Coniuge comproprietario terzo trasportato in comunione dei beni: c’è copertura assicurativa

Il comproprietario del veicolo in comunione dei beni con il conducente, ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione del mezzo su cui era trasportato, nel caso in cui il sinistro sia occorso dopo il termine di efficacia della Direttiva CEE 84/5 del 1983, ancorché prima della sua attuazione da parte dello Stato italiano.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19986/16 depositata in cancelleria il 6 ottobre. Premessa. La terza sezione della Corte di Cassazione si è occupata di risarcimento del danno alla persona occorso a soggetto comproprietario del mezzo su cui viaggiava, nella peculiare ipotesi di veicolo in comunione dei beni con il coniuge conducente. Il fatto. A causa di un sinistro stradale, nel quale aveva subito lesioni personali, la comproprietaria dell’autovettura su cui viaggiava si rivolgeva al Tribunale affinché la compagnia assicuratrice venisse condannata al risarcimento del danno. La domanda era rigettata in primo grado e confermata anche in appello. La decisione era così impugnata dinanzi alla Cassazione la ricorrente lamentava l’erronea applicazione e la violazione della direttiva CEE n. 84/5 del 1983 con cui erano state eliminate talune disparità in materia risarcitoria esistenti tra gli Stati membri, tra le quali anche quella che negava al coniuge comproprietario del veicolo, in comunione dei beni, di essere risarcito. Il ritardo nell’attuazione della direttiva non pregiudica il risarcimento. A tale proposito l’Italia avrebbe dovuto adeguarsi alla predetta Direttiva entro il 31 dicembre del 1988, momento in cui la Direttiva acquistava efficacia. Il ritardo nell’attuazione da parte dello Stato Italiano era superato in forza della legge n. 142 del 1992. In questo quadro generale la ricorrente sosteneva l’ininfluenza della tardiva attuazione della Direttiva da parte dell’Italia, ai fini risarcitori, giacché il sinistro stradale si era verificato successivamente alla scadenza del termine di efficacia della Direttiva, sicché, in virtù della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, la compagnia avrebbe dovuto risarcirle il danno. L’ininfluenza della qualità del terzo trasportato ai fini risarcitori. La doglianza era considerata fondata dagli Ermellini, i quali evidenziavano come già la modifica apportata dal d.l. n. 857/76 all’art. 1 l. n. 990/69, avesse riconosciuto il diritto dei terzi trasportati ad essere risarciti, anche prima dell’entrata in vigore della modifica apportata dalla l. n. 142/1992. Ai fini della decisione era valorizzata anche la giurisprudenza comunitaria che aveva stabilito l’irrilevanza di ogni vicenda interna relativa ad i rapporti tra terzo trasportato e conducente, in grado di condizionare il risarcimento del danno patito dal terzo trasportato. Concludendo. In questa prospettiva erano quindi considerati coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni riportati dal coniuge terzo trasportato nonché comproprietario in comunione dei beni con il conducente del mezzo su cui viaggiava, con conseguente accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 marzo – 6 ottobre 2016, n. 19986 Presidente Vivaldi – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 27/9/2012 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. G.B. in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 1325/04 di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti dei sigg. M. e L.M. nonché della compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il 28/4/1991 lungo la SP Taverna di Montecolombo, direzione monte mare, allorquando l'autovettura Lancia Dedra 1600 tg. F0812582 di proprietà del marito sig. R. in sentenza a volte indicato come B. M. e dal medesimo condotta a bordo della quale viaggiava come trasportata, nell'affrontare una curva destrorsa usciva di strada finendo contro un'abitazione. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., 113 c.p.c., 3 Direttiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983, in riferimento all'art. 360, 1° cc. n. 3, c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio , in riferimento all'art. 360, 1° cc. n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia considerato che l'incidente avvenne quando la predetta Direttiva CEE era efficace mancando però ancora la conformazione normativa che sarebbe poi stata data con la novella 1992 n. 142, la quale avrebbe poi eliminato la disparità di trattamento operata nei confronti del coniuge in regime di comunione legale espressamente prevedendo anche a favore di costui la possibilità di chiedere il risarcimento del danno . Lamenta che, come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla scadenza del termine entro il quale le norme di attuazione della direttiva avrebbero dovuto acquistare efficacia 31 dicembre 1988 l'assicuratore del vettore è tenuto a risarcire i danni alla persona patiti dal coniuge dell'assicurato trasportato sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtù della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche se il sinistro si sia verificato anteriormente alla legge con la quale l'Italia ha dato tardiva attuazione alla suddetta direttiva l. n. 142 del 1992 . Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. n. 857 del 1976, conv. in L. n. 39 del 1977 al 2° co. dell'art. 1 L. n. 990 del 1969, ha introdotto -in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 c.c. la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla L. n. 142 del 1992 v. Cass., 26/10/2009, n. 22605 . Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson , giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente clausola di guida esclusiva v. Cass., 30/08/2013, n. 19963, e, conformemente da ultimo Cass., 19/6/2015, n. 12687 . A tale stregua, debbono considerarsi pertanto coperti nel menzionato periodo dall'assicurazione obbligatoria anche í danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente v. Cass., 26/10/2009, n. 22605 . Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza del tutto disatteso il suindicato principio, in particolare là dove si è limitata a confermare la decisione del giudice di prime cure circa la mancata prova da parte dell'odierna in ordine all'irrilevante circostanza che il bene non fosse di esclusiva proprietà del marito bensì ricadente in comunione legale. Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.