Rispettato lo ‘stop’, ripartenza però troppo veloce: automobilista responsabile per l’incidente

Condotta azzardata, quella del conducente. Egli ha abbandonato repentinamente l’incrocio, non avvedendosi dell’arrivo di una vettura, proveniente per giunta da una strada rettilinea. Evidente, quindi, come sia addebitabile esclusivamente a lui lo scontro tra i due veicoli.

‘Stop’ rispettato. Troppo veloce, però, la ripartenza dell’automobile. E ciò rende il conducente responsabile unico per l’impatto con un’altra vettura Cassazione, sentenza n. 14369/16, sezione Terza Civile, depositata il 14 luglio . Prudenza. Sia il Giudice di Pace che i Giudici della Corte d’appello hanno ritenuto evidente la responsabilità dell’uomo che, alla guida della propria vettura, si è fermato allo ‘stop’ ma ha poi scelto di ripartire repentinamente . Questo comportamento azzardato ha provocato, secondo i Giudici, lo scontro con un veicolo – completamente ignorato – proveniente da una strada rettilinea . E tale osservazione è condivisa ora dai Magistrati della Cassazione. Anche per loro, difatti, il conducente, abbandonando repentinamente l’incrocio , ha completamente ignorato le più elementari regole di prudenza , peraltro non accorgendosi del sopraggiungere di una vettura da una strada rettilinea . Legittimo, di conseguenza, ritenere irrilevante l’osservanza del segnale di ‘stop’ e inutile l’accertamento della seconda vettura .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 giugno – 14 luglio 2016, n. 14369 Presidente Amendola – Relatore Carluccio Fatti in causa 1.A.R., quale proprietario dell'autovettura che aveva subito danni materiali in un sinistro con altra autovettura, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano dei 10 febbraio 2012 , che rigettò l'impugnazione avanzata nei confronti della sentenza dei Giudice di pace di rigetto della domanda attorea. Tutte le parti, ritualmente intimate, non si difendono. Ragioni delle decisioni 1.11 Tribunale, rispondendo alle censure avanzate dal R. in appello, ha confermato la decisione di rigetto della domanda attorea, fondata sull'accertamento della sua responsabilità quale causa esclusiva del sinistro, con conseguente esclusione della responsabilità concorrente in via presuntiva dei conducente della vettura antagonista. Riconosciuta l'osservanza del segnale di stop, l'attore è stato ritenuto responsabile per aver abbandonato repentinamente l'incrocio senza l'osservanza delle regole di prudenza, così non accorgendosi del sopraggiungere dell'autovettura antagonista da strada rettilinea. Escluso il rilievo delle contrastanti testimonianze per ricostruire la dinamica dei sinistro, è stata esclusa in concreto la responsabilità della conducente della vettura antagonista, sulla base dei danni materiali riscontrati, la modestia della frenata, lo stato dei luoghi rettilineo della strada di provenienza con conseguente irrilevanza dell'accertamento in concreto della velocità di quest'ultima. 2. La sentenza è censurata con tre motivi strettamente collegati, per vizi motivazionali di omissione, illogicità e contraddittorietà, unitamente a violazione dell'art. 2054 c.c. e degli artt. 140, 141 e 145 cds. Si tratta della prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, già considerate dalla sentenza censurata e, prima, dal giudice di primo grado la frenata della vettura antagonista, i danni materiali, la situazione dei luoghi con incrocio rettilineo , sulla base della quale si nega che vi sia stato accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione dei danni e si predica il mancato accertamento della responsabilità del conducente della vettura antagonista. Invece, come detto, il giudice ha accertato non solo la condotta colposa dell'attore, ma anche la sua esclusiva responsabilità nella causazione dei sinistro, ritenendo ininfluente l'accertamento in concreto della velocità della vettura antagonista sulla base degli elementi istruttori che ne facevano escludere l'incidenza causale. D'altra parte, la prova liberatoria non deve essere necessariamente data in modo diretto, tramite la dimostrazione di aver tenuto un comportamento conforme alle regole, ma può risultare indirettamente dall'accertamento che un altro comportamento sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.