Esce dal vagone della metro e rimane bloccata tra i battenti della porta: sotto accusa l’azienda

Sia in primo che in secondo grado l’episodio è stato addebitato alla condotta disattenta della passeggera. Ora questa visione viene messa in discussione necessario un approfondimento sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate dalla società di trasporti.

Passeggera disattenta. Si accorge all’ultimo momento di essere arrivata alla sua fermata, esce di corsa dal vagone della metro e rimane bloccata tra i battenti della porta in chiusura. Nonostante la condotta non proprio lineare, però, la donna può chiamare in causa l’azienda per le lesioni personali riportate a seguito della disavventura Corte di Cassazione, sentenza n. 249, depositata il 10 gennaio 2017 . Chiusura. La donna ha addebitato l’episodio al malfunzionamento delle porte di un treno della metropolitana di Milano. Consequenziale la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell’Azienda Trasporti Milanese. Per i Giudici, però, le presunte responsabilità della società sono azzerate alla luce della negligenza della passeggera, che ha ignorato le segnalazioni acustiche e ha violato il divieto di porre ostacoli alla chiusura delle porte . Così, prima in Tribunale e poi in appello l’incidente viene addebitato alla donna, che ovviamente vede vacillare la sua richiesta di risarcimento. Misure. Ultima spiaggia per la donna è la Cassazione. E nel contesto del ‘Palazzaccio’ i magistrati ritengono ancora plausibile l’ipotesi della responsabilità dell’Atm per l’incidente avvenuto in metro. Pur prendendo atto del comportamento azzardato tenuto dalla passeggera, i Giudici ritengono comunque necessario che l’azienda di trasporti dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno . Su questo fronte, difatti, viene evidenziato che in presenza di dispositivi antischiacciamento, le portiere non si sarebbero dovute chiudere e il macchinista , contrariamente a quanto fatto, non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli . Necessario, quindi, un nuovo giudizio in appello per valutare con attenzione le misure di sicurezza adottate dall’Atm, prima di decidere sul risarcimento pretesto dalla passeggera.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, n. 249 Presidente Vivaldi – Relatore Sestini Svolgimento del processo C.S. convenne in giudizio l'Azienda Trasporti Milanese A.T.M. s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni che aveva subito a causa del malfunzionamento delle porte di un treno della metropolitana dedusse che, al momento della discesa dal convoglio, era rimasta imprigionata tra i due battenti, che si erano chiusi automaticamente, e aveva riportato lesioni personali. La convenuta resistette alla pretesa negando ogni responsabilità. Il Tribunale di Milano rigettò la domanda sul rilievo che la negligenza dimostrata dall'attrice nell'ignorare le segnalazioni acustiche e nel violare il divieto di interporre ostacoli alla chiusura delle porte aveva liberato la controparte dalla presunzione di colpevolezza da cui era gravata ex art. 1681 c.c La sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. La Spampinato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi ha resistito l'intimata a mezzo di controricorso con cui ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del decreto di concessione del gratuito patrocinio e ha sostenuto – comunque l'inammissibilità o l'infondatezza dell'impugnazione con nota di deposito del 27.9.2016, la ricorrente ha prodotto delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 29.7.2016. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione l. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di improcedibilità per mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. L'eccezione è infondata, in quanto risulta depositata, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso 17.1.2017 , la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 22.10.2010 che aveva ammesso la Spampinato al gratuito patrocinio in relazione al giudizio di appello. La circostanza che la ricorrente non potesse giovarsi di tale delibera per il giudizio di cassazione a norma dell'art. 120 D.P.R. n. 115/2002, secondo cui la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione non vale ad escludere che l'onere previsto dall'art. 369, co. 2, n. 1 c.p.c. sia stato comunque assolto, dal momento che incide sul diverso profilo della persistente efficacia della delibera di ammissione. 2. Col primo motivo violazione e/o falsa applicazione art. 1681 cod. civ. , la Spampinato censura la Corte per avere ritenuto che la condotta colposa individuata a suo carico valesse ad esonerare l'A.T.M. dall'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ciò in relazione sia alla presenza di dispositivi antischiacciamento che consentono la riapertura automatica delle porte prima della ripartenza del treno in presenza di ostacoli che ne impediscano la completa chiusura e che erano evidentemente non presenti o malfunzionanti sia all'obbligo del macchinista di verificare l'avvenuta chiusura di tutte le porte prima della ripartenza del convoglio nel caso, la ricorrente, ha dedotto che il treno era ripartito ed aveva percorso un breve tragitto prima di fermarsi per consentirle di liberarsi dalla stretta delle portiere assume, in altri termini, che l'eventuale concorso di colpa dell'infortunato non poteva valere ad escludere la responsabilità del vettore, in difetto della necessaria prova liberatoria. 3. Col secondo motivo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché conseguente violazione o falsa applicazione degli artt. 1681, 2697 cod. civ. e 115, 210 c.p.c. , la Spampinato ripropone le precedenti deduzioni sotto il profilo del vizio motivazionale ed assume che tale vizio concerneva anche la mancata ammissione dei numerosi mezzi di prova da essa richiesti. 4. Il terzo motivo `violazione e/o falsa applicazione delle normative nazionali ed europee in materia di sicurezza e di trasporto di persone su metropolitane e tranvie in base ai rigidi standard di sicurezza CENELEC europei censura la Corte per essersi limitata a prendere in considerazione la sola direttiva macchine 98/37/CE , per escluderne l'applicabilità al caso di specie, senza procedere ad una più ampia disamina di normative nazionali e comunitarie recepite dall'ordinamento interno, ivi comprese le previsioni del d. lgs. n. 17/2010. 5. Mentre il secondo motivo è inammissibile in quanto deduce il vizio motivazionale secondo il vecchio testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non applicabile ratione temporis , il primo risulta fondato. La Corte ha considerato la negligenza della trasportata quale fattore idoneo a sollevare il vettore dall'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere finalizzato a superare la presunzione su di esso gravante ex art. 1681 c.c. in tal modo ha però confuso il piano del possibile concorso colposo della vittima con quello del superamento della presunzione, in una situazione in cui per le modalità del fatto la condotta della Spampinato non appariva tale da determinare ex se il superamento della presunzione come, invece, nelle ipotesi considerate da Cass. n. 9593/2011 e da Cass. n. 13635/2001 . Si vuol dire -in altri termini che il fatto che la donna non si sia attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura nulla toglie al fatto che in presenza di dispositivi antischiacciamento le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli e che, in relazione a questi due profili, la Corte non ha accertato che l'A.T.M. avesse adottato tutte le misure idonee a evitare il danno . Deve infatti ribadirsi che, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza e all'entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, primo comma c.c., la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l'ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell'art. 1227 c.c. cfr. Cass. n. 11194/2003 . Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo assorbito il terzo , con cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra individuati e provvederà altresì sulle spese di lite. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.