Giornalista non accreditato nei suoi servizi: da risarcire la perdita di chance

Nel caso in cui non venga riconosciuta la paternità dell’opera al titolare, vi è danno patrimoniale qualora da ciò derivi un pregiudizio economico nei confronti di quest’ultimo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7183/17 depositata il 21 marzo. Il caso. Un reporter e regista aveva collaborato ad una serie di montaggi televisivi e servizi giornalistici per RAI Radiotelevisione Italia s.p.a., nei quali però non veniva indicato il suo nome. Pertanto adiva il giudice chiedendo il riconoscimento dell’avvenuta lesione del diritto morale d’autore. La Corte d’appello di Genova accoglieva la domanda ma escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale. Avverso questa pronuncia egli ricorreva in cassazione, lamentando il mancato accertamento del pregiudizio economico, costituito dalla perdita di chance e dal mancato incremento del proprio giro d’affari. Il diritto d’autore e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore [] costituisce danno in re ipsa senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione . Può costituire lesione di tale diritto anche il mancato riferimento alla paternità ed integrità dell’opera, dando luogo a risarcimento del danno patrimoniale qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare . Quand’è così, la risarcibilità del danno è illimitata e non resta soggetta alla restrizione prevista dall’art. 2059 c.c., che la vincola ai soli casi determinati dalla legge. Nel caso di specie, poiché il mancato riconoscimento della paternità è incontestato, la prova del danno subito può esser fornita anche con presunzione e lo stesso può essere liquidato con valutazione equitativa. Pertanto il ricorso va accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 21 novembre 2016 – 21 marzo 2017, n. 7183 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi Fatto e diritto La Corte rilevato che sul ricorso n. 27154/14 proposto da P.R. nei confronti della Rai Radiotelevisione Italia Spa il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue. Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380- bis c.p. c. osserva quanto segue. P.R. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi cui ha resistito la Rai Radiotelevisione Italia Spa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1035/13 che, pur avendogli riconosciuta l’avvenuta lesione del diritto morale d’autore, ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale. Con il primo motivo il ricorrente si duole per non aver il giudice di prime cure disposto il risarcimento del danno in suo favore secondo guanto indicato all’art. 1226 c.c. adducendone il pregiudizio subito sotto il profilo economico in ragione del fatto che la mancata indicazione del proprio nome in servizi giornalistici e montaggi televisivi implicava una mancata pubblicità che si traduceva in una perdita di chance e mancato incremento del giro d’affari. Con il secondo motivo di ricorso il P. adduce l’omessa motivazione da parte del giudice di merito circa il mancato ricorso ai criteri equitativi e presuntivi per il determinarsi del lamentato risarcimento per il supposto danno. Le censure mosse stante la loro connessione possono esser esaminate congiuntamente. Il ricorso è fondato. Va rammentato preliminarmente l’orientamento di questa Corte secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale Cass. n. 11103/98 costituisce danno in re ipsa senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. Cass. 7971/99 Cass. 3672/01 Cass. 8730/11 . Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la lesione del diritto d’autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell’opera e non all’utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell’art. 2059 cod. civ., secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata Cass. 25510/10 . In particolare in tema di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento del diritto d’autore, si può ricorrere alla valutazione equitativa del danno Cass. 8730/11 Cass. 14060/15 Cass. 12314/15 Cass. 11225/15 . Nel caso di specie, considerato che i servizi ed i montaggi operati dal P. e la mancata attribuzione della paternità dei medesimi risulta incontestata, la prova del danno subito può esser fornita anche con presunzione e lo stesso può essere liquidato con valutazione equitativa. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p. c. per la trattazione in camera di consiglio. PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma 21.07.2016 Il Cons. relatore . Viste le memorie delle parti Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che il ricorso è ammissibile tenendo conto del fatto che al termine lungo per impugnare vanno applicati due periodi di sospensione feriale che in particolare, anche a volere ritenere, in via di pura ipotesi, rinunziabile il diritto morale d’autore, nel caso di specie nel contratto intercorso in particolare clausola n. 4 tra le parti non si evince suddetta rinuncia che sarebbe in ogni caso dovuta essere espressa che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.