Se l’assicuratore non è rintracciabile, il danneggiato può chiedere i danni al responsabile civile

Nel caso in cui il danneggiato si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e quindi di provvedere alla richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti, può agire nei confronti del responsabile civile.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20897/16 depositata il 17 ottobre. Il caso. Un’azienda di trasporto pubblico veniva citata in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da un automobilista lamentati in conseguenza di un sinistro che vedeva la sua auto urtata un bus di linea di proprietà della società. La domanda, già dichiarata improcedibile dal giudice di pace, non trovava accoglimento nemmeno in sede di gravame. La sentenza viene dunque impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia erroneamente dichiarato improponibile la domanda per essere stata l’azione risarcitoria preceduta dall’invio al responsabile civile di una raccomandata a.r. contenente tutti i requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni, circostanza che il ricorrente giustifica per l’incolpevole impossibilità di identificare il veicolo investitore in quanto l’autista fuggiva subito dopo l’incidente. Assicuratore non rintracciabile. La Corte di legittimità ricorda come la consolidata giurisprudenza di legittimità escluda l’improcedibilità della domanda del danneggiato in assenza di preventiva richiesta di danno all’assicuratore per mezzo di raccomandata, con decorso di sessanta giorni dalla richiesta – principio generale in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti – nel caso in cui il danneggiato si sia trovato nell’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e quindi di provvedere al suddetto adempimento. Si tratta delle situazioni in cui il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l’assicuratore al danneggiato che ne abbia fatto richiesta con lettera raccomandata, posta l’inesistenza nel nostro ordinamento di un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi che consenta all’interessato di attingere a tali informazioni. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha disatteso tale principio. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 aprile – 17 ottobre 2016, n. 20897 Presidente Chiarini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 17/5/2012 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. A.G. in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 35760/08, di improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 25/5/2006 in via Acton a Napoli, allorquando la sua autovettura Lancia Y tg. BE 226 XX veniva asseritamente urtata da un autobus di linea di proprietà di quest'ultima. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unica complesso motivo. Resiste con controricorso la società Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. Motivi della decisione Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia falsa ed erronea applicazione degli artt. 2054 c.c., 145 d.lgs. n. 209 del 2006, in riferimento all'art. 360, l° co. n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. nonché contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto improponibile la domanda, laddove l'azione risarcitoria è stata preceduta dall'invio al responsabile civile di una raccomandata a.r. contenente tutti i requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni e dall'attesa dello spatium deliberandi previsto dal citato art. 145 . Lamenta che tale raccomandata è stata inviata al responsabile civile e non al suo assicuratore perché l'attuale ricorrente si trovava nell'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore del veicolo investitore, poiché l'autista dell'autobus fuggì dopo l'incidente e poiché il proprietario del veicolo non riscontrò la richiesta di risarcimento con invito a comunicare il nominativo del proprio assicuratore . Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta di danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata e non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, non può trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento. Tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l'assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi, che consenta all'interessato di attingere notizie v. Cass., 23/10/1995, n. 10998. E, conformemente, Cass., Cass., 21/1/2003, n. 825 Cass., 14/10/2005, n. 19969 Cass., Cass., 2012/2007, n. 3971 . Orbene, nell'impugnata sentenza il suindicato principio è rimasto disatteso dal giudice dell'appello. In particolare, l'argomento posto a fondamento dell'assunta decisione secondo cui l'odierno ricorrente non si sarebbe trovato nell' impossibilità di individuare la compagnia assicuratrice della società A.N.M. s.p.a., non essendo al riguardo di per sé idonea la circostanza che il G. non conoscesse il numero di targa del veicolo investitore in quanto ben avrebbe potuto chiedere informazioni alla proprietaria, e solo in caso di esito negativo, ritenersi esonerato dall'onere della preventiva costituzione in mora , risulta invero per tabulas smentito alla stregua della lettera raccomandata a.r. d.d. 8/7/2006 inviata l'8/7/2006 e ricevuta il 13/7/2006 , in atti, da cui emerge che l'odierno ricorrente ha in effetti posto in essere proprio quanto dal giudice dell'appello gli si imputa di non aver fatto. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, procederà ad altro esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio, senz'altro operante anche relativamente al disposto di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 dal giudice dell'appello ravvisato nella specie applicabile, in luogo dell'art. 22 L. n. 990 del 1969 erroneamente richiamato dal giudice di prime cure , sostanzialmente riproducente l'art. 22 L. n. 990 del 1969 cfr. Cass., 25/9/2012, n. 16263 e Cass., 30/10/2007, n. 22883, ove si sottolinea che trattasi di previsione finalizzata a consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo col danneggiato e a prevenire l'insorgenza di inutili liti giudiziarie, in ordine al quale si è sottolineato come il consolidato orientamento della Suprema Corte formatosi in relazione all'interpretazione del citato art. 22, L. n. 990/1969 circa l'onere della previa richiesta stragiudiziale di risarcimento danni all'assicuratore del responsabile civile , quale condizione di proponibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo , vada esteso anche all'attuale disciplina, stante la sostanziale sovrapposizione del suo contenuto normativo a quello dell'attuale art. 145, D.lgs. n. 209/2006 . Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.