Via libera all’indennizzo diretto anche se nel sinistro sono coinvolte più auto

La procedura di indennizzo diretto, prevista dal codice delle assicurazioni private per semplificare gli adempimenti necessari per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro che abbia causato solo danni alle cose o alle persone in forma lieve, è applicabile anche nel caso in cui la collisione abbia interessato un terzo veicolo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3146/17, depositata il 7 febbraio. La vicenda. A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato chiamava in giudizio la controparte e la propria compagnia assicuratrice, per ottenere da quest’ultima il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice di Pace dichiarava improponibile la domanda attorea ed accertava il concorso di responsabilità dell’attrice e del convenuto, nella misura del 70% e 30%, condannando la prima, in solido con la sua compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti dalla controparte. Il Tribunale confermava la sentenza di prime cure. L’attrice ricorre dunque dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo che i Giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui all’art. 149 d.lgs. n. 209/2005, cd. codice delle assicurazioni private sulla base del coinvolgimento di un terzo veicolo nel sinistro. Coinvolgimento di più veicoli nel sinistro. Il Collegio accoglie la censura sottolineando come la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 cit. è ammissibile anche nel caso in cui la collisione abbia coinvolto più di due veicoli, ad esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello del convenuto, siano coinvolti ulteriori veicoli ai cui conducenti sia attribuibile una responsabilità per i danni causati, come prevede testualmente l’art. 1, comma 1, lett. d , d.P.R. n. 254/2006 che disciplina il risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale. Rappresentanza e compensazione tra due compagnie assicuratrici. Il principio risponde alla ratio della disposizione di cui all’art. 149 che ha introdotto la possibilità di ricorrere alla speciale procedura di indennizzo diretto proprio per semplificare gli adempimenti necessari ad ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui il sinistro abbia causato solo danni a cose e/o lievi danni alle persone. L’assicurato, per ottenere il risarcimento, può dunque rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, che gestirà la pratica per conto della compagnia della controparte responsabile, per poi regolare in via compensativa i rapporti con quest’ultima. Ed è proprio la configurazione di tale meccanismo di rappresentanza e compensazione tra le due compagnie assicuratrici che impedisce il ricorso a tale procedura nel caso in cui siano coinvolti altri soggetti responsabili, circostanza che richiede inevitabilmente il coinvolgimento di una terza compagnia di assicurazione. Non essendosi il giudice di merito adeguato a tali principi, la sentenza impugnata viene cassata dalla S.C. con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 gennaio – 7 febbraio 2017, n. 3146 Presidente Spirito – Relatore Tatangelo Fatti di causa B.M. agì in giudizio nei confronti di I.M. e la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Axa Assicurazioni S.p.A. per ottenere che la prima venisse dichiarata esclusiva responsabile di un incidente stradale avvenuto in data 10 marzo 2009 e la seconda venisse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 . La I. ed il conducente dell’autovettura di questa, L.B.V. intervenuto volontariamente nel giudizio , chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e dell’attrice, assumendone l’esclusiva responsabilità. Il Giudice di Pace di Taranto dichiarò improponibile la domanda della B. e, accertato il concorso di responsabilità di questa e del conducente dell’autovettura della I. per l’incidente in questione, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, condannò in solido l’attrice e la sua compagnia assicuratrice a risarcire i danni subiti dalla stessa I. e dal L.B. . Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la B. , sulla base di un unico motivo. Resistono con distinti ma sostanzialmente identici controricorsi la I. e il L.B. . Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso articolato in due profili si denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto . La ricorrente deduce in primo luogo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 , sul mero presupposto - emerso all’esito dell’istruttoria espletata, e peraltro contestato - che nell’incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. Si duole inoltre della percentuale di responsabilità attribuitale nella causazione del sinistro. Per quest’ultimo profilo la censura è certamente inammissibile, risolvendosi in una evidente richiesta di riesame degli accertamenti di fatto operati in sede di merito sulla base di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Per il primo profilo la censura è invece fondata, nei limiti che si esporranno. La procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti siano responsabili del danno. Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma 1, lettera d , del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 , e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili . La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione. Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione. Nella specie il Tribunale di Taranto, nel confermare la sentenza di primo grado che ha ritenuto improponibile la domanda di indennizzo diretto avanzata dalla B. , ha affermato che la procedura in questione sarebbe ammissibile solo in caso di sinistro che abbia interessato due veicoli, e lo ha escluso nella specie, in quanto dall’istruttoria era emerso il coinvolgimento di un terzo veicolo. Non ha quindi ritenuto necessario accertare - neanche in via incidentale e presuntiva - se il conducente del terzo veicolo coinvolto potesse ritenersi in qualche modo responsabile. Così facendo, non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private e dell’art. 1, comma 1, lettera d , del relativo regolamento di attuazione, la procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili. Il giudice del merito, onde escludere la proponibilità della domanda della B. , avrebbe dunque dovuto accertare l’eventuale coinvolgimento nel sinistro di un ulteriore veicolo responsabile, e non semplicemente quello di un ulteriore veicolo, come invece ha fatto. La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al capo con il quale è stata dichiarata l’improponibilità della domanda di indennizzo diretto proposta dalla B. nei confronti di Axa Assicurazioni S.p.A., affinché in sede di rinvio la fattispecie sia riesaminata alla luce del seguente principio di diritto la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno . 2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso, per quanto di ragione e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.