Responsabile il concedente se non si realizza il trasferimento all’appaltatore del potere sull’immobile

Solo allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile, non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere di vigilanza e custodia, e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri verificatisi all’interno del bene in concessione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21221/16, depositata il 20 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale, accoglieva la domanda degli attori proposta nei confronti del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti di risarcimento dei danni subiti in conseguenza al sinistro verificatosi presso lo stabilimento di una società, allorquando uno degli attori, per recuperare una palla da gioco rimbalzata oltre una recinzione, si appoggiava ad uno steccato cercando di passare con il corpo disteso sotto la suddetta struttura, la quale però cedeva sullo stesso, colpendolo sulla fronte e immobilizzandolo al suolo. In seguito all’incidente lo stesso restava invalido permanente al 100%. Avverso la pronuncia della Corte d’appello ricorre per cassazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Unico responsabile. Il ricorrente si duole in particolare che la Corte di merito lo abbia ritenuto esclusivo responsabile del sinistro de quo senza considerare che la società concessionaria dello stabilimento balneare era già stata ritenuta responsabile in primo grado e condannata al risarcimento del danno. Denuncia, poi, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c Diritto di proprietà superficiaria. La Suprema Corte ritiene di dover accogliere i motivi. La Corte aveva infatti già avuto modo di affermare che il concessionario di area demaniale su cui insista uno stabilimento balneare è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione, ovvero di un diritto di natura personale, che può essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurne chiari indici rilevatori, tra i quali, rilievo decisivo, deve essere attribuito alla destinazione dell’opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto . La Corte chiarisce altresì che in entrambe le suddette ipotesi, solo allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile, non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere di vigilanza e custodia, e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri, come nella specie, verificatisi all’interno del bene in concessione . La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 aprile – 20 ottobre 2016, n. 21221 Presidente Chiarini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza dell’8/4/2013 la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. Fabio e S.G. nonché della sig. G.P. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. L’Aquila 2/3/2007, ha accolto la domanda dai medesimi proposta nei confronti del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti subentrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il omissis a , presso lo stabilimento omissis della società A.G. s.a.s., beneficiaria di concessione demaniale marittima, allorquando il S.F. , per recuperare una palla da gioco, rimbalzata oltre la recinzione, si era appoggiato ad uno steccato, ivi esistente, cercando di passare con il corpo disteso sotto la menzionata struttura che, però, priva di validi fermi e di agganci ai tronchi verticali ai quali doveva essere ancorata, rovinava sullo S. colpendolo sulla fronte ed immobilizzandolo al suolo . Sinistro all’esito del quale lo S. subiva una tetraplegiapostraumatica con lesione mileica C5-C6 , con invalidità permanente al 100%. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 111, 132 c.p.c., 3, 24, 111 Cost., L. n. 2 del 1999, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che la corte di merito gli abbia erroneamente liquidato somma a titolo di risarcimento del danno facendo riferimento a quanto liquidato in altro giudizio, di cui non è stato parte. Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 323, 324, 359 c.p.c., 2909 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che la corte di merito l’abbia ritenuto esclusivo responsabile del sinistro de quo senza considerare che con la sentenza Trib. Pescara 21/11/2003, passata in giudicato, dello stesso è già stata ritenuta responsabile la società concessionaria dello stabilimento balneare, condannata al risarcimento dell’intero danno. Con il 3 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, 29, 49 cod. nav., 34 Reg. nav. Marittima, in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Con il 4 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 1229, 2055 c.c., 36 ss. cod. nav., 5 ss., 23 Reg. di esecuzione, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che la corte di merito l’abbia erroneamente considerato tenuto a sorvegliare il concessionario dello stabilimento balneare, rispetto al quale non sussiste viceversa alcun suo obbligo al riguardo, atteso che quest’ultimo ha uso esclusivo dell’area demaniale, e conseguentemente esclusivo potere di controllo sulla medesima, essendo pertanto il solo responsabile dei danni. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente interpretato la clausola di esonero da responsabilità contenuto nel disciplinare di concessione , che è nulla solo se riferita a dolo o colpa grave del debitore. Con il 5 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 2059 c.c., 185 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dato ingresso anche al danno morale soggettivo , che non può discendere dalla mera affermazione della responsabilità aquiliana del custode. Con il 6 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che la corte di merito non abbbia considerato il concorso di colpa della vittima. Il 3 e il 4 motivo, che vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati, in quanto logicamente prioritari e connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il concessionario di area demaniale su cui insista uno stabilimento balneare è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, sia pure avente natura temporanea e soggetta a una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione v. Cass., 12/1/2016, n. 362 Cass., 18/2/2014, n. 3761 Cass., 16/4/2008, n. 9935 Cass., 26/1/2007, n. 1718 , ovvero di un diritto di natura personale, che può essere fatto valere nei confronti del solo concedente, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica l’onere di dedurne chiari indici rilevatori v. Cass., 29/5/2001, n. 7300 Cass., 4/5/1998, n. 4402. E già Cass., Sez. Un., 2/6/1984, n. 3351 , tra i quali rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell’opera, costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto v. Cass., 16/4/2008, n. 9935 , essendo evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio così Cass., 3/12/2004, n. 22757 . Va al riguardo ulteriormente precisato che in entrambe le suddette ipotesi solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere vigilanza e custodia cfr., con riferimento all’ipotesi dell’appalto Cass., 18/7/2011, n. 15734 , e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati da sinistri come nella specie verificatisi all’interno del bene in concessione. Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove, dopo avere correttamente premesso che custode art. 2051 è colui che ha la disponibilità materiale della cosa, e quindi il concessionario , e che l’art. 5 della concessione, che si fonda sui principi di cui all’art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, prevede che sono a carico del concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato , nell’affermare essere facoltà dell’amministrazione, in caso di inadempienza . procedere d’ufficio ai relativi lavori, rivalendosi sul deposito di cui all’art. 17 reg. cod. nav. è erroneamente pervenuta a concludere che nel caso vi era, quindi, un dovere di vigilanza gravante sul Ministero concedente, sia con riferimento all’art. 5 del rapporto di concessione art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della Navigazione , sia in relazione agli obblighi di cui all’art. 2043 c.c. . Conclusione raggiunta senza dare invero nemmeno congrua motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza dei relativi presupposti applicativi. Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.