In caso di sinistro contro ignoti non è necessario depositare la denuncia querela

Il soggetto danneggiato ha il diritto di frazionare la propria richiesta risarcitoria e domandare anche solo una porzione della stessa. Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che, a seguito della domanda giudiziaria di una sola parte di credito, il danneggiato perde la possibilità di agire giudizialmente per il ristoro dell’intera somma.

Con ordinanza n. 22503/16, depositata il 4 novembre, la Sesta Sezione Civile tratta alcuni importanti principi in materia di diritto civile e in particolare in tema di risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli. La vicenda. Nel caso di specie il ricorso introduttivo veniva presentato da un privato il quale sosteneva di avere subito dei danni, materiali e fisici, nel corso di un sinistro avverso ignoti e lamentava il mancato risarcimento degli stessi ad opera del Tribunale di prime cure. Resisteva in giudizio la compagnia assicurativa, sostenendo in primis la nullità della propria evocazione in giudizio, in seconda battuta la necessità di rigetto delle domande attoree per frazionamento del credito e da ultimo il rigetto dell’altrui domanda per mancata proposizione di denuncia querela in occasione di sinistro contro ignoti. Il consigliere depositava una relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c Investita della questione, la Cassazione incarica il consigliere relatore di depositare le osservazioni al ricorso e controricorso. Detto giudice osserva come il Tribunale di prime cure avesse rigettato la domanda risarcitoria del ricorrente poiché questi – che aveva patito danni alla persona e al veicolo – aveva frazionato il proprio credito. Inoltre detta Corte aveva motivato il proprio rigetto altresì sulla base del mancato deposito da parte del danneggiato di una denuncia querela nei confronti dell’ignoto responsabile del sinistro. L’assicurazione, invece, che si era associata alle predette valutazioni, e aveva sottolineato come la notificazione del ricorso fosse da considerare nulla dato che questa era stata effettuata dal domiciliatario e non dal difensore. Risarcimento frazionato. Nel motivare la propria decisione la Corte richiama e condivide le indicazioni fornite dal Consigliere relatore. In particolare, sulla base dei principi vigenti, viene affermato che il soggetto danneggiato ha il diritto di frazionare la propria richiesta risarcitoria e domandare anche solo una porzione della stessa. Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che, a seguito della domanda giudiziaria di una sola parte di credito, il danneggiato perde la possibilità di agire giudizialmente per il ristoro dell’intera somma. Nel corso del primo grado di giudizio, infatti, il ricorrente aveva domandato il risarcimento del solo danno subito dal proprio veicolo e non dalla propria persona. Detta scelta processuale, però, aveva comportato da parte del giudice di prime cure un immotivato rigetto di tutte le domande risarcitorie. Sottolinea, invece, la Cassazione che tale proposizione non rendeva inammissibile l’intera domanda, ma cagionava l’impossibilità per l’attore di richiedere in futuro il risarcimento di un eventuale danno alla persona patito in conseguenza del medesimo sinistro . Proposizione della denuncia querela. Si pronuncia la Corte, inoltre, sul rigetto della domanda risarcitoria in prime cure cagionata dalla mancata proposizione della denuncia querela da parte del danneggiato avverso l’ignoto danneggiante. Secondo da Corte, infatti, non sussiste alcun obbligo per il danneggiato di sporgere la predetta querela, valendo l’eventuale proposizione della stessa solamente come mero indizio e sempre a patto che sussistano i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni principio già peraltro espresso dalla Suprema Corte, si veda Cass. n. 9939/12 . Notificazione del ricorso. Da ultimo la Cassazione rigetta la domanda dell’assicurazione relativa alla nullità del ricorso introduttivo per essere questo stato effettuato dal domiciliatario e non dal difensore. Secondo la Suprema Corte, infatti, ai sensi della l. n. 53/1994 il ricorso in oggetto sarebbe stato non inesistente, ma affetto da nullità rilevabile d’ufficio. Detta nullità – prosegue la Corte – sarebbe stata nel caso concreto sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. da raggiungimento dello scopo e quindi il motivo di ricorso incidentale sarebbe stato da rigettare. In conclusione, quindi, la Corte accoglie il ricorso del danneggiato e rigettava il ricorso incidentale dell’assicurazione, rinviando la causa al giudice di prime cure affinché svolgesse nuovo processo sulla base delle indicazioni fornite nella ordinanza in commento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 luglio – 4 novembre 2016, n. 22503 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. I1 consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione 1. G. C. ha impugnato per cassazione la sentenza 19.6.2014 n. 1567 del Tribunale di Napoli. Con tale sentenza, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta da G. C. nei confronti dell'impresa designata, ai sensi dell'art. 283 cod. ass A fondamento della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse inammissibile, per due indipendenti ragioni ovvero a sia perché G. C., avendo patito sia danni alle cose, sia danni alla persona, aveva frazionato il proprio credito e domandato il risarcimento solo dei primi b sia perché G. C. non aveva sporto denunzia né querela nei confronti dell'ignoto responsabile del sinistro. 2. La sentenza è stata impugnata da G. C. con ricorso fondato su cinque motivi la società Generali Italia sp.a. ha proposto ricorso incidentale. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, per due indipendenti ragioni. La prima è che l'attore domandò, in primo grado, il risarcimento del danno al proprio veicolo, e non alla propria persona. La seconda è che, in ogni caso, il principio secondo cui il titolare di un credito aquiliano non può domandarne in giudizio l'adempimento frazionato produce l'effetto di rendere inammissibile la domanda con cui il creditore, dopo avere già domandato l'adempimento di una parte dell'obbligazione, introduca un secondo giudizio per domandare l'adempimento della parte restante del credito. Quel principio, per contro, non vale certo a rendere inammissibile la domanda con la quale, senta mai aver nulla domandato in precedenza, il creditore chieda l'adempimento parziale della propria obbligazione. E'2 infatti, sempre facoltà del creditore domandare l'adempimento parziale dell'obbligazione. Ne consegue che, con la sua scelta di domandare il risarcimento dei soli danni al motoveicolo, G. C. ha perso in teoria la possibilità di chiedere in futuro il risarcimento di un eventuale danno alla persona patito in conseguenza dal medesimo sinistro, ma non certo quella di vedere esaminata nel merito la propria domanda. 4. Fondato, altresì, è il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta l'erroneità della autonoma ratio decidendi con cui la sua domanda è stata ritenuta inammissibile per non avere egli sporto querela contro ignoti. Tale omissione, tuttavia, non rende certo inammissibile la domanda di risarcimento del danno, ma potrebbe al massimo essere valutata come mero indizio, in una con gli altri indizi e sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 2729 c. c alfine di stabilire se la domanda sia fondata o meno. 5. Si propone pertanto l'accoglimento del ricorso. Resta di conseguenza assorbita la necessità di stabilire se sia ammissibile o meno il ricorso incidentale, col quale la Generali Italia deduce l'irrisarcibilità del danno alle cose, per non avere il sinistro contestualmente causato danni gravi alla persona Spetterà infatti al giudice del rinvio, tornando ad esaminare nel merito il gravame della Generali, accertare se sussistano o meno i presupposti di fatto richiesti dalla legge perché sorga l'obbligo indennitario in capo all'impresa designata . 2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ed eccepito l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, per plurime ragioni. Motivi della decisione 3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato, il quale nel riesaminare l'appello si atterrà ai due seguenti principi di diritto a il divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito non opera quando i danni suddetti siano stati patiti da persone diverse, ciascuna delle quali resta sempre libera di domandare il risarcimento dei danni rispettivamente subiti, a prescindere dalle iniziative giudiziali dell'altra b la violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda. La domanda di risarcimento proposta per prima, invece, è sempre ammissibile anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima. 4. Il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del controricorso e del ricorso incidentale, in quanto eseguita ai sensi della 1. 21.1.1994 n. 53 da avvocato privo di procura, e semplice domiciliatario. La nullità, che pure sussiste, è stata tuttavia sanata ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, dal momento che la parte ricorrente mostra di avere avuto chiara contezza del contenuto del ricorso incidentale. Questa Corte ha infatti già stabilito, al riguardo, che la notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d'ufficio e sanabile, atteso che l'istanza di notifica proviene comunque da chi ha il legittimo ius postulandi Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013, Rv. 625357 . 5. Nel merito, il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse questa Corte ha infatti già più volte stabilito che è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333 . 6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. 7. L'inammissibilità del ricorso incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della società Generali s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di differente magistrato, anche per le spese - dichiara inammissibile il ricorso incidentale - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Generali Italia s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.