di ricorso.