La completezza del verbale di contestazione assicura la difesa del cittadino

Il verbale di contestazione deve contenere tutti gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione stessa, pena la nullità. Tale assunto è volto ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa. I vizi formali, invece, rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva da parte del cittadino.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 5765/17 depositata il 7 marzo. Il caso. Il Tribunale di Verona confermava la sentenza del Giudice di pace che rigettava l’opposizione al verbale con cui la polizia municipale della stesa città aveva contestato al conducente la violazione dell’art. 146 c.d.s. per aver lasciato la macchina in sosta vietata. Il conducente ricorre per cassazione denunciando la statuizione con cui il Tribunale ha giudicato inammissibile la querela di falso tesa a contestare la conformità dell’atto notificato all’opponente, in particolare, l’originale del verbale depositato presso l’ufficio e non il preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza. Il verbale di contestazione. La Corte afferma che il motivo sollevato dal ricorrente è infondato poiché l’atto notificatogli e trascritto nel ricorso non risulta essere la copia conforme dell’originale depositato presso l’Ufficio ma, al contrario, la copia conforme all’elaborazione meccanografica dell’originale . Pertanto, una querela tesa a contestare la conformità letterale all’originale del verbale di cui nello stesso atto notificato non vi è alcuna attestazione deve considerarsi inammissibile. In tal senso, gli Ermellini affermano il principio di diritto secondo cui in tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso . Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 7 marzo 2017, n. 5765 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che V.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Verona, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale del 19/6/2010 con cui la polizia municipale di Verona gli aveva contestato la violazione dell’articolo 146 cod. strada per aver lasciato la macchina in sosta vietata il Comune di Verona ha resistito con controricorso considerato che i primi due motivi di ricorso, entrambi riferiti alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 e 222 e 355 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentano il mancato rispetto, prima da parte del giudice di pace e poi da parte del tribunale, della procedura prevista per il caso di presentazione di querela di falso il ricorrente in particolare lamenta che né il giudice di pace, né il tribunale, a fronte della querela di falso da lui presentata contro il verbale notificatogli in quanto non conforme all’originale depositato presso l’ufficio abbiano interpellato il Comune sulla volontà di utilizzare il verbale stesso i motivi non possono trovare accoglimento perché non risultano pertinenti alla ratio decidendi della sentenza gravata, la quale si fonda sul presupposto - preliminare ed assorbente rispetto alle questioni prospettate nei mezzi di ricorso in esame - della inammissibilità della querela di falso presentata dall’opponente il terzo motivo - riferito alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 222 e 313 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 201 cod. strada e 385 del relativo regolamento di attuazione - attinge la statuizione con cui il tribunale ha giudicato inammissibile la querela di falso e sottolinea come, contrariamente a quanto argomentato nella sentenza gravata, detta querela tendeva a contestare la conformità dell’atto notificato all’opponente non al preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, bensì all’originale del verbale depositato presso l’ufficio il motivo è infondato perché l’atto notificato al ricorrente, trascritto nel ricorso, non è la copia conforme dell’originale depositato presso l’ufficio ma, come ivi si legge, la copia conforme all’elaborazione meccanografica dell’originale , effettuata in conformità al disposto dell’articolo 385, ultimo comma reg. cod. strada non era quindi ammissibile una querela volta ad infirmare una conformità letterale all’originale del verbale depositato presso l’ufficio di cui nello stesso atto notificato non vi era alcuna attestazione in proposito deve qui richiamarsi l’orientamento espresso nella sentenza di questa Corte n. 532/10, di cui è opportuno trascrivere la massima In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso. Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso del contravventore, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell’originario verbale redatto dall’organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica si veda, in termini, anche Cass. n. 462/16 il quarto motivo - riferito alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 146 cod. strada e 2697 c.c. in cui tribunale sarebbe incorso non annullando l’impugnato verbale per difetto di concreta individuazione della condotta contestata non precisandosi in detto verbale se la contestazione riguardasse la sosta in zona presegnalata o la sosta in isola di traffico - va pur esso giudicato infondato alla stregua del principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 3536/06, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima preordinata conf. Cass. n. 462/16, cit. nella specie l’idoneità della contestazione a garantire l’esercizio del diritto di difesa è stata accertata dal giudice di merito con apprezzamento di fatto ragionevolmente motivato pag. 5, primo capoverso, della sentenza gravata il quinto motivo, riferito alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e 11 d.m. n. 140/2012 in cui tribunale sarebbe incorso applicando erroneamente i parametri sulla liquidazione dei compensi in relazione al valore della causa va giudicato inammissibile, perché non denuncia il superamento dei massimi tariffari e, quanto alle spese, postula un accertamento di fatto sull’entità degli esborsi documentati dal Comune di Verona che non può essere svolto in sede di legittimità in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al Comune contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.