Assicurazione contro la responsabilità civile e infortunio del conducente

In tema di circolazione stradale, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile contro i danni provocati dal veicolo non include i danni subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, il quale non può essere considerato terzo e dunque avente diritto ai benefici del contratto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19431/16 depositata il 30 settembre. Il caso. Il Tribunale di Palermo veniva adito dalla madre di un ragazzino coinvolto in un sinistro stradale causato da un’autovettura rimasta ignota per sentir condannare la società assicuratrice al risarcimento dei danni subiti dal minore. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la pronuncia veniva ribaltata in sede d’appello. La Corte territoriale rilevava che, considerando le dinamiche del sinistro, non era possibile ricondurre l’evento alla polizza infortuni” stipulata dalla controparte in quanto il minore non era stato vittima di un infortunio, bensì di un investimento il cui unico responsabile era l’ignoto investitore. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il figlio dell’originaria attrice, diventato nel frattempo maggiorenne. La causa dell’infortunio. Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione degli artt. 1362 e 1370 c.c. in quanto la polizza accessoria sottoscritta in aggiunta all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi era stata interpretata dalla Corte d’appello come riferita ai soli incidenti auto-provocatosi” attribuendo così rilevanza ad un elemento la causa dell’infortunio a cui il contratto non faceva alcun riferimento e ciò in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. Polizza principale e accessoria. Il Collegio non condivide la doglianza così prospettata in quanto il giudice di seconde cure ha correttamente valorizzato l’accessorietà della polizza in parola rispetto a quella principale sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a. senza porsi in contrasto con i canoni di interpretazione contrattuale invocati dal ricorrente. L’ordinamento e, in particolare, l’art. 129, comma 1, l. n. 209/2005 esclude espressamente dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il conducente del veicolo responsabile del sinistro il quale non può essere considerato terzo e dunque avente diritto ai benefici del contratto di r.c.a. Tale esclusione viene giustificata dalla giurisprudenza argomentando sulla possibilità di includere detto soggetto tra i possibili responsabili del danno e coperti, quanto alla r.c., dall’assicurazione stessa . Ne consegue che la funzione specifica della polizza accessoria contro gli infortuni del conducente è proprio quella di colmare pattiziamente il vuoto di tutela che la legge ragionevolmente consente, riconoscendo un indennizzo all’unico soggetto i cui danni alla persona sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 giugno – 30 settembre 2016, n. 19431 Presidente Travaglino – Relatore Vincenti Ritenuto di fatto 1. - M.A. C., nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore M.L.P., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, la Genertel S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell'incidente stradale occorso in data 9 novembre 2004, a Palermo, allorché il L.P., alla guida del ciclomotore Piaggio Beverly 125 t.g. , venne violentemente tamponato da tergo da una non identificata autovettura di colore scuro. Con sentenza del 13 giugno 2009, l'adito Tribunale di Palermo, nel contraddittorio con la società convenuta, accolse la domanda, condannando la Genertel S.p.A. al pagamento, in favore dell'attrice nell'anzidetta qualità, della somma di euro 26.886,04, oltre accessori. 2. - Avverso tale decisione proponeva impugnazione la Genertel S.p.A., che la Corte di appello di Palermo, con sentenza resa pubblica il 9 ottobre 2013, accoglieva e, in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda proposta da M.A. C., nella qualità di esercente la potestà genitoriale su M.L.P 2.1. - La Corte territoriale rilevava, preliminarmente, che la domanda proposta dagli attori era fondata sulla polizza accessoria contro gli infortuni del conducente , prevista, in aggiunta all'assicurazione per la r.c.a. verso terzi del ciclomotore Piaggio Beverly, nel contratto di assicurazione stipulato tra la C. e la Genertel S.p.A. Ciò premesso, la Corte d'appello osservava che era pacifico che l'incidente era stato cagionato dall'investimento da tergo del ciclomotore condotto dal L.P. da parte di un veicolo rimasto ignoto, sicché - stante il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui, nell'ipotesi di tamponamento di un veicolo da parte del mezzo che segue, è esclusa la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054 cod. civ. e sussiste la colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto - affermava che il sinistro non era coperto dalla citata polizza infortuni , atteso che il L.P. non era stato vittima di un infortunio , cioè di un incidente auto-provocatosi , come previsto dalla detta polizza accessoria, bensì di un vero e proprio investimento, per il quale l'unico soggetto che poteva essere chiamato a risponderne era l'ignoto investitore e, per lui, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non evocato in giudizio. 2.2. - Il giudice del gravame riteneva, poi, assorbite le - pur certamente rilevanti - doglianze di extra ed ultra petizione della sentenza impugnata, in forza dell'accoglimento di una domanda di risarcimento danni fondata sulla polizza r.c. obbligatoria, in luogo di quella fondata sulla polizza infortuni del conducente , in concreto, proposta dagli attori. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.L.P., nelle more divenuto maggiorenne, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Genertel S.p.A. e M.A. C Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ. Posto che la polizza accessoria stipulata da M.A. C., in aggiunta all'assicurazione per la r.c. verso terzi del ciclomotore coinvolto nel sinistro, faceva esclusivo riferimento agli infortuni del conducente, senza nulla specificare in ordine alla causa dei medesimi, la Corte territoriale, avendo definito, in assenza di una qualsivoglia specificazione in tal senso, il lemma infortunio come un incidente di guida auto-provocatosi , avrebbe violato le regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1370 cod. civ., ponendo, conseguentemente, alla base della propria decisione un'erronea interpretazione del testo del contratto di assicurazione. 1.1. - Il motivo non può trovare accoglimento. Anche a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha assolto pienamente all'onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. di indicazione puntuale dei contenuti e della localizzazione del contratto su cui sono imperniate le doglianze pure per ciò che attiene alle richiamate condizioni generali di polizza , va comunque rilevato che la Corte territoriale, nell'affermare che la polizza - soltanto accessoria a quella obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione alla stregua della legge n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis , stipulata dalla C. con la Genertel S.p.A. in riferimento agli infortuni del conducente - copriva esclusivamente gli incidenti di guida auto-provocatosi , ha fornito un'interpretazione coerente e plausibile della pattuizione contrattuale, senza porsi in contrasto con gli evocati canoni di ermeneutica contrattuale artt. 1362 e 1370 cod. civ. . Difatti, il giudice di appello, nel contesto della normativa primaria applicabile, ha valorizzato proprio l'accessorietà di detta polizza e il suo coordinarsi con la polizza principale sulla assicurazione obbligatoria della r.c.a., dal cui ambito operativo è escluso, per legge art. 4, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ma la stessa disposizione è stata replicata dal comma 1 dell'art. 129 del d.lgs. n. 209 del 2005, che ha abrogato la legge del 1969, ad essa sostituendosi , proprio il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro , il quale non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge . Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte Cass., 20 agosto 1980 n. 4949 e Cass., 28 agosto 2013, n. 19796 , l'esclusione del conducente del veicolo danneggiante dal novero dei soggetti terzi e aventi diritto ai benefici del contratto di assicurazione per la responsabilità civile trova ragione giustificativa nel fatto che esso è da includere tra i possibili responsabili del danno e coperti, quanto alla r.c., dall'assicurazione stessa , posto che la legge, allorquando richiama i soggetti la cui civile responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione , intende riferirsi al responsabile, comunque assicurato, ponendo l'accento sull'aspetto sostanziale e strutturale del rapporto assicurativo e non su quello formale-soggettivistico dell'obbligo di stipulare l'assicurazione cosi le citate sentenze . Ciò in quanto non può contestarsi la preminente rilevanza, nell'ambito della responsabilità derivante dal sinistro, della figura del conducente come la parte più attiva nella produzione del rischio, dedotto nel contratto, della circolazione del veicolo . ancor più dello stesso proprietario sempre le anzidette pronunce . Sicché la funzione della polizza accessoria contro gli infortuni del conducente è proprio quella di colmare - pattiziamente - questo vuoto di tutela che la legge ragionevolmente consente , andando a prevedere un indennizzo economico in favore dell'unico soggetto per l'appunto, il conducente i cui danni alla persona non sono indennizzati dalla assicurazione obbligatoria stipulata in riferimento al veicolo responsabile del sinistro. Del resto, neppure sarebbe coerente ritenere che la polizza accessoria in esame possa operare in favore del conducente esente da responsabilità e che abbia patito dei danni a seguito del sinistro, giacché in tal modo non solo si verrebbe a spezzare il vincolo di accessorietà con la polizza principale della r.c.a., ma si finirebbe per duplicare, irragionevolmente ove non vi siano contrarie indicazioni contrattuali , la tutela accordata al medesimo conducente, i cui danni alla persona sono già indennizzati dalla polizza r.c.a. stipulata in relazione al veicolo responsabile del sinistro. 2. - Con il secondo mezzo è denunciata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia . La Corte d'Appello, senza adottare alcuna motivazione sul punto, avrebbe limitato, ai sensi dell'art. 7.2. delle condizioni generali di polizza, peraltro neppure richiamato in alcuna delle quattro sezioni delle condizioni applicabili previste dal contratto di assicurazione, il diritto all'indennizzo all'ipotesi in cui l'assicurato stesso è responsabile dell'incidente. 2.1. - Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, non si denuncia un omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti , alla stregua di quanto previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione vigente recata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 , applicabile ratione temporis, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata il 9 ottobre 2013, là dove, in ogni caso, la Corte di appello - come visto - ha motivato, in modo intelligibile e plausibile, proprio sulle ragioni per cui la polizza accessoria stipulata dalla C. non potesse trovare applicazione nella fattispecie. 3. - Il ricorso va, dunque, rigettato. Non può farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.