Si tuffa, senza saper nuotare, nel mare agitato: nessun risarcimento agli eredi

La persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto.

Così ha ribadito la Sesta Sezione della Cassazione Civile, nell'ordinanza numero 18619, depositata il 22 settembre 2016. Il fatto. Dopo che la Corte d’appello aveva condannato il Comune a risarcire i congiunti dell'uomo annegato mentre faceva il bagno in un tratto di mare prospiciente il litorale del Comune, privo di un adeguato servizio di assistenza alla balneazione e di salvataggio nonché di segnalazioni sulla pericolosità del tratto di mare in questione, la Corte di Cassazione aveva invece modificato completamente la statuizione, rigettando la domanda risarcitoria. In particolare, secondo la Cassazione, era da escludere una responsabilità ex art. 2051. c.c. del Comune, e in ogni caso la configurabilità di un qualsivoglia nesso causale tra l'annegamento di un bagnante e la prospiciente spiaggia. Aveva errato la Corte Territoriale, secondo gli Ermellini, nel ravvisare la colpa del Comune per non aver apposto avvisi sulla pericolosità del luogo senza però indagare la causa efficiente della morte del giovane. Ciò facendo la Cassazione, invece, questa aveva ritenuto sussistente una causa sopravvenuta di per sé stessa idonea a causare l'evento mortale, ovvero la scelta dell'uomo che si è gettato nel mare agitato oltretutto senza saper nuotare e, non essendo del luogo, ignaro del fatto che in quel tratto ci fossero forti correnti. Con tale comportamento l'uomo aveva, cioè, accettato volontariamente un rischio grave e percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza , rendendo d'altra parte eziologicamente irrilevante l'omissione di segnalazione compita dal Comune. Evidentemente non soddisfatti, gli eredi hanno dunque proposto ricorso per la revocazione della sentenza di Cassazione, ritenendo sussistenti due errori revocatori ai sensi dell'art. 395, numero 4, c.p.c. e un motivo di revocabilità ex art. 391- bis , 391- ter , 395 e 396 c.p.c Quanto agli errori revocatori 1 avrebbe errato la Cassazione nell'affermare il tratto di mare antistante la piazza del Comune come acque territoriali non custodibili anziché acque interne 2 avrebbe errato nell'affermare sussistenti e decisivi fatti come l'incapacità natatoria, il mare mosso e agitato, l'insussistenza di correnti marine irresistibili per i bagnanti che l'attività istruttoria aveva invece dimostrato inesistenti. L'ultimo motivo di revocazione è invece riferito alla presunta violazione dell'art. 46 dell'obbligo assunto dall'Italia di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo e in particolare la violazione della costante interpretazione della Corte dei Diritti dell'Uomo dell'art 2 CEDU sul diritto alla vita. Cos'è l'errore revocatorio. Anzitutto la Sesta Sezione chiarisce la definizione di errore revocatorio in tema di sentenze della Corte di Cassazione tale viene definito l'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di Cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza od esistenza di un fatto, positivamente acquisito od escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati . Resta invece esclusa dall'ambito della revocazione qualunque erroneità nella valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione. Insussistenza di errori revocatori nel caso di specie. Adeguando poi il principio alla decisione concreta, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistente, in nessuno dei due casi, l'errore revocatorio richiesto dall'art. 391- bis c.p.c., trattandosi non di errori di percezione bensì di valutazioni e giudizi di elementi probatori , in quanto tali estranei all'ambito dell'errore di fatto rilevante ai sensi del numero 4 dell'art. 395 c.p.c Anche la riferita violazione dell'art. 2 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali, sotto il profilo del mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione precauzionale relativamente all'estrema pericolosità del luogo che pacificamente gravavano sul Comune, è stata ritenuta non meritevole di accoglimento. Infatti, tra le altre ragioni, merita di sottolineare la considerazione che la sottoposizione volontaria ad un rischio grave immediatamente percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza costituisce la causa esclusiva dei danni eventualmente patiti . Inoltre il principio di diritto sancito dall'impugnata sentenza cfr. supra risulta che abbia contemperato adeguatamente da un lato l'esigenza di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri e dall'altro l'esigenza di non accollare alla collettività le conseguenze dannose che derivino da condotte imprudenti e negligenti. Conseguentemente, il ricorso per revocazione è stata rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 luglio – 22 settembre 2016, numero 18619 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1.- È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 1.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza 23 maggio 2014, numero 11532, di questa Corte suprema di Cassazione, del seguente letterale tenore p. 1. - D.B.V. , M.A. e D.B.S. , dichiarando di agire in proprio e quali congiunti rispettivamente, genitori e fratello del defunto D.B.F. , ricorrono - sulla base di tre motivi specificamente a tal fine rivolti - per la revocazione della sentenza di questa Corte Suprema in epigrafe indicata, con cui - è stato accolto il ricorso del Comune di Campomarino avverso la sentenza numero 66/11 della Corte di appello di Campobasso, di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni patiti da quelli per il decesso del congiunto, annegato mentre faceva il bagno in un tratto di mare prospiciente il litorale del Comune, privo di adeguato servizio di assistenza alla balneazione e di salvataggio o di segnalazioni sulla pericolosità del tratto di mare in questione - con decisione nel merito, la domanda risarcitoria dispiegata dai congiunti del D.B. è stata definitivamente rigettata. Il Comune di Campomarino, oltre a resistere con controricorso, dispiega controricorso incidentale condizionato, apparentemente su di un motivo. Per la fase rescissoria, entrambe le parti ripropongono le difese svolte nel precedente giudizio di legittimità mentre i ricorrenti chiedono a questa Corte la sospensione ex art. 401 cod. proc. civ p. 2. - Del ricorso principale pare doversi rilevare l’inammissibilità, così proponendosene la relativa declaratoria all’esito della trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis cod. proc. civ p. 3. - La qui impugnata sentenza ha - escluso una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune quanto al mare territoriale prospiciente il lido marino e comunque la configurabilità di un nesso causale tra l’annegamento di un bagnante e la spiaggia da cui questi si era immerso in acqua - ritenuto viziata la motivazione della corte territoriale, che aveva ravvisato la colpa del Comune nel non avere affisso avvisi sulla pericolosità del luogo, senza accertare la causa efficiente della morte del giovane, vale a dire un malore, l’incapacità di nuotare, la furia del mare o la mera propria imprudenza - deciso nel merito, ritenendo sussistere nella condotta della vittima una causa sopravvenuta di per sé sola idonea a causare l’evento mortale causa prossima di rilievo , avendo il D.B. scelto di tuffarsi nel mare agitato, non sapendo nuotare e, siccome non del luogo, ignaro delle forti correnti di quel tratto di mare così accettando volontariamente un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza e rendendo irrilevante la condotta di chi, benché obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto. p. 4. - I ricorrenti in revocazione, prima di chiedere a questa Corte la sospensione prevista dall’art. 401 cod. proc. civ. e di riproporre comunque i motivi sviluppati nel precedente giudizio di legittimità per l’eventuale fase rescissoria, configurano - un primo errore revocatorio, ai sensi del numero 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., in ordine alla considerazione del tratto di mare antistante la pi a zza del Comune di OMISSIS come acque territoriale non custodibile in luogo di acque interne - un secondo errore revocatorio, sempre ai sensi della stessa norma, sulla ritenuta sussistenza di fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione - incapacità natatoria di D.B.F. , mare mosso ed agitato, insussistenza di correnti marine irresistibili per i bagnanti, invece dimostrati inesistenti dall’attività istruttoria dei gradi di merito - un motivo di revocabilità ex art. 391 bis, 391 ter, 395 e 396 c.p.c. per violazione dell’art. 46 dell’obbligo assunto dall’Italia di conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo art. 46 CEDU in particolare ingiustizia della sentenza impugnata per violazione della costante interpretazione della Corte dei diritti dell’Uomo dell’art. 2 CEDU sul diritto alla vita immediata applicabilità di tale disciplina o, in linea subordinata alternativa rimessione alla Corte costituzionale . p. 5. - Il resistente in revocazione - dei primi due motivi di ricorso principale, reiterata l’eccezione di difetto di propria passiva legittimazione, deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza - del terzo motivo di ricorso deduce l’inammissibilità - eccepisce l’inammissibilità dell’istanza di sospensione, sia perché rivolta contro una sentenza di rigetto, sia per difetto dei relativi presupposti - dispiega ricorso incidentale condizionato riproponendo la questione, ritenuta assorbita nella gravata sentenza, dell’assenza di poteri gestori in capo al Comune per la spiaggia ed il lido del mare - ripropone infine, in vista dell’eventuale fase rescissoria, le argomentazioni e le doglianze svolte nel precedente giudizio di legittimità. p. 6. - Tutto ciò premesso, va ricordato che p. 6.1. in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza od esistenza di un fatto, positivamente acquisito od escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati Cass. Sez. Unumero , 30 ottobre 2008, numero 26022 Cass., ord. 12 dicembre 2012, numero 22868 Cass. 9 dicembre 2013, numero 27451 p. 6.2. la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, numero 4, cod. proc. civ., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva quale documentata in atti induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità Cass., ord. 15 luglio 2009, numero 16447 Cass. 31 gennaio 2012, numero 1383 e così dall’ambito della revocazione resta esclusa quindi qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione p. 6.3. a maggior ragione, anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sé idonea ad escludere un errore revocatorio, come tradizionalmente inteso e come ribadito anche in questa sede a tutto concedere, costituendo un ordinario effetto del sistema che la decisione giudiziale, che dimostri di avere percepito i motivi di doglianza per averne illustrato il contenuto, possa - per definizione - risultare insoddisfacente per una delle due parti litiganti p. 6.4. ancora, non potendosi snaturare l’ambito dell’istituto stesso della revocazione né trasformarlo inammissibilmente in un improprio ulteriore grado di giudizio sulla stessa controversia già definita, è indispensabile che l’errore revocatorio cada su di un fatto materiale e per di più, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti di questa Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti p. 6.5. in definitiva, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso Cass., ord. 12 maggio 2011, numero 10466 Cass. 31 marzo 2011, numero 7488 e quindi un’attività valutativa e non percettiva p. 6.6. infine tra le ultime, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, numero 23525, ovvero Cass., ord. 21 gennaio 2015, numero 929 , anche la revocazione avverso le sentenze di questa Corte è inammissibile qualora il prospettato errore di fatto attenga ad una sola di plurime rationes decidendi Cass. 3 settembre 2005, numero 17745 Cass., ord. 30 dicembre 2011, numero 30436 Cass., ord. 7 maggio 2012, numero 6856 Cass., ord. 25 marzo 2013, numero 7413 . p. 7. - Vanno esaminati i primi due motivi di revocazione proposti col ricorso principale ma per rilevare come, alla stregua di detta corrente interpretazione ricostruttiva dei limiti in cui è ammessa, a diritto vigente, la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non uno di quelli può sussumersi entro la previsione dell’art. 391-bis cod. proc. civ Infatti, la considerazione del tratto di mare antistante la piazza del Comune di Campomarino come acque territoriali, non suscettibili di custodia rilevante ai fini dell’art. 2051 cod. civ., in luogo di acque interne , è, con macroscopica evidenza, non un errore di percezione, ma una valutazione ed un giudizio, commisto di elementi di fatto e di diritto e, come tale, estraneo all’ambito dell’errore di fatto rilevante ai fini del numero 4 dell’art. 395 cod. proc. civ Allo stesso modo, pure la ritenuta sussistenza di fatti rilevanti e decisivi è, nella stessa formulazione del motivo, una disamina di un complesso di elementi di fatto, inoltre sottoposti alle parti, per essere stati al centro di tale e tanta discussione da risultare appunto l’oggetto di una valutazione diversa. p. 8. - Più complesso, ma verosimilmente neppure esso in grado di superare il vaglio di ammissibilità almeno allo stato dell’elaborazione dei principi in materia, è il discorso a farsi sul terzo motivo, incentrato sulla diretta rilevanza della violazione dell’art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione precauzionale quanto all’estrema pericolosità del luogo che pacificamente gravavano sul Comune resistente. p. 8.1. È del tutto evidente che, per come prospettato, esso non impinge in alcuno dei motivi di revocazione ammessi dalla lettera della norma non involgendo un errore di fatto ai sensi del numero 4 dell’art. 395 cod. proc. civ. visto che la qui gravata sentenza ha preso in considerazione appunto l’obbligo di comunicazione precauzionale, però ritenendolo irrilevante in concreto per l’esclusiva efficacia causale della condotta della vittima , ma neppure un contrasto con precedente giudicato numero 5 , quest’ultimo - riferendosi evidentemente la norma a quello esterno - non solo risultando di difficile configurabilità nella fattispecie ma soprattutto non essendo ammesso dalla lettera dell’art. 391-ter cod. proc. civ. nemmeno per i casi - come il presente - di decisione nel merito mentre non una delle altre ipotesi ammesse da tale ultima norma si configura, in ogni evenienza, nella fattispecie. p. 8.2. Effettivamente, la rilevanza diretta o meno delle norme della Convenzione invocata dai ricorrenti - problematica di grande momento, attinente ai rapporti dell’ordinamento interno e soprattutto di quello processuale con la normativa di rango convenzionale - è vexata quaestio , che si arricchisce dell’esperienza variegata e multiforme nel processo penale e degli interventi della Corte costituzionale tra i più significativi di quelli recenti, v. Corte cost. numero 49 del 2015 , potendo peraltro con ogni probabilità - in estrema approssimazione e visti i limiti della presente relazione, con ogni riserva al Collegio - condividersi la conclusione della legittimità dell’adozione di un’interpretazione convenzionalmente orientata tutte le volte che non si ravvisi un contrasto insanabile con la lettera della norma, occorrendo allora il passaggio della rimessione degli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale di quest’ultima nella parte in cui non consente l’applicazione della disciplina della Convenzione. p. 8.3. Inoltre, la problematica è resa ancora più complessa dall’individuazione dei limiti del principio di sussidiarietà e del cosiddetto controllo di proporzionalità - sempre più stringente a mano a mano che si verta in diritti di rango superiore, o comunque per i quali i margini di apprezzamento lasciati ai singoli Stati nell’individuazione delle forme di tutela vengono a mano a mano ridotti - nelle valutazioni che la Corte Europea si riserva, peraltro - direttamente o indirettamente - esigendo che tali valutazioni siano operate in prima battuta dai giudici nazionali. p. 8.4. Salvo diverso avviso del Collegio, peraltro, neppure in astratto la questione potrebbe essere prospettata nella fattispecie, né con un’applicazione diretta, né previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale - in primo luogo, non potrebbe utilmente sollevarsi la questione, se non indotta da fatti sopravvenuti o incolpevolmente ignorati, una volta che la sentenza sia passata in giudicato con la pronunzia della Corte di cassazione ricordandosi, sul punto, che la sua impugnabilità con revocazione non procrastina il giudicato stesso, né incide diversamente sulla sua formazione , in quanto ogni valutazione, anche sotto tale angolo prospettico, andava sottoposta appunto prima del conseguimento della definitività della statuizione e rispondendo la non ulteriore impugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, nei casi diversi da quelli soli ed eccezionali espressamente previsti, ad esigenze di tutela del diritto di difesa anche delle controparti, parimenti in linea con l’art. 6 della Convenzione in tali espressi ultimi termini, v. Cass., ord. 29 aprile 2016, numero 8472 - in secondo luogo, poi, l’obbligo di comunicazione precauzionale - la cui violazione è stata posta a base dell’invocata violazione dell’art. 2 della Convenzione EDU - è stato preso in adeguata considerazione dal giudice che ha finito con il rigettare la domanda, il quale ha comparato, così esercitando il c.d. controllo di proporzionalità richiesto con rigore dalla Corte di Strasburgo nella disamina delle singole fattispecie concrete, le esigenze dei destinatari dell’informazione precauzionale con quelle degli obbligati a fornirla, per statuire, con ineccepibile conclusione, che la sottoposizione volontaria ad un rischio grave immediatamente percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza costituisce la causa esclusiva dei danni eventualmente patiti pag. 21 della gravata sentenza . p. 8.5. Pertanto, la prospettata violazione non solo non potrebbe essere fatta valere, né ai sensi della normativa vigente, né ai sensi di una diversa normativa ricavabile da un’eventuale pronunzia additiva della Corte costituzionale, ma non potrebbe neppure dirsi sussistente in concreto, per l’esito infausto per la vittima del pure operato controllo di proporzionalità salvo, beninteso, ogni diverso eventuale avviso del Collegio. p. 9. - La proposta, benché - quanto all’ultimo motivo - articolata e con le viste cautele, di inammissibilità del ricorso principale comporta non solo quella di assorbimento dell’incidentale condizionato peraltro di assai dubbia ammissibilità, involgendo a sua volta una valutazione , ma anche la devoluzione della questione alla sesta sezione con la procedura camerale, nonostante la rilevanza della questione . Motivi della decisione 2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti hanno depositato memoria ed i loro difensori sono comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati. 3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente. 4.- Sui primi due motivi di ricorso per revocazione, va senz’altro confermato che non si tratta di errori di fatto rilevanti ai fini del numero 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., in quanto non involgenti una svista materiale o un errore percettivo su circostanze mai rese oggetto di discussione tra le parti, ma di vere e proprie valutazioni di elementi probatori acquisiti agli atti, con espressione di un giudizio conclusivo e finale, quand’anche di evidente draconiana severità nei confronti della vittima del mortale sinistro, antinomico rispetto a quello opposto formulato dai giudici dei gradi di merito e quindi su questione tutt’altro che mai sottoposta alla discussione delle parti stesse. 5.- Sull’ultimo motivo di ricorso per revocazione, il giudicato che si assumerebbe contrastante è irrilevante sia perché il motivo di revocazione ai sensi del numero 5 dell’art. 395 cod. proc. civ. non è tra quelli per i quali è ammessa la revocazione delle decisioni nel merito della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-ter cod. proc. civ., sia perché non consta essersi formato tra le stesse parti dell’odierno giudizio, sia perché in ogni caso la violazione dell’obbligo precauzionale è stata pienamente considerata dalla sentenza qui gravata, la quale ha però poi, con un apprezzamento appunto di fatto, ritenuto prevalere, ad esclusione della violazione pure ammessa, quale causa determinante delle conseguenze dannose esclusivamente la condotta incauta del danneggiato stesso. 6.- Va poi affrontata la tematica dell’influenza, nella specie, della tutela del diritto alla vita, previsto e garantito dall’art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata - in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - con legge 4 agosto 1955, numero 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955 , il quale prevede, al primo periodo del suo primo comma, che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge , affrontando poi nel prosieguo con minuziosa attenzione alcuni casi di giustificazione della morte ascrivibile a condotte commissive di Stati o pubblici poteri. 7.- In linea generale, quando vengano in gioco diritti fondamentali resi oggetto di tutela diretta dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, i giudici nazionali sono chiamati ad un’applicazione rigorosa e ad una valutazione molto attenta di ogni elemento anche in fatto della relativa fattispecie. 8.- Infatti, la stessa Corte Europea dei diritti dell’Uomo ammette certamente un margine necessariamente elastico di apprezzamento discrezionale in capo ai singoli Stati - e quindi ai giudici nazionali, che quei diritti sono chiamati in prima battuta a tutelare - nel modulare le risposte di tutela di quei diritti nelle fattispecie concrete, per adeguare le prime alle peculiarità delle seconde teoria della marge nationale d’apprèciation , fondamentale nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e costantemente ribadita riaffermata di recente, anche quanto all’art. 2 della Convenzione, da Corte eur. dir uomo, Gr. Cam., 30 marzo 2016, ric. numero 5878/08, Armani da Silva c/ Regno Unito in generale, tra le più recenti, Corte eur. dir. uomo, V sez., 30 giugno 2016, ric. numero 29151/11, Duceau c/ Francia tra le più remote, v. Corte eur. dir. uomo, 21 febbraio 1975, ad. plenumero , Golder c/ Regno Unito, ric. numero 4451/70 . 9.- È però indispensabile che la risposta concreta regga ad un vaglio di proporzionalità e così di adeguatezza, nell’equilibrio raggiunto tra l’esigenza dell’interesse generale e la salvaguardia del diritto fondamentale come da sempre teorizzato si veda, ad es., Corte eur. dir. uomo 7 agosto 1996, Zuboni c/ Italia, fino all’odierna Corte eur. dir. uomo, V sez., 12 luglio 2016, A.M. e aa. c/ Francia, ric. numero 24587/12 in buona approssimazione tanto intendendosi per controllo del rispetto del principio di proporzionalità. 10.- A questo riguardo, occorrerà allora fare riferimento non alla definizione generale - propria delle teorie classiche del diritto amministrativo d’Oltralpe e internazionale - del principio di proporzionalità come esigenza di adeguatezza tra i mezzi impiegati e gli scopi perseguiti, ma a quella, più pregnante in quanto riferita al campo dei diritti fondamentali ed alla teoria generale del diritto, della esigenza di conciliazione tra due principi o norme generali che si trovano, in una determinata situazione o classe di situazioni, in posizione evidentemente antinomica, al fine di stabilire se e quali sacrifici imporre all’uno o all’altro in esito alla comparazione delle relative valutazioni assiologiche. 11.- A questo fine, non interessano alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, per valutare se la risposta è stata adeguata, i limiti procedurali interni dei sistemi giurisdizionali, nemmeno quando imperniati, come quelli di tradizione romanistica, sulla limitazione del controllo di ultima istanza alla sola legittimità delle decisioni dei pregressi gradi di merito come si desume, ad es. e solo per limitarsi alle più recenti, da Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 23 aprile 2015, Fransois c/ Francia, ric. numero 26690/11 oppure da Corte eur. dir uomo, IV sez., 21 giugno 2016, Ramos Nunes de Carvalho e Sa c/ Portogallo, ric. nnumero 55391/13, 57728/13 e 74041/13 decisioni che presuppongono almeno un’interpretazione molto più estesa se non altro dei tradizionali limiti del controllo sulle motivazioni di merito, quando è in gioco un diritto fondamentale . 12.- Il controllo della Corte Europea sulla motivazione delle Corti Supreme è quindi particolare in tema di diritti fondamentali se da un lato la Corte è particolarmente comprensiva con il ruolo di quelle Corte eur. dir. uomo, 6 maggio 2010, Brunet-Lecomte e Lyon Mag’ c/ Francia, ric. numero 17265/05, p. 62 e 10 luglio 2008 Corte eur. dir. uomo, Soulas e a. c/ Francia, ric. numero 15948/03, p. 53 ammette l’assenza di motivazione in materia di ammissione dei ricorsi Corte eur. dir. uomo, 28 gennaio 2003, Burg e a. c/ Francia, numero 34763/02 , la sensazione chiara è che il prezzo dell’indulgenza è una pesante ingerenza nella valutazione concreta del singolo caso. 13.- È allora necessario, per la Corte Europea, che la Corte suprema si sia almeno appropriata della valutazione delle prove operata dai giudici del merito ad es., Corte eur. dir. uomo, YY c. Turchia, 10 marzo 2015, p. 127 o comunque di tutti gli elementi della decisione di questi, purché poi gli uni e l’altra consentano anche alla Corte di legittimità di giungere ad un risultato adeguato e proporzionato nel caso di specie alla tutela del diritto Corte eur. dir. uomo, 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia, ove altri riferimenti . 14.- Nel suo complesso ed infine, quindi, la risposta giurisdizionale alla richiesta di tutela del diritto fondamentale, non importa da quale organo interno al sistema giudiziario statuale coinvolto sia stata resa, deve essere adeguata e proporzionata, secondo quanto emerge dalla motivazione adottata dai giudici nazionali su tale secondo aspetto, implicante un penetrante controllo nel merito delle argomentazioni a giustificazione delle scelte dei giudici nazionali, per tutte e fra le più recenti, v. Corte eur. dir. uomo 23 giugno 2015, Ozgelebi c/ Turchia, ric. numero 34823/05, p. 48, ovvero Corte eur. dir uomo 2 febbraio 2016, Erdener c/ Turchia, ric. numero 23497/05, p. 30 . 15.- Il caso in esame è del resto particolare, perché questa Corte suprema, avvalendosi del potere conferito dall’ultima proposizione del secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., ha deciso la causa nel merito, esercitando quindi i poteri propri dei giudici del merito e svolgendo apprezzamenti di fatto sul materiale probatorio già acquisito, sia pure in ultimo e definitivo grado e senza possibilità di impugnazioni diverse da quelle di cui all’art. 391-ter cod. proc. civ 16.- Ora, ritiene il Collegio che il controllo di proporzionalità in punto di rispetto del diritto alla vita sia stato comunque operato in modo adeguato dal giudice che ha emesso la pronunzia di merito qui gravata cioè, per quanto detto, nel caso in esame questa stessa Corte di cassazione , secondo quanto si evince dal principio di diritto enunciato a pag. 21 la persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto. 17.- Tale principio, nella sua astrattezza e a prescindere da ogni altra valutazione anche metagiuridica, deve dirsi contemperare adeguatamente l’esigenza di tutela del diritto alla vita da parte dello Stato e dei pubblici poteri, che impone l’obbligo anche alle pubbliche autorità di adottare ogni precauzione per scongiurare pericoli per la vita stessa degli individui, con quella - altrettanto imperiosa e dettata da elementari esigenze di ragionevolezza - di non accollare alla collettività le conseguenze dannose, soprattutto di natura economica, che derivino da condotte che siano qualificate come assurte in via esclusiva a volontaria e consapevole esposizione al rischio serio o grave per la vita da parte della potenziale vittima e quindi unica causa del danno da questa patito, quand’anche al bene primario della vita stessa. 18.- Per il detto margine di apprezzamento, quindi, la tutela del diritto alla vita da parte dei pubblici poteri non può spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di quel diritto. 19.- Ed il medesimo principio, così corrispondente anche alla sua elaborazione alla stregua della Convenzione, è stato applicato ad una fattispecie adeguatamente ricostruita in base ad accertamenti in fatto, fondati sulla disamina critica di elementi istruttori ritualmente acquisiti, sulla valutazione delle condizioni della vittima e sull’apprezzamento del complesso delle circostanze in cui è maturata la sua condotta basti por mente a tutti gli elementi puntualmente ricordati a pag. 16 della qui gravata sentenza di questa Corte, con riferimento ai loca della sentenza di appello in cui essi trovavano riscontro. 20.- Tanto esclude errori di percezione nel senso ricostruito dalla concorde giurisprudenza e dalla dominante dottrina in punto di identificazione delle fattispecie di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., ricordati nella relazione e da ribadire comunque anche in questa sede. 21.- Inoltre, tali accertamenti e tale apprezzamento risultano non più revocabili in dubbio in questa sede per la riscontrata impossibilità di impugnazioni delle decisioni di merito adottate dalla Corte di cassazione, impossibilità a sua volta conforme alla Carta fondamentale della Repubblica, al diritto Europeo su cui v. già, negli espressi termini, Cass. Sez. Unumero , ord. 28 maggio 2013, numero 13181 ed alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo alla stregua delle argomentazioni di Cass., ord. 29 aprile 2016, numero 8472, alla cui motivazione può quindi qui bastare un integrale richiamo. 22.- Pertanto, la questione dell’impossibilità di un controllo ulteriore delle conclusioni in tema di tutela dei diritti fondamentali, raggiunte nelle decisioni di merito e comunque espresse o confermate nelle pronunzie della Corte di cassazione, sarebbe del tutto irrilevante - perché infondata - nel caso di specie ciò da cui discende la non inammissibilità, nemmeno sotto questo profilo, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ. prospettata dagli odierni ricorrenti in revocazione, nella parte in cui non consentirebbero tale controllo nemmeno nei confronti delle sentenze di merito della Corte di cassazione remissione che, ove non sia consentita un’interpretazione della legislazione esistente c.d. convenzionalmente orientata , come nel caso in esame in cui è positivamente esclusa una revocazione o altra impugnazione delle sentenze rese ai sensi dell’art. 384, co. 2, ult. parte, cod. proc. civ., è imposta dalla lettura del sistema dei rapporti tra Convenzione e ordinamento nazionale di cui a Corte cost. 26 marzo 2015, numero 49, già richiamata dalla relazione . 23.- E tanto in applicazione del seguente principio di diritto supera il controllo di proporzionalità richiesto dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in tema di tutela del diritto fondamentale alla vita, oggetto dell’art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, la decisione di merito che, pure ammessa la violazione di generali obblighi di precauzione in capo a pubbliche autorità, escluda un obbligo risarcitorio in capo a queste ultime per avere ricostruito in fatto quale unica causa della morte di un individuo nella specie, annegato per essere entrato in mare agitato in assenza delle prescritte segnalazioni di pericolo a carico del Comune la sua condotta negligente di assunzione consapevole e volontaria di un rischio grave per la vita. 24.- La gravata sentenza si sottrae quindi alle critiche mossele con il ricorso principale del quale va confermata la valutazione di inammissibilità proposta dalla su trascritta relazione ciò che implica, con tutta evidenza, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 25.- La particolare complessità e la relativa novità delle questioni affrontate in diritto e le peculiarità della vicenda in fatto integrano tuttavia, a convinto avviso del Collegio, un giusto motivo di totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile in ragione del tempo di inizio in primo grado della controversia anno 2001 . 26.- Deve, peraltro e in assenza di discrezionalità in capo al giudicante per tutte, v. Cass. 14 marzo 2014, numero 5955 , trovare applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale - compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità - ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.