Danno da allagamento: chi risponde tra il proprietario e il gestore della rete fognaria

Nel caso non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera l'ente proprietario deve continuare a esercitare l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli.

Così ha deciso il Tribunale di Milano nella sentenza n. 13293/16, pubblicata il 1° dicembre 2016. Il fatto. Lamentando danni conseguenti ad allagamenti da riversamento di liquame avvenuti all'interno di un capannone avvenuti sia nel 2009 che nel 2012, e ritenendo che la causa degli stessi sia da attribuirsi alla vetustà e all'inadeguatezza dell'impianto fognario inidoneo a smaltire le acque piovane, la società proprietaria del capannone ha citato in giudizio sia il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali. In corso di causa il giudice ha disposto una consulenza tecnica volta ad accertare l'effettiva a riconducibilità eziologica degli eventi lesivi all'impianto fognario. Il ctu ha accertato una scarsa manutenzione conservativa sia delle pubbliche vie che della rete di scarico delle acque meteoriche stradali relativamente alle bocche di lupo presenti a bordo strada e dei relativi pozzetti di ispezione, risultate occluse dalla vegetazione. Ha inoltre accertato una serie di concause, tra cui il sottodimensionamento del collettore comunale del sistema di fognatura. Nella sentenza il Giudice ha effettuato un'interessante ricognizione della responsabilità del custode tra proprietario della rete, gestore della stessa ed erogatore del servizio pubblico. Le responsabilità tra Comune e soggetto gestore della rete dopo le modifiche al TUEL. Al fine di garantire la tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato, il legislatore ha introdotto, modificando il TUEL d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche accanto alla semplificazione delle procedure e alla eliminazione dei diritti esclusivi, la segmentazione della rete”, distinguendo tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico. In attuazione della normativa regionale, la Regione Lombardia, con la l.r. n. 26/2003, ha disposto la separazione tra la proprietà della rete e l'erogazione del servizio pubblico. Ciò premesso, quanto al Comune-proprietario il Tribunale, ribadendo quanto espresso da Cass. Civ. n. 6665/09, ha dichiarato sussistente in ogni caso la responsabilità dello stesso in quanto l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura e ciò a prescindere dalla eventuale responsabilità di altri soggetti. La responsabilità del Comune trova fondamento, evidentemente, nell'art. 2051 c.c., ovvero nella responsabilità di natura oggettiva che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, e può essere esclusa solo provando il caso fortuito. Una volta affermata la responsabilità del Comune, il Giudice è poi passato ad affrontare il problema della responsabilità della società preposta alla gestione della rete fognaria. Dall'esame della normativa statale e regionale il giudice ha tratto la conclusione che il soggetto gestore della rete fosse titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza, per la precisione in forza della convenzione stipulata in data 24/01/2012 con cui veniva consegnata la rete alla società-gestore, convenzione che prevedeva espressamente che la società divenisse custode della rete, dei collettori, degli impianti e delle dotazioni connesse. Dunque, in qualità di custode, sulla stessa gravava ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento degli impianti, della rete e dei collettori, con conseguente responsabilità nei confronti dei terzi ex art. 2051 c.c Pertanto, il Comune è stato condannato a risarcire i danni relativamente all'episodio avvenuto in epoca più lontana, ovvero in un momento in cui la convenzione non era stata sottoscritta, mentre per i due episodi avvenuti nel 2009 il Giudice ha sancito la concorrente responsabilità del Comune e del soggetto gestore della rete fognaria. Dunque, nel caso in cui vi sia stato un trasferimento non totale del potere di fatto sull'opera dall'ente-proprietario a terzi, permane il dovere di co-custodia a carico del Comune cfr. Cass. n. 6101/13 .

Tribunale di Milano, sez. X Civile, sentenza 30 novembre – 1 dicembre 2016, n. 13293 Giudice Salerno Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4 dell’art. 132, comma 2, c.p.comma è stato soppresso il riferimento allo svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” , come sostituito ex art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009. 2. Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal comune di Trezzano sul Naviglio e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, giova rilevare quanto segue. 2.1. È ius receptum della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto cfr. ex multis, Cass. civ. n. 11284 del 2010 e n. 13756 del 2006 . 2.2. Orbene, nella fattispecie in esame, l'eccezione sollevata dal convenuto ente locale chiamato a rispondere di un danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. attiene non già alla legittimazione passiva, bensì al merito, avendo esso contestato soltanto l’effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale affermato dall’attrice e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto ed in particolare del soggetto asseritamente responsabile della lesione del diritto fatto valere in giudizio . 3. Quanto al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti. 3.1. Preliminarmente giova rilevare che è pacifica in causa – in quanto non contestata – la circostanza che i giorni 7 luglio 2009, 5 maggio 2012 e 4 giugno 2012, nel capannone sito in via Buonarroti n. 32 del Comune di Trezzano sul Naviglio, di proprietà di parte attrice, si sono verificati gli allagamenti lamentati dalla società Modulgamma. 3.2. Quanto alla causa degli stessi, oggetto di contestazione, parte attrice in sede di citazione assumeva che gli allagamenti che hanno provocato il riversamento di liquame all’interno del capannone di proprietà fossero stati causati non dalla rottura accidentale di una tubazione, bensì dall’inadeguatezza e dalla vetustà dell’impianto fognario inidoneo a smaltire le acque piovane. Il G.I. dott. Spera, primo assegnatario della presente causa, sulla scorta di quanto dedotto e allegato da parte attrice, ha ritenuto l’opportunità di disporre consulenza tecnica al fine di accertare per l’appunto la riconducibilità eziologica degli eventi lesivi alla dedotta res, così nominando il geometra Norberto Motta. Le conclusioni cui è pervenuto il predetto consulente dell’Ufficio, tenuto conto della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni, risultano condivisibili dal Tribunale relativamente agli accertamenti tecnici del nesso di causalità tra la res de qua – rete fognaria – e i danni verificatisi nel capannone di proprietà di parte attrice, nei limiti di cui si dirà infra. Invero, il consulente tecnico, visionato il filmato relativo alla video-ispezione effettuata il 18.7.2008 in via Galilei da un incaricato del Comune di Trezzano sul Naviglio, esaminati i documenti e letti gli atti di causa, ha preliminarmente descritto lo stato dei luoghi oggetto di accertamento, vale a dire il capannone industriale con annessi uffici ad un piano fuori terra nonché la rete fognaria della zona che si innesta in corrispondenza del pozzetto a continuità idraulica posto all’incrocio con la via Gigli, dotata di collettore principale che riceve tutti i rami fognari della zona residenziale di più recente edificazione rispetto alla zona industriale. In particolare, il consulente tecnico, in ordine allo stato dei luoghi, ha riscontrato che, in corrispondenza del pozzetto tra la via Galilei e la via Gigli, si innesta l’originario collettore di via Galilei avente portata idraulica rimasta come realizzata negli anni sessanta. Quanto al profilo causale, il c.t.u. ha accertato, in primo luogo, una scarsa manutenzione conservativa sia delle pubbliche vie con vegetazione spontanea incolta cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione peritale, allegati 1 , sia della rete di scarico delle acque meteoriche stradali relativamente alle bocche di lupo presenti a bordo strada e dei relativi pozzetti di ispezione, occluse dalla vegetazione spontanea radicata all’interno delle stesse condizione dei luoghi che, a parere del c.t.u., ha cagionato pregiudizio per intasamento in aggiunta alle condizioni di fatto del sistema fognario pubblico. In ordine agli allagamenti de quibus, il c.t.u. ha accertato una concausa di fenomeni preliminarmente, l’intasamento della rete di fognatura pubblica influenzata dal non corretto funzionamento in corrispondenza del pozzetto a continuità idraulica posto all’incrocio tra le vie Galilei e Gigli, poiché il collettore comunale del sistema di fognatura è risultato sottodimensionato con pendenze irrisorie quasi inesistenti che, pertanto, in considerazione dei vari innesti, va in pressione in secondo luogo, l’ampliamento urbanistico che ha determinato l’immissione del nuovo tessuto urbano residenziale posto a nord del complesso industriale ove si trova l’immobile attoreo nell’intera rete fognaria infine, la costituzione del collettore fognario con due tubazioni parallele, il cui sistema idraulico è risultato privo di pendenza con allontanamento delle acque a spinta naturale e non dinamica data per le pendenze. Le osservazioni dei consulenti di parte hanno trovato compiuta risposta ed esauriente esposizione delle ragioni che non ne consentono la condivisione. A tal proposito il consulente dell’Ufficio ha spiegato le ragioni per cui le considerazioni effettuate dai periti non possono condividersi avuto riguardo al peculiare caso di specie. All’esito della corretta e congrua spiegazione dei criteri utilizzati dal c.t.u. non possono, pertanto, essere accolte le contestazioni delle parti in ordine sia alla descrizione dei luoghi che al profilo eziologico invero, il c.t.u. ha accertato, con ragionamento logico e pertinente alla luce delle risultanze tecniche e documentali, la causa dell’allagamento. Quanto accertato dal consulente trova altresì conferma nel complessivo compendio probatorio in primo luogo, dall’esame della relazione effettuata dal medesimo ente comunale docomma 1 fascomma att. , si evince che sono state rinvenute delle occlusioni del tratto fognario a causa di depositi ivi presenti che, a parere del tecnico del servizio ambiente incaricato, consigliavano l’esecuzione di calcoli idraulici altresì la società T.A.S.M. – a cui l’ente locale ha conferito la gestione della rete fognaria a partire dal gennaio 2012 – ha riscontrato quanto rilevato dal c.t.u., infatti, quest’ultima, a seguito della convenzione sottoscritta con il Comune di Trezzano il 24.01.2012, ha provveduto a redigere uno studio di fattibilità, approvato dalla Giunta comunale il 10.10.2012, nella cui relazione illustrativa si dà atto dell’insufficienza della rete fognaria nella zona de qua, come richiamata dallo stesso c.t.u. nella relazione peritale cfr. relazione, pp. 9 ss. . Ala luce delle superiori considerazioni, il complessivo compendio probatorio versato in atti consente di ritenere condivisibile l’individuazione della causa degli allagamenti occorsi nella inadeguatezza della rete fognaria pubblica che, a seguito dell’innesto con la fognatura realizzata per l’espansione residenziale, non è stata più in grado, in ragione delle modifiche apportate, a garantire il deflusso della acque meteoriche. Quanto, invece, alle lamentate criticità del condotto privato, il c.t.u. ha spiegato che l’impianto fognario privato non ha alcuna riferibilità alle acque provenienti dalle condotte pubbliche le quali, una volta in pressione, provocano i rigurgiti visibili dai pozzetti stradali con successivi allagamenti degli immobili privati Si segnala inoltre che in sede di CTU in loco parte attrice ha dichiarato che la caditoia interna al capannone durante le date oggetto del presente contenzioso è anch'essa stata interessata dal fenomeno di rigurgito condizione comunque derivante dal sistema fognario pubblico, ma a concausa qualora parte attrice insieme agli altri utilizzatori della rete privata non abbiano provveduto alla normale e periodica pulizia del tratto di ex roggia oggi intubato” cfr. relazione peritale, pag. 11 . Le risultanze processuali consentono di ritenere che, in difetto di prova contraria, l’inadeguatezza del sistema fognario pubblico è stata causa da sé sola sufficiente a determinare l’evento lesivo. A tal proposito prive di pregio sono a parere di questo Giudice tutte le contestazioni, meramente allegate e non provate, in ordine alla rilevanza causale del comportamento colposo dell’attrice in difetto di riscontro probatorio in tal senso. Sul punto si richiama quanto accertato dal c.t.u., in risposta al quesito relativo alla sussistenza di una condotta colposa dell’attrice che abbia potuto cagionare in tutto o in parte gli eventi per cui è causa, laddove lo stesso afferma, avuto riguardo al comportamento della società Modulgamma Il C.T.U., non avendo rilevato & #61533 che la stessa abbia cagionato in tutto in parte gli eventi per cui è causa anche considerando pure il fatto che i vari allagamenti hanno coinvolto l'intera zona industriale, come si evince tra l'altro dai vari atti di causa” cfr. relazione peritale, p. 14 . Diversamente, non risulta affatto condivisibile da questo Giudicante la distribuzione della responsabilità in capo ai soggetti di causa, come operata dal consulente, ciò per almeno due ordini di ragioni in primo luogo, poiché lo stesso c.t.u. ha ritenuto l’insussistenza di una condotta colposa dell’attrice, in risposta al quesito all’uopo formulato cfr. relazione peritale p. 14 con motivazione logica e pertinente rispetto allo stesso in secondo luogo, poiché l’individuazione di una quota di responsabilità in capo all’attrice risulta comunque formulata dal c.t.u. in via meramente ipotetica, laddove gli utilizzatori della rete privata non diano dimostrazione della relativa diligenza alla manutenzione e conservazione della rete fognaria privata in comproprietà la quale necessita di una periodica normale pulizia al fine di evitare condizione di intasamento parziale con conseguente riduzione delle sezioni di scarico e relative portate” cfr. relazione peritale, p. 12 , ribadendo, al contempo, che il tratto privato è stato in ogni caso influenzato dai fenomeni di malfunzionamento del tratto pubblico. Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa dell’allagamento è attribuibile esclusivamente all’insufficiente smaltimento dell’acqua piovana da parte della rete fognaria pubblica in ragione delle criticità strutturali della stessa. 3.3. Passando, a questo punto, a valutare le singole responsabilità, giova distinguere le rispettive posizioni e, preliminarmente, occorre compiere un inquadramento generale della materia. 3.3.1. Le riforme susseguitesi in materia di servizi pubblici sono intervenute al fine di garantire la tutela della concorrenza nel mercato e per il mercato, come richiesto dalla normativa comunitaria, prima che da quella interna. Gli interventi normativi del testo unico degli enti locali t.u.e.l. hanno visto, in particolare, una significativa modifica degli strumenti volti a consentire la liberalizzazione del mercato nonché il soddisfacimento del servizio pubblico universale. Tra gli strumenti introdotti dallo Stato-regolatore per la tutela della concorrenza nel mercato vi è stata, accanto alla semplificazione delle procedure e alla eliminazione dei diritti esclusivi, la segmentazione della rete” che distingue, per l’appunto, tra proprietario della rete, gestore della rete ed erogatore del servizio pubblico. Questo strumento ha visto, al contempo, la previsione di differenti modelli di gestione dei servizi pubblici che sono stati interessati da molteplici interventi normativi tra i modelli di gestione, nella normativa ratione temporis applicabile, vi è l’affidamento della gestione ad una società di capitali scelta utilizzando una procedura ad evidenza pubblica, l’affidamento diretto con il meccanismo dell’in house providing a società con capitale interamente pubblico e l’affidamento a società con capitale misto. Come si dirà meglio nel prosieguo, la normativa regionale della Regione Lombardia ha dato attuazione alla normativa primaria statale del T.U.E.L., disponendo la separazione tra la proprietà della rete e l'erogazione del servizio pubblico. Declinando i predetti principi alle distinte posizioni assunte dai soggetti qui convenuti, giova evidenziare che il Comune di Trezzano sul Naviglio è il soggetto proprietario della rete, T.A.S.M. s.p.a. oggi C.A.P. HOLDING S.P.A. è la società gestore della rete a partire dal 24.01.2012 cfr. convenzione sub docomma 1 fascomma T.A.S.M. , mentre Amiacque s.r.l. risulta la società designata per l’erogazione del servizio pubblico. 3.3.2. In ordine, preliminarmente, all’ente locale convenuto da parte attrice, quale custode del tratto fognario, deve rilevarsi quanto segue. La responsabilità invocata ex art. 2051 c.comma ha carattere oggettivo e, pertanto, la stessa si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode. Il Comune di Trezzano sul Naviglio, in qualità di proprietario della rete fognaria cittadina, alla luce della consolidata giurisprudenza anche di legittimità secondo la quale è configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.comma in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente, risulta soggetto a ciò preposto. In particolare, nella specifica materia, la Suprema Corte ha statuito che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.comma dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” cfr. ex multis Cass. civ. Cass. civ. 6665 del 2009 . Orbene – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità – l’ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c Nel caso di specie non è contestato che la proprietà della rete fognaria sia in capo al Comune di Trezzano sul Naviglio cfr. sul punto pag. 3 convenzione sub docomma 1 fascomma C.a.p., laddove si fa riferimento alla opportunità, in corso di valutazione da parte del Comune, di conferire alla Società C.a.p. Holding la proprietà delle reti fognarie, risultando, all’atto della stipula, il solo conferimento della proprietà di cespiti strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato , pertanto, la disponibilità giuridica, oltre che materiale, che compete al proprietario, permane nel caso di specie in capo alla P.A., la quale ha obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione che prescindono dai rapporti intercorrenti con il soggetto gestore della rete C.A.P. Holding s.p.a. , i quali, peraltro, sono sorti successivamente al 24.01.2012. Del tutto prive di pregio sono, inoltre, le difese compiute dall’ente locale in ordine all’asserita proprietà del tratto fognario in capo all’attrice. Invero, come accertato dal c.t.u., il tratto fognario che ha determinato causalmente gli allagamenti de quibus è il tratto relativo alla rete fognaria pubblica di via Galileo Galilei, risultata inadeguata all’esito delle modifiche apportate con l’ampliamento urbanistico e l’innesto con la fognatura di via Gigli oggetto di espansione residenziale. In particolare, il collettore unico a cui fa riferimento il tecnico del comune cfr. docomma sub n. 1 fascomma att. , e che l’ente comunale richiama a sostegno della propria tesi, altro non è che il medesimo collettore fognario principale ed originario a cui fa riferimento il consulente dell’Ufficio cfr. pagina 9 relazione peritale , collettore che, all’altezza del pozzetto a continuità idraulica posto all’incrocio tra via Galilei e via Gigli, riceve tutti i rami fognari della zona residenziale di più recente edificazione. Ancora, il consulente dell’Ufficio, presa visione della documentazione relativa all’edificazione dei capannoni, ha altresì accertato che questi ultimi non hanno collegamento diretto alla rete fognaria pubblica, ma gli stessi scaricano le acque reflue in due tronchi fognari privati confluenti in un canale irriguo intubato e collegato al collettore principale della rete fognaria pubblica in corrispondenza del pozzetto di ispezione n. 1411 di via Da Vinci, tale canale, previo passaggio delle acque nere in fossa biologica, recintato all’interno di un’area annessa ad un capannone di cui al mappale 106, è risultato privo di identificativo catastale. Fermo tale accertamento, il consulente ha tuttavia ritenuto che la causa degli allagamenti si rinviene nell’inadeguatezza della fognatura pubblica di via Galileo Galilei che invece di continuare col proprio sistema di deflusso originario è stata influenzata dall’innesto con la fognatura di via Gigli zona oggetto di successiva espansione & #61533 Meglio sarebbe stato realizzare un tratto di fognatura indipendente che passando dalla via Galilei si innestasse direttamente nel collettore tra la via Boito e la via Mazzini lasciando il sistema fognario originario nelle condizioni in cui da sempre lo stesso era funzionante” cfr. relazione peritale, pag. 10 . Conseguentemente, del tutto irrilevanti risultano i documenti versati in atti sub docomma nn. 1 e 2 fascomma Comune di Trezzano sul Naviglio non assumendo gli stessi alcuna valenza probatoria in ordine al dirimente profilo eziologico accertato, da cui discende l’individuazione della res – di proprietà dell’ente comunale – che ha determinato l’evento lesivo. Priva di rilevanza causale è, altresì, la circostanza dedotta dall’ente locale in ordine alla natura eccezionale delle precipitazioni atmosferiche abbattutesi sulla zona all’epoca dei fatti. Invero, l’eccepita eccezionalità dell’evento temporalesco sollevata dal Comune quale caso fortuito idoneo ad escludere il nesso è stata meramente allegata dal predetto convenuto e pertanto la stessa è del tutto inidonea ad assurgere a caso fortuito. Né tanto meno fondate sono le difese compiute dall’ente convenuto in ordine al profilo della colpa, per le ragioni predette in punto di natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c Sul punto si rammenta che il profilo del comportamento del custode relativo alla diligente e perita attività di manutenzione della rete e di salvaguardia del territorio che l’ente allega è del tutto estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., in quanto, come chiarito supra, tale responsabilità è di natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere su di essa in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito cfr. Cass. n. 2563/07 e Cass. 25243/06 nello stesso senso cfr. Cass. civ. n. 2430/04 Cass. civ. n. 2075/02 Cass. civ. n. 584/01 . 3.3.3. Ciò chiarito in ordine ai profili di responsabilità sussistenti in capo al soggetto proprietario della rete, giova accertare, a questo punto, l’eventuale sussistenza, in via alternativa o concorrente, della responsabilità del soggetto preposto alla gestione della rete. 3.3.4. In ordine alla responsabilità attribuita ex art. 2051 c.comma in capo a C.A.P. HOLDING s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. , titolare della gestione della rete, giova effettuare, come anticipato supra, una preliminare disamina della normativa regionale attinente, nello specifico, al profilo della gestione della rete e dell’erogazione di servizi pubblici. Come predetto, la riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale si è basata su due pilastri la concorrenzialità e la separazione della proprietà della rete dall'erogazione del servizio. Quest’ultimo aspetto è sicuramente il più innovativo e caratterizzante la riforma. In base al nuovo art. 113 T.U.E.L., come peraltro anche recentemente riformato, gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma I, salvo quanto stabilito dal comma 13 dell’art. 113 e, inoltre, le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma I può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. Successivamente alla predetta riforma, nell’ambito della regione Lombardia, in attuazione delle fonti primarie statali, è stata emanata la legge regionale n. 26 del 2003, la quale ha ribadito sia che gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio dei servizi ma che possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, sia che gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall’erogazione dei servizi cfr. art. 2, comma I, legge regionale n. 26 del 2003 . L’art. 2 della sopracitata legge aggiunge, altresì, ai commi III, IV e V, che i proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali”. L’art. 49 della predetta legge, prima dell’intervento abrogativo avvenuto con legge regionale del 2014, ratione temporis applicabile, ha previsto, in materia di organizzazione gestionale del servizio idrico integrato, che l'Autorità d’Ambito, costituita in ciascuno ATO dalle province e dai comuni competenti, è tenuta ad organizzare il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2 della predetta legge. L'Autorità, inoltre, può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al titolo I e qualora dimostri nel piano d'ambito che la predetta pluralità comporti per l'ATO vantaggi economici funzionali e ambientali. È stato inoltre previsto dalla predetta legge regionale che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, con regolamento regionale sarebbero stati specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio. Pertanto, con successivo regolamento regionale del 28 febbraio 2005, n. 4, è stata regolamentata la ripartizione delle attività tra gestore delle reti e degli impianti ed erogatore del servizio nell’ambito del territorio lombardo. L’art. 3, comma II, del predetto regolamento regionale ha statuito che in caso di separazione, al gestore delle reti e degli impianti compete la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento ed al potenziamento di tali dotazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali ai sensi dell’art. 2, comma IV, della legge regionale all’erogatore del servizio spettano tutte le attività legale alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata di reti ed impianti ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge regionale”. Dal quadro normativo sopraesposto si evince inequivocabilmente che, nell’ambito della tripartizione soggettiva prevista dalla suesposta riforma del T.U.E.L., il soggetto gestore della rete – qual è C.A.P. Holding nel caso di specie – è titolare di un potere di controllo, manutenzione e vigilanza come dettagliatamente riassunti, in via generale, nell’allegato A della legge regionale lombarda n. 26 del 2003 delle reti e degli impianti esistenti che sottende gli obblighi previsti dalla disciplina regionale. Chiarito ciò, si tratta di stabilire se C.A.P. fosse o meno custode della rete fognaria de qua e se, conseguentemente, possa risultare responsabile degli eventi dannosi occorsi all’attrice. A tal riguardo, prescindendo dalle contestazioni in ordine alla sussistenza in capo alla società C.a.p. Holding di obblighi di manutenzione di tipo ordinaria e/o straordinaria, risulta a parere di questo Giudice del tutto dirimente, oltre che quanto si evince dalla normativa sopra esposta, altresì quanto dedotto dalle parti convenute nella convenzione stipulata in data 24.01.2012. Invero, all’art. 7 del predetto accordo, sub Obblighi e responsabilità della Società”, le parti hanno convenuto che, a seguito della stipulazione della convenzione, cui conseguiva la consegna della rete, la Società diveniva custode della rete, dei collettori, degli impianti e delle dotazioni connesse. Orbene, sulla scorta della suesposta disciplina convenzionale e ferma la normativa regionale come sopra richiamata, deve allora ritenersi che su C.A.P. Holding s.p.a , quale gestore della rete fognaria e detentore dell'effettiva disponibilità degli impianti, della rete e dei collettori, in qualità di custode, gravava ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento degli stessi impianti, con conseguente responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.comma per i danni arrecati a terzi, a nulla rilevando la sussistenza di una complessa procedura amministrativa, prevista dalla normativa regionale e statale, per l’approvazione di interventi strutturali sulla rete del servizio idrico integrato in Lombardia. Tale responsabilità è evidentemente ravvisabile a decorrere dalla stipula stessa, avvenuta in data 24.01.2012 e, dunque, avuto riguardo esclusivamente agli eventi dannosi successivi alla predetta data. Privo di pregio è l’eccepito concorso di colpa del danneggiato che, nella prospettazione del gestore della rete C.A.P. Holding s.p.a., assumerebbe natura interruttiva del nesso eziologico quale ipotesi di caso fortuito invero, la società si è limitata ad allegare la circostanza relativa ad un’eventuale colpa dell’attrice proprietaria del segmento di rete fognaria che successivamente scarica nella rete fognaria pubblica. Orbene, sul punto, rilevato che parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine alla valenza causale della stessa nel processo eziologico di produzione dell’evento lesivo, secondo l’ordinario principio di cui all’art. 2697 c.c., devono essere richiamate le motivazioni esposte supra 3.3.2. . 3.3.5. Facendo applicazione dei principi sopra esposti sub 3.3.2. , in ordine alla responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.comma in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività ed in ordine, conseguentemente, agli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell'ente, deve ulteriormente ravvisarsi, accanto all’accertata responsabilità dell’ente gestore della rete fognaria, C.A.P. Holding s.p.a., altresì la responsabilità del Comune di Trezzano sul Naviglio, proprietario della rete fognaria cittadina. È stato, infatti, anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare l’opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di co-custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.comma da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito cfr. Cass. civ. 6101 del 2013 . Nel caso di specie, come già rilevato, non è contestato che la proprietà della rete fognaria fosse del Comune di Trezzano sul Naviglio cfr. pag. 3 convenzione sub docomma 1 fascomma C.a.p. , cosi come non è contestato che la stessa P.A, procedesse o avrebbe dovuto procedere di concerto con C.A.P. Holding s.p.a., agli interventi manutentivi, di ampliamento delle reti e degli impianti da realizzare, come può evincersi dall’art. 10 della predetta convenzione e, più in generale, dalla normativa sopra richiamata. Tutto ciò consente quindi di ritenere che, nonostante la stipula della convenzione de qua, anche la P.A. aveva la disponibilità della res e, pertanto, sussistevano anche in capo all’ente comunale gli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza ne consegue che sussiste a carico di entrambi i soggetti in solido la responsabilità per i danni subiti dall’attrice successivamente al 24.01.2012 Peraltro, lo stesso art. 7.6 di cui alla convenzione sottoscritta tra le convenute prevede che La Società si impegna a mantenere i beni, le reti, gli impianti e le dotazioni oggetto delle attività affidatale in condizioni di piena efficienza in modo da garantire la regolarità del servizio” e per i primi 5 anni de presente Contratto, il Comune risponde in solido con la Società per gli eventuali danni che possano subire i terzi, pubblici o privati, per eventuali danni derivanti dallo stato di conservazione della rete fognaria per le quali opere vi è ancora in essere una responsabilità per la realizzazione”. Il concorso di responsabilità fra più soggetti si risolve, conseguentemente, in un vantaggio per il danneggiato. In applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell’art. 2055 c.c., stante la domanda di regresso formulata, in via subordinata, dalla convenuta C.A.P. Holding s.p.a. in ordine alla quota di responsabilità, ritiene questo Giudice che sussiste tra i due convenuti una rispettiva responsabilità nella misura del 50%, tenuto conto, relativamente al grado della colpa e all’efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile, che entrambi, in eguale misura, avevano la disponibilità, materiale e giuridica, della res produttiva degli eventi lesivi e, pertanto, paritariamente, avrebbero potuto intervenire al fine di prevenire ed evitare gli eventi lesivi ne consegue che, facendo applicazione dei predetti principi, questo Giudicante condanna in solido i convenuti per gli eventi lesivi occorsi in data 5.5.2012 e 4.6.2012, ciascuno nella misura del 50% del totale. 3.5. Alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di prova del fortuito da parte dell’ente locale, stante la prova del rapporto di custodia tra il comune di Trezzano sul Naviglio e la res de qua in ordine all’episodio del 7 luglio 2009 nonché la prova del nesso eziologico tra res ed evento dannoso come acclarata all’esito degli accertamenti tecnici, ne consegue la responsabilità oggettiva da cose in custodia in capo al predetto ente locale in ordine ai danni subìti dall’attrice per l’evento occorso in data 7 luglio 2009. Avuto riguardo, invece, ai successivi episodi occorsi il 5 maggio e il 4 giugno del 2012, successivamente alla stipula della convenzione tra il Comune di Trezzano sul Naviglio e T.A.S.M. s.p.a. oggi C.A.P. Holding s.p.a. , alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi accertata la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.comma del soggetto gestore della rete fognaria, C.A.P. Holding s.p.a. in solido con il comune di Trezzano sul Naviglio, ciascuno nella misura del 50% del totale ex art. 2055, II comma, c.c 4. Con riferimento all’ammontare dei danni lamentati dalla società attrice, si ritiene che la loro quantificazione vada operata sulla base delle risultanze processuali distinguendo rispetto ai singoli eventi lesivi verificatisi. 4.1. Preliminarmente, quanto all’allagamento occorso il 7.7.2009, il c.t.u. chiamato a stimare i danni subìti dall’attrice ha, innanzi tutto, ritenuto riconducibili all’evento di causa le opere compiute dalla parte attrice nei locali allagati nonché i costi sostenuti per la fornitura di materiale che è risultato danneggiato come può evincersi, secondo un ragionamento presuntivo, sulla scorta della produzione fotografica allegata alla relazione di servizio della Polizia Locale intervenuta in loco e dei documenti di trasporto . In ordine alla quantificazione del danno, sulla base delle sole fatture versate in atti da parte attrice e sulla scorta della documentazione fotografica acquisita, si ritiene equo l’importo complessivo di Euro 25.860,76 cfr. doccomma nn. 16, 19, 20, 21, 22, 24 fascomma att. . Con riferimento all’ulteriore quantum richiesto dall’attrice rispetto al predetto allagamento, si rileva che non sussiste in atti alcun riscontro documentale idoneo a provare tutte le voci di danno di cui al prospetto riepilogativo prodotto sub docomma n. 2 fascicolo attoreo , sia in ordine al meramente allegato danno da mancata produzione, sia in ordine ai preventivi versati in atti sub docomma n. 25 e n. 41 che, da sé soli, non assumono alcuna valenza probatoria cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ. 11765/2013 . Quanto, invece, all’allagamento occorso il 5.5.2012, il c.t.u. ha quantificato danni pari ad Euro 13.178,53 cfr. doccomma nn. 8a-8d ritenendo gli stessi eziologicamente riconducibili all’evento lesivo occorso alla data predetta stima e valutazione di congruità condivise dal Tribunale, stante il supporto documentale in atti. In ragione delle superiori considerazioni, il Tribunale stima equo liquidare l’importo di Euro 25.860,76 per i danni occorsi a seguito dell’allagamento del 7 luglio 2009 ed Euro 13.178,53 per i danni occorsi a seguito dell’allagamento del 5 maggio 2012. 4.2. Sulle somme sopra determinate, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell’illecito. Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95 , decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Poiché la C.T.U. ha quantificato il danno in data 31.3.2016, giorno di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dal 31.3.2016 ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati per l’importo di Euro 25.860,76 dal 7.7.2009 e per l’importo di Euro 13.178,53 dal 5.5.2012 entrambi sulle somme originarie, quindi sulle predette somme rispettivamente svalutate al 7.7.2009 ed al 5.5.2012 e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza. Sugli importi come determinati all’attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo. 4.3. In punto di risarcimento del danno non patrimoniale, giova precisare che, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza cfr. Cass. civ., sez. unite, n. 26973/2008 e, pertanto, deve essere allegato e provato. In ragione di ciò, benché lo stesso possa provarsi con il ricorso alle presunzioni semplici attenendo il pregiudizio ad un bene immateriale, tuttavia il danneggiato deve allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Orbene, nel caso di specie, non risulta soddisfatto l’assolvimento del predetto onus probandi in ordine al danno non patrimoniale e, pertanto, la domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale qui formulata dall’attrice va rigettata. 5. Alla luce delle superiori considerazioni, accertata la responsabilità esclusiva del Comune di Trezzano sul Naviglio in ordine agli eventi dannosi occorsi in data 7.7.2009 e la responsabilità solidale di C.A.P. Holding s.p.a. e del Comune di Trezzano sul Naviglio, in ordine agli eventi dannosi occorsi in data 5.5.2012, la domanda attorea va accolta nei termini e limiti predetti. Le suesposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine all’invocato, in via subordinata, disposto normativo di cui all’art. 2043 c.c., tenuto conto del carattere speciale della fattispecie di responsabilità da cose in custodia. 6. Quanto alla domanda di manleva svolta da T.A.S.M. s.p.a. oggi C.A.P. Holding s.p.a. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in forza della polizza n. 2404-65-54976832 cfr. docomma 4 fascomma C.A.P. per essere da quest’ultima tenuta indenne e manlevata, la stessa deve essere rigettata, stante la fondatezza dell’eccezione di inoperatività della polizza, come sollevata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a 6.1. Invero, la compagnia assicuratrice convenuta in forza di contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi stipulato T.A.S.M. s.p.a. oggi C.A.P. Holding s.p.a. e UnipolSai Assicurazioni s.p.a. eccepiva l’inoperatività della polizza come già comunicato in data 26.9.2012 con comunicazioni di diniego liquidazione indennizzo versate in atti sub doccomma 7 e 8 fascomma C.A.P. , richiamando la clausola 33 spargimento d’acqua”. Nel caso di specie, stante l’accertata causa degli allagamenti riconducibile all’inadeguatezza della rete fognaria a garantire l’ordinario deflusso di acqua piovana che ha determinato i rigurgiti lamentati dall’attrice, è agevole rilevare che ciò non risulta sussumibile nella clausola 33 spargimento d’acqua” della polizza sottoscritta la quale consente di ricomprendere tra i danni assicurati e dunque indennizzabili quelli derivanti dalla rottura di tubazioni e/o condotte in genere, restando, invece, espressamente esclusi i danni da allagamento dovuto ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d’acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso d’acqua da parte della rete fognaria. Orbene, gli eventi dannosi accertati nel presente giudizio rientrano, per l’appunto, tra le ipotesi espressamente escluse dalla copertura assicurativa ne consegue che, stante l’inequivocabile dato letterale peraltro non contestato da parte convenuta C.A.P. Holding s.p.a., la quale si è limitata a contestare soltanto che risulti provata in giudizio l’insufficiente deflusso d’acqua da parte della rete fognaria quale causa degli allagamenti occorsi , la domanda di manleva come formulata da parte convenuta C.A.P. Holding s.p.a. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. deve essere rigettata. 7. Le domande di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.comma formulate sia dalla convenuta C.A.P. Holding s.p.a. nei confronti di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, sia dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. nei confronti di C.A.P. Holding s.p.a. in sede di comparsa di costituzione e risposta sono infondate e devono essere rigettate. 7.1. Quanto alla domanda formulata dalla convenuta C.A.P. Holding s.p.a. nei confronti di parte attrice non sussiste il presupposto della soccombenza richiesto dall’art. 96 c.p.c. quanto, invece alla medesima domanda formulata dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. nei confronti di C.A.P. Holding s.p.a., ferma la soccombenza di quest’ultima nel rapporto processuale con la terza chiamata, tuttavia non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., essendo a tal fine necessario che l’istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto – la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio cfr. ex multis, Cass. civ., 15 aprile 2013, n. 9080 . 8. Quanto al regolamento delle spese di lite, giova preliminarmente rilevare quanto segue. 8.1. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite può avvenire oltre che in base alla soccombenza integrale che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese art. 91 c.p.c. , altresì in base alla reciproca parziale soccombenza che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e che comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi art. 92, comma II, c.p.c. a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento cfr. ex multis Cass. civ. 3438/2016 . 8.2. Orbene, avuto riguardo al rapporto processuale tra l’attrice e i convenuti, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea in punto di quantum e stante il rigetto della domanda formulata per il danno non patrimoniale, sussistono le condizioni ex art. 92, comma II, c.p.comma per compensarle nella misura di un terzo e porle a carico dei convenuti, in solido tra loro, per i restanti due terzi, liquidandole come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo quindi conto della somma concretamente riconosciuta, delle questioni trattate e dell’attività effettivamente svolta, con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c Secondo i medesimi criteri, previa compensazione di un terzo, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separati decreti, nella misura dei residui due terzi. Diversamente, nel rapporto processuale instaurato dal convenuto C.A.P. Holding s.p.a. con la terza chiamata UnipolSai Assicurazioni s.p.a., la liquidazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza in applicazione dei criteri di cui al D.M. sopra richiamato. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede - accerta la responsabilità esclusiva del Comune di Trezzano sul Naviglio nella causazione degli eventi dannosi occorsi in data 7.7.2009 e accerta la responsabilità solidale del Comune di Trezzano sul Naviglio e di C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. nella causazione degli eventi dannosi occorsi in data 5.5.2012 e 4.6.2012, nella misura del 50% del totale - condanna il convenuto Comune di Trezzano sul Naviglio a corrispondere all’attrice Modulgamma s.n.comma di S. B. & amp c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Euro 25.860,76, oltre accessori come in motivazione - condanna la convenuta C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. , in solido con il Comune di Trezzano sul Naviglio, a corrispondere all’attrice Modulgamma s.n.comma di S. B. & amp c., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ciascuno nella misura del 50% del totale, la somma di Euro 13.178,53, oltre accessori come in motivazione - rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall’attrice nei confronti delle convenute - rigetta la domanda di manleva formulata da C.A.P. Holding s.p.a. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - rigetta le domande formulate ex art. 96 c.p.comma da parte convenuta C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. nei confronti di Modulgamma s.n.comma di S. B. & amp comma nonché da parte di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. nei confronti di C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. - previa compensazione di un terzo, condanna C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. e il Comune di Trezzano sul Naviglio, in solido tra loro, a rifondere a Modulgamma s.n.comma di S. B. & amp comma le spese di lite che si liquidano, per i restanti due terzi, in Euro 3.385,20 per compensi, Euro 373,60 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge - condanna C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. a rifondere ad UnipolSai Assicurazioni s.p.a. le spese di lite che si liquidano in Euro 5.077,88 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge - previa compensazione di un terzo, pone definitivamente a carico dei convenuti C.A.P. Holding s.p.a. già T.A.S.M. s.p.a. e il Comune di Trezzano sul Naviglio, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, nella misura dell’importo residuo di due terzi.