Tre giorni in ospedale, poi il coma e la morte: offensivo un risarcimento di 900 euro

Appena 300 euro a testa per i genitori e la sorella della bambina rimasta vittima di un incidente. Risibile la cifra prevista per ristorare il danno provocato dalla terribile consapevolezza della fine.

Il fatto. Tre giorni in ospedale, poi il coma e infine la morte. Fatali per una bambina le lesioni riportate a seguito di un incidente stradale. Risarcibile il danno causato dalla terribile consapevolezza della fine. Inaccettabile, però, la cifra riconosciuta alla famiglia, cioè 900 euro in tutto Cassazione, sentenza n. 1418, sez. III Civile, depositata oggi . Sofferenza. Una volta ricostruita la dinamica, vengono definite le responsabilità per l’incidente. Per i genitori e per la sorella della vittima, colpiti dal tremendo lutto, arriva un corposo risarcimento. Più precisamente, i giudici hanno previsto circa 53mila euro a testa a madre e padre per il danno biologico , circa 123mila euro per il danno morale e, infine, circa 12mila euro alla sorella. Escluso, invece, il danno da lesione della salute . E su questo punto già una prima volta i magistrati della Cassazione hanno censurato la decisione emessa in Appello, laddove si era evidenziato che le lesioni riportate dalla bambina avevano poi portato in breve tempo ad un esito letale e che ella aveva lucidamente percepito l’approssimarsi della morte . Questo danno, di natura psichica , non dipende, hanno specificato i magistrati, dalla durata dell’intervallo tra la lesione e la morte , bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima . Necessario, quindi, prevedere il relativo risarcimento , hanno sancito i giudici del ‘Palazzaccio’. Ora, però, la nuova decisione presa in Appello viene censurata per dalla Cassazione. Irrisoria e offensiva la cifra prevista dai giudici di secondo grado, cioè 900 euro per la famiglia della ragazza. Non accettabile la considerazione secondo cui il risarcimento doveva essere limitato perché la bambina era stata ricoverata in condizioni definite già gravissime al momento dell’ingresso in ospedale per poi peggiorare fino a raggiungere lo stato di coma appena tre giorni dopo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 giugno 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1418 Presidente/Relatore Travaglino I fatti Il Tribunale di Latina accolse, nella misura del 50%, la domanda risarcitoria proposta da P. E. e G. B., in proprio e quali esercenti potestà sulla figlia K., nei confronti di P. M. e della s.p.a. Universo Assicurazioni, ritenendo che l'incidente in conseguenza del quale l'altra figlia, R. B., aveva perso la vita fosse da ascriversi alla concorrente e paritaria responsabilità della vittima e dello stesso M Nel quantificare il danno, il giudice di primo grado attribuì ai coniugi, tanto iure proprio quanto iure haereditario, la somma di Lire 536.250.000 a titolo di danno biologico, e quella di Lire 238.333.000 a titolo di danno morale, oltre a quella di Lire 24.295.312 in favore della minore superstite. La corte di appello di Roma, investita dell'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice, la accolse limitatamente alla liquidazione del danno biologico ridotto ad Euro 53.493 per ciascuno dei genitori . Questa Corte, in accoglimento del quarto motivo del ricorso proposto dai coniugi B., ha cassato la sentenza quanto al mancato riconoscimento del danno da lesione della salute che aveva poi portato in breve tempo ad esito letale, prodottosi in capo alla vittima che aveva lucidamente percepito l'approssimarsi della morte, specificando come tale danno, di natura psichica, non dipenda, nella sua concreta essenza, dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, bensì dall'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito. La Corte d'appello di Roma, premesso che la bambina era stata ricoverata in condizioni definite già gravissime al momento dell'ingresso in ospedale il 3 ottobre 1991, per poi peggiorare fino a raggiungere lo stato di coma depassé il successivo 6 ottobre, ha liquidato ai tre eredi la complessiva somma di 900 novecento Euro, equamente ripartita in ragione di 300 Euro ciascuno. Avverso la sentenza della Corte capitolina i B. hanno proposto nuovo ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di censura. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Le ragioni della decisione Il ricorso deve essere accolto. Con il primo ed unico motivo, si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c, violazione e falsa applicazione di norme di diritto omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Il motivo è pienamente fondato. La Corte territoriale è incorsa in un grave errore di diritto, liquidando il danno, sulla base delle tabelle romane, in guisa di un qualsivoglia danno biologico da invalidità temporanea, quale ristoro del bene-salute. Altro e diverso danno era stato, di converso, indicato da questa Corte regolatrice quale reale oggetto di indagine e di liquidazione, in sede di annullamento della prima sentenza di appello, in ossequio all'insegnamento delle sezioni unite di questa stessa Corte Cass. S.U. n. 26745/2008 , e cioè il danno derivante dalla dolorosa consapevolezza dell'imminenza della fine. Risultando coperto da giudicato interno l'aspetto fattuale relativo alla predicabilità di tale consapevolezza e della sua intensità in capo alla vittima, appare del tutto evidente come l'assoluta quanto offensiva irrisorietà del risarcimento riconosciuto dalla Corte romana ai genitori ed alla sorella della vittima confligga proprio con i principi dettati, in argomento, dalle sezioni unite di questa Corte, e non può trovare conferma alcuna da parte di questo collegio. Il ricorso è pertanto accolto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del procedimento ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Firenze, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in altra composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.