Il Modulo di Constatazione Amichevole sottoscritto da un solo litisconsorte non ha carattere confessorio

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel Modulo di Constatazione Amichevole del sinistro, affinché possa essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo.

La fattispecie. Con l’Ordinanza in commento, il Tribunale di Trieste ha rigettato l’istanza di concessione di una somma provvisionale formulata dal conducente di un veicolo nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro. A fondamento della propria istanza l’attore evidenziava la sussistenza di asseriti gravi indizi di colpevolezza in capo al conducente del veicolo danneggiante, il quale aveva sottoscritto il Modulo di Constatazione Amichevole CID” , confessando la propria condotta colposa nella causazione del sinistro oggetto di causa. La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestava dal canto suo la natura confessoria del documento in atti, svolgendo altresì ampia contestazione dei fatti affermati dall’attore. Sottoscrizione del CID basta il conducente? A scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza di prima comparizione, il Tribunale di Trieste ha rigettato l’istanza dell’attore. Con un provvedimento che si pone in continuità con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i Giudici hanno rilevato come la dichiarazione confessoria contenuta nel CID resa dal responsabile del danno non abbia valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice. Deve difatti in tal caso trovare applicazione l’art. 2733, comma 3, c.c., secondo cui in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice. Tale disposizione costituisce una deroga a quanto disposto dal comma 2 della medesima norma, secondo cui la confessione fa piena prova contro chi l’ha fatta. È infatti da escludere la funzione di piena prova della confessione, la quale assume soltanto la natura di elemento che il Giudice apprezza liberamente e ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. Ciò senza considerare che la dichiarazione, avente valore confessorio, deve essere resa dal responsabile del danno, che sia anche litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, e cioè dal proprietario del veicolo assicurato, essendo estranee all'ipotesi in esame le questioni che attengono alla confessione resa dal conducente del veicolo, il quale non sia anche proprietario del mezzo. Invero, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 2733, comma 3, c.c., le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel CID – mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confitente secondo gli artt. 2733, comma 2, 2734 e 2735 c.c. – vanno invece liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo.

Tribunale di Trieste, sez. Civile, ordinanza 16 novembre 2016 – 27 gennaio 2017 Giudice Pacilo Letti gli atti ed esaminata la documentazione rilevato che l’assicuratrice Genertel nella propria comparsa di costituzione ha svolto ampia contestazione dei fatti affermati dall’attore, coinvolgente lo stesso verificarsi del sinistro poiché le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole cfr. docomma 2 dell’attore non sono state rese dal proprietario del veicolo e Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro cosiddetto C.I.D. , per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013, Rv. 625670 - 01 dunque, al momento non vi sono sufficienti elementi che comprovino il verificarsi del sinistro e non sussistono i presupposti per l’assegnazione di una somma provvisionale dato atto che sono stati già concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. P.T.M. rigetta la richiesta di assegnazione di una somma provvisionale svolta dall’attore rinvia la causa all’udienza già fissata del 22.06.2017, ore 10,15.