Parcheggio con recinzione a livello strada, risarcito l’automobilista finito a terra

Esborso economico a carico della società proprietaria della struttura. Inequivocabili le rilevazioni fotografiche relative all’area dove sostano le vetture. Evidente il potenziale pericolo rappresentato da catene sistemate rasoterra.

Discutibili le caratteristiche della recinzione che delimita il parcheggio. Logico pensare che essa possa rappresentare un pericolo per le persone che la scavalcano per andare a prendere i loro veicoli. E così la brutta caduta subita da un automobilista viene addebitata alla responsabilità della società proprietaria della struttura Cassazione, sentenza n. 7407/17, sez. III Civile, depositata il 23 marzo . Da terra. Ricostruito l’episodio, è emerso che un uomo è inciampato in una catena che, piazzata quasi a livello strada, funge da recinzione di un’area adibita a parcheggio . Consequenziale la richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata nei confronti della società che risulta essere proprietaria della struttura. Per i giudici la domanda ha un suo fondamento. Ciò significa che l’uomo ha diritto a un ristoro economico. E su questo punto concordano anche i magistrati della Cassazione. A loro avviso è inequivocabile la ricostruzione dello stato dei luoghi essa ha evidenziato la responsabilità della società che ha in gestione il parcheggio . Più precisamente, è emerso che le catene di recinzione dell’area erano poste a pochi centimetri da terra e che le autovetture parcheggiate occultavano parzialmente la vista delle catene . Passaggio. Respinta l’ipotesi di un comportamento imprudente da parte della vittima della caduta. Su questo fronte, difatti, i giudici spiegano che la recinzione dell’area di parcheggio aveva solo il fine di impedire che il traffico veicolare avvenisse da accessi diversi dall’entra e dall’uscita a pagamento , ma, allo stesso tempo, per la sua naturale conformazione paletti posti a circa due metri di distanza l’uno dall’altro, uniti con una catena pressoché rasoterra essa non era finalizzata ad impedire il passaggio pedonale . Di conseguenza, l’eventualità che un cliente del parcheggio potesse scavalcare tale recinzione doveva essere ritenuta del tutto probabile, con conseguente obbligo della società proprietaria dell’area di adottare le opportune cautele volte a segnalare l’insidia .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio 2011 – 23 marzo 2017, n. 7407 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo Con sentenza dell’11 novembre 2013, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la A.M.A.CO. s.p.a. succeduta per incorporazione alla Cosenza Service s.p.a. , al risarcimento del danno biologico riportato da B.C. , inciampato in una catena di recinzione di un’area adibita a parcheggio e gestita dalla predetta società. Contro tale decisione la A.M.A.CO. s.p.a. propone ricorso articolato in cinque motivi. Resiste, con controricorso, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., incorporante la Unipol Assicurazioni s.p.a., volontariamente intervenuta nel giudizio. Il B. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Conviene, in ordine logico, posporre l’esame del primo motivo, relativo alla posizione processuale della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., affrontando anzitutto le censure relative alla condanna della società ricorrente per il sinistro occorso al B. . 2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo - che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente - la A.M.A.CO. s.p.a. si duole della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 co d. proc. civ., dell’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, della violazione dell’art. 2697 cod. civ 3. Anzitutto, la società ricorrente censura l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la catena nella quale è inciampato il B. sarebbe stata scarsamente visibile perché occultata dalla presenza delle auto in sosta nell’area di parcheggio. Sostiene che tale affermazione è sprovvista di riscontro probatorio e costituisce un semplice convincimento personale del giudice. La censura è infondata. Anzitutto, va rilevato che la ricostruzione dello stato dei luoghi operata dalla corte d’appello si fonda sulle allegazioni fotografiche menzionate a pag. 7 della sentenza impugnata e che la A.M.A.CO. s.p.a. non ha contestato che da tale documentazione emergessero quegli elementi che il giudice di merito ha ritenuto decisivi per l’affermazione della responsabilità della società che aveva in gestione il parcheggio. In ogni caso, l’elemento controverso risulterebbe suffragato dalla prova logica essendo stato provato per via testimoniale che le catene di recinzione dell’area adibita a parcheggio erano poste a pochi centimetri da terra ed essendo circostanza non controversa che l’area recintata fosse adibita a parcheggio, l’affermazione secondo cui le autovetture parcheggiate all’interno di tale area occultavano parzialmente la lista delle catene costituisce un mero corollario logico e non un semplice convincimento personale del giudice. 4. Il terzo ed il quarto motivo, invece, non contengono censure riconducibili ad alcuno dei paradigmi di cui all’art. 360 cod. proc. civ La A.M.A.CO. s.p.a., infatti, si limita a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che l’evento dannoso si sarebbe verificato esclusivamente a causa del comportamento incauto ed imprudente del danneggiato che, ponendo in essere una condotta anomala ed atipica, ha generato da sé, con efficacia causale esclusiva, il sinistro di cui è rimasto vittima. Tale argomentazione, tuttavia, non si pone in alcun confronto dialettico con la diversa ricostruzione e qualificazione giuridica dei fatti sviluppata dalla corte d’appello, secondo cui la recinzione dell’area di parcheggio aveva solo il fine di impedire che il traffico veicolare avvenisse da accessi diversi dall’entrata ed uscita a pagamento, ma, per la sua materiale conformazione paletti posti a circa 2 metri di distanza l’uno dall’altro, uniti con lunghe catene pressoché rasoterra non era finalizzata ad impedire il passaggio pedonale, talché l’eventualità che un utente del parcheggio potesse scavalcare tale recinzione doveva essere ritenuta del tutto probabile, con conseguente obbligo della società proprietaria dell’area di adottare le opportune cautele volte a segnalare l’insidia. In assenza di specifiche censure di legittimità riferibili a tale ratio decidendi i motivi in esame vanno dichiarati inammissibili. 5. Con il quinto motivo la A.M.A.CO. s.p.a. censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’esistenza del danno biologico lamentato dal B. , pur in assenza di prova e senza l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio. Anche questa censura è infondata, dacché l’entità delle lesioni riportate dal danneggiato risulta attestata da una scheda sanitaria redatta dall’ospedale di Cosenza in data 9 giugno 2001 e da successivi esami a raggi X e TAC menzionati a pag. 9 della sentenza di appello . 6. Venendo, infine, all’esame del primo motivo, deve premettersi che, costituendosi in primo grado, la Cosenza Service s.p.a. poi incorporata nella A.M.A.CO. s.p.a. chiese di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della Unipol Assicurazioni s.p.a. successivamente incorporata nella UnipolSai Assicurazioni s.p.a. . Tale richiesta venne respinta in quanto tardiva, ma la compagnia assicurativa si costituì volontariamente nel giudizio con comparsa depositata il 20 marzo 2002. La corte d’appello ha rilevato che nel giudizio non è stata articolata alcuna domanda nei confronti della compagnia assicurativa, poiché, per un verso, il B. era sprovvisto di azione diretta, non vertendosi nel caso speciale previsto dall’art. 18 della legge n. 990 del 1969 e, per altro verso, la dante causa della A.M.A.CO. s.p.a. era stata dichiarata decaduta dalla facoltà di effettuare la chiamata in garanzia. La A.M.A.CO. s.p.a. sostiene che tale decisione andrebbe cassata per la violazione dell’art. 105 cod. proc. civ., in quanto, una volta spiegato intervento volontario autonomo, l’assicuratore, che ha esercitato una difesa senza limiti , dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti parte del processo, con conseguente possibilità di rendersi destinatario anche della condanna per manleva dell’assicurato. Anche tale motivo di ricorso è infondato. Nel caso in esame l’Unipol Assicurazioni s.p.a. ha effettuato un intervento adesivo dipendente che, ai sensi del secondo comma dell’art. 105 cod. proc. civ., si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere. In particolare, l’interesse richiesto per la legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nel processo in corso fra altri soggetti deve essere non di mero fatto, ma giuridico nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa Sez. 2, Sentenza n. 12758 del 23/12/1993, Rv. 484840 . Consegue che, pur ampliandosi il numero dei partecipanti, rimane invariato l’oggetto della controversia, giacché l’intervento ad adiuvandum non introduce domande nuove, né rende l’interventore possibile destinatario diretto delle statuizioni giudiziarie che saranno adottate all’esito del giudizio. Egli è parte del processo in senso formale, con la conseguenza che, in caso di soccombenza dell’adiuvato, potrà essere condannato al rimborso delle spese del processo in favore della parte contro cui ha sostenuto le ragioni dell’altra Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007, Rv. 595357 . Ma non è portatore di un diretto interesse autonomo nel giudizio, tant’è che può aderire all’impugnazione proposta dalla parte adiuvata, ma non può proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 16/02/2009, Rv. 606825 . Pertanto, all’intervento adesivo dipendente della Unipol Assicurazioni s.p.a. non può essere accordato l’effetto dell’accettazione del contraddittorio rispetto ad una domanda proposta nei suoi confronti dallo stesso soggetto adiuvato e già dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. Non tragga in inganno la qualificazione dell’interveniente adesivo dipendente quale litisconsorte necessario tale necessità dipende dalla inscindibilità della causa, ossia dal fatto che il giudizio resta unico ed indivisibile in quanto il litisconsorte è intervenuto esclusivamente per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, senza proporre alcuna domanda nuova Sez. L, Sentenza n. 6760 del 26/07/1996, Rv. 498788 . Alla luce di tali considerazioni va affermato il seguente principio di diritto - l’intervento adesivo dipendente non implica l’effetto dell’accettazione del contraddittorio rispetto a una domanda proposta nei confronti dell’interveniente dallo stesso soggetto adiuvato nella specie, domanda di manleva e già dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. Anche questo motivo, pertanto, è infondato. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in eu-ro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.