Scivola e muore a causa del muschio presente sul vialetto: la responsabilità è del condominio?

Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità il caso fortuito , in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode.

In questo senso la Cassazione con la sentenza n. 25483/16 depositata il 13 dicembre. Il caso. La Corte d’appello confermava le decisione di prime cure che condannava un Condominio al risarcimento del danno subito da una donna caduta a causa del mattonato reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi, mentre percorreva il viale di accesso che conduce dal portone dello stabile al cancello di ingresso. Il giudice d’appello riteneva integrati i presupposti di cui all’articolo 2051 c.c., essendo stata accertata la pericolosità intrinseca della cosa, in seguito a c.t.u. che aveva verificato l’esistenza delle formazioni muschiose sull’intero viale, e non essendo emerso alcun elemento circostanziale che consentisse di attribuire neppure in parte la causazione del sinistro alla danneggiata. Il Condominio ricorre per cassazione. Profili processuali. L’avvocato domiciliatario in grado d’appello ha depositato la comunicazione dell’avvenuto decesso della parte. Il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato in quanto l’avvenuto decesso è stato comunicato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione cfr. Cass. n. 15295/2014 . La responsabilità del custode. Tra i motivi di ricorso, si rileva quello che censura la sentenza per vizio di omessa motivazione ex articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., volto a rimarcare che dal testimoniale escusso era emerso che non tutto il vialetto era coperto dal muschio e che il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto. Da qui l’asserita conseguenza che la condotta della danneggiata, la quale non avrebbe individuato, percorrendo il viale, le parti non coperte da muschio e meno rischiose, e la condotta omissiva dei familiari che la accompagnavano che non si sarebbero attivati per informarla della situazione pericolosa, avrebbero entrambi concorso a determinare in via esclusiva o concorrente l’evento dannoso. Nella responsabilità ex articolo 2051 c.c. per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità il caso fortuito , in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode, tenuto a provare, quanto al fatto del terzo, che lo stesso riveste i requisiti dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità essendo idoneo a produrre l’evento senza l’intervento di fattori causali concorrenti. I fatti allegati dal Condominio nel caso concreto, però, risultano sprovvisti del carattere della decisività”, in quanto non risultano caratterizzati dall’”imprevedibilità ed eccezionalità” richieste, non integrando pertanto il caso fortuitp. Se si può dire non imprevedibile o eccezionale l’utilizzo del vialetto da parte di terzi per accedere allo stabile condominiale, che non possono che fare affidamento sulla sicurezza dello stesso in assenza di specifiche segnalazioni di pericolo, dall’altro difetta la prova di quale fosse l’effettiva dimensione della copertura muschiosa che rendeva viscido il vialetto. Nemmeno ipotizzabile poi è il fatto del terzo” prospettato dal ricorrente, in quanto, indipendentemente dal rinvenimento del fondamento giuridico dell’obbligo di preventiva informazione circa le condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, la condotta omissiva si colloca fuori dalla fattispecie di cui all’articolo 2051 cc., nella quale il atto del terzo produce direttamente la pericolosità della res , ipotesi che però non ricorre nella fattispecie. Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 settembre – 13 dicembre 2016, n. 25483 Presidente Spirito – Relatore Olivieri Fatti di causa La Corte d’appello di Lecce con sentenza 11.7.2013 n. 345, ha rigettato l’appello proposto dal Condominio di via omissis e confermato la decisione di prime cure che condannava lo stesso al risarcimento del danno subito da G.L. caduta a causa del mattonato reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi, mentre percorreva il viale di acceso che conduce dal portone dello stabile al cancello di ingresso. Il Giudice di appello riteneva integrati i presupposti richiesti dall’art. 2051 c.c., essendo stata accertata la intrinseca pericolosità della cosa, in seguito a c.t.u. che aveva verificato la esistenza delle formazioni muschiose sull’intero viale, e non essendo emerso alcun elemento circostanziale che consentisse di attribuire neppure in parte la causazione del sinistro alla danneggiata. La sentenza di appello, notificata a cura del difensore della danneggiata in data 29.7.2013, è stata impugnata dal Condominio con ricorso per cassazione, notificato al predetto difensore domiciliatario in data 12.11.2013, con il quale sono stati dedotti con tre motivi vizi per errori di diritto e vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Non resiste la intimata. Ragioni della decisione L’avv. Maurizio Dinoi, quale procuratore domiciliatario in grado di appello per delega a margine dell’atto di citazione ha depositato in data 6.12.2013, presso la Cancelleria di questa Corte, comunicazione dell’avvenuto decesso della parte in data 16.7.2013, come da certificato di morte allegato all’atto depositato. Osserva il Collegio che il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato, in quanto l’avvenuto decesso della parte intimata è stato comunicato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, regolarmente ricevuto il 12.11.2013 dall’avv. Dinoi, domiciliatario della G. , a cio’ legittimato in virtù della ultrattività del mandato ad litem, come affermato dalle SS.UU. di questa Corte nella recente sentenza n. 15295/2014 che ha enunciato il principio di diritto, al quale il Collegio aderisce, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante. È stato infatti esattamente rilevato che Se egli unico legittimato omette la dichiarazione dell’evento in udienza o la notificazione alle altre parti fino all’udienza di discussione , la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altri parti ed al giudice, come se fosse ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell’impugnazione Ed è proprio la stabilizzazione della parte, pur se defunta o divenuta incapace, a comportare nell’ambito del rapporto processuale, verso l’esterno, nei confronti delle altri parti e del giudice, l’ultrattività della procura alla lite. Nel senso che verso l’esterno il procuratore costituito continua a rappresentare la parte, considerata esistente e capace . cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 . Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva il Collegio che il primo motivo violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ed il secondo motivo violazione degli artt. 1227, 2015 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. sono inammissibili. Il Condominio ricorrente censura la sentenza deducendo che l’evento dannoso sarebbe stato determinato da caso fortuito, e più esattamente dalla condotta negligente della stessa danneggiata ma in tal modo attraverso il vizio di error juris viene piuttosto a censurare la sentenza per vizio attinente la valutazione dei fatti come provati nel giudizio di merito, con la conseguenza che il parametro del vizio di legittimità, alla stregua del quale si chiede alla Corte di sottoporre a verifica la sentenza, è da ritenersi manifestamente errato. La incompatibilità ontologica tra i due vizi di legittimità l’error juris implica che la fattispecie concreta sia stata correttamente ricostruita in base ad i fatti dimostrati in giudizio l’errore di fatto si situa invece a monte dell’attività di individuazione ed applicazione della norma di diritto nella quale è sussunta la fattispecie concreta priva, pertanto, la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto del necessario supporto argomentativo richiesto dall’art. 366 co 1 n. 4 c.p.c. e determina la inammissibilità del motivo cfr . Corte cass. II sez. 29.4.2002 n. 6224, id. III sez. 18.5.2005 n. 10385, id. V sez. 21.4.2011 n. 9185 id. III sez. 7.5.2007 n. 10295 . Ad analoga conclusione di inammissibilità si perviene anche qualora si dovesse qualificare il vizio di legittimità come omesso esame di un fatto decisivo, alla stregua del contenuto argomentativo svolto nel motivo. Ed infatti, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza di appello 11.7.2013 , trova applicazione alla presente controversia la norma dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54co1, lett. b , del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 recante Misure urgenti per la crescita del Paese , che ha delimitando l’errore di fatto sindacabile avanti la Corte di legittimità all’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , rimanendo, pertanto, circoscritto il controllo della sentenza di merito alla verifica del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato in negativo dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario - secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale motivazione apparente manifesta ed irriducibile contraddittorietà motivazione perplessa od incomprensibile che si risolvono nella violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053 id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 . Orbene il Condominio non deduce alcun fatto, dimostrato in giudizio, del quale la Corte d’appello abbia del tutto omesso l’esame, dovendo al proposito rilevarsi che l’assunto del ricorrente secondo cui il fenomeno muschioso che rendeva scivoloso il terreno interessava solo una parte del vialetto, non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge, invece, che il vialetto era costeggiato nei due lati, rispettivamente, da un giardino e da piante in vaso, e che doveva, pertanto, presumersi che l’irrigazione del verde avesse creato lo strato di muschio notoriamente scivoloso, determinando la situazione intrinseca di pericolo della res. Le altre considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla maggiore attenzione che avrebbe potuto richiedersi alla danneggiata, si risolvono in mere ipotesi ed allegazioni, prive di specifici riscontri, e comunque non evidenziano specifici fatti storici non considerati dal Giudice di appello, avendo questi esaminato ed escluso qualsiasi concorso di colpa della vittima, venendo pertanto a chiedere il Condominio a questa Corte una inammissibile rivalutazione nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità cfr. cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012 id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 . Il terzo motivo che censura la sentenza per vizio di omessa motivazione ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., è volto a rimarcare che dal testimoniale escusso erano emerse le seguenti circostanze a non tutto il vialetto era coperto dal muschio b il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto. Da qui la parte ricorrente trae la conclusione che la condotta della danneggiata, la quale non avrebbe individuato, percorrendo il viale, le parti non coperte da muschio e meno rischiose, ed il fatto omissivo dei terzi i familiari che accompagnavano in quel momento la vittima i quali non si sarebbero attivati per informare la danneggiata della situazione pericolosa, avrebbero entrambi concorso a determinare in via esclusiva o quanto meno concorrente l’evento dannoso. Premesso che per giurisprudenza costante nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 , cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode, il quale in particolare è tenuto a provare, quanto al fatto del terzo, che lo stesso riveste i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità essendo, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 , osserva il Collegio che i fatti allegati dal Condominio risultano sprovvisti entrambi del carattere della decisività , in quanto non risultano caratterizzati da imprevedibilità ed eccezionalità e non integrano pertanto il fortuito. Se da un lato, infatti, non è affatto imprevedibile od eccezionale l’uso del vialetto da parte dei terzi per accedere allo stabile condominiale, i quali non possono che fare affidamento sulla sicurezza dello stesso in assenza di specifiche limitazioni di transito o segnalazioni di pericolo od altri presidi diretti a limitarne l’uso altra e diversa questione è la oggettiva manifesta visibilità del pericolo che impone all’utente il minimo di attenzione necessaria ad evitare il danno circostanza neppure dedotta nel motivo di ricorso e peraltro anche contestata nei precedenti gradi di merito dall’altro difetta la prova di quale fosse la effettiva dimensione della copertura muschiosa che rendeva viscido il vialetto del tutto generica in proposito è l’affermazione del teste, che il Condominio assume dirimente, secondo cui tale patina aveva coperto buona parte del vialetto neppure è ipotizzabile il fatto del terzo così come prospettato dal ricorrente, in quanto, indipendentemente dal rinvenimento del fondamento giuridico dell’obbligo di preventiva informazione circa le condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, è appena il caso di osservare come la condotta omissiva viene a collocarsi al di fuori della fattispecie illecita individuata dalla norma dell’art. 2051 c.c., nella quale il fatto del terzo - sempre che imprevedibile ed eccezionale - produce invece direttamente la pericolosità della res altrimenti inerte , ipotesi che non ricorre nella specie. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non deve procedersi a liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115.