Il giudice di merito può escludere la rilevanza di una prova, giustificando tuttavia la decisione in base a criteri di coerenza

In una causa in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto non può che essere affidata a fatti secondari, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, anche se sprovvisti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla, ove valutati nella loro sintesi.

Con sentenza n. 13282, depositata in cancelleria il 28 giugno 2016, la Suprema Corte ha deciso come segue. Il caso. Il Tribunale Ordinario di Monza, adito con appello proposto da Assicurazioni Generali S.p.a., in totale riforma della decisione del Giudice di Pace di Monza, ha accolto l’impugnazione e rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dal ricorrente, ritenendo che l’attore non aveva fornito prova della effettiva verificazione del sinistro, secondo la dinamica prospettata nell’atto introduttivo secondo cui la bicicletta condotta dal ricorrente era stata urtata da un’autovettura, che non aveva osservato il segnale di stop” posto all’incrocio, proseguendo poi la marcia senza arrestarsi, e che il ciclista caduto in terra, riportando lesioni e fratture, non era stato in grado di identificare. La sentenza d’appello non notificata è dunque stata impugnata per cassazione dagli eredi del ricorrente, con due motivi concernenti vizi per errori di diritto e di fatto. La società assicurativa ha resistito con controricorso. Mancanza di prova del fatto storico. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione dell’art. 283, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 209/2005, in relazione alla scorretta applicazione da parte del Giudice di appello della regola di riparato dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c Secondo la Suprema Corte la censura formulata così è infondata, atteso che il Tribunale ha correttamente individuato la disciplina dell’onere probatorio in materia, statuendo che grava sul danneggiato la prova del fatto storico e cioè dell’accadimento di un sinistro attribuibile ad un veicolo a motore per il quale vi è obbligo di assicurazione, sia pure rimasto ignoto . Il ricorso deve trovare invece accoglimento quanto al secondo motivo con il quale si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c Il Tribunale ha infatti affidato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria sulla mancanza di prova del fatto storico in quanto le dichiarazioni rese dal danneggiato medesimo e riportate da terzi, e verbalizzate dalla Polizia stradale, non permettono comunque di provare l’evento dannoso in sé , ossia che il ciclista era stato costretto ad urtare l’autovettura che non si era fermata nonostante il segnale di stop”. In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e di valutare le prove, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere che egli non sia tenuto ad esplicitare le ragioni per cui la ritenga irrilevante. Tale valutazione probatoria, affinché possa essere oggetto di verifica ab externo , deve tuttavia trovare necessario supporto in argomenti la cui esternazione soddisfi esigenze di relazionalità tra le premesse di fatto e le conseguenze giuridiche affermate, e deve pertanto rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c Ne consegue che in una causa in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto non può che essere affidata a fatti secondari, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, anche se sprovvisti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla, ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro. In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 aprile – 28 giugno 2016, n. 13282 Presidente Travaglino – Relatore Olivieri Svolgimento del processo Il Tribunale Ordinario di Monza, adito con appello proposto da Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata dalla Consap-FGVS, con sentenza 23.9.2011 n. 2383, in totale riforma della decisione del Giudice di Pace di Monza, ha accolto la impugnazione e rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da N.C. , ritenendo che l’attore non aveva fornito prova della effettiva verificazione del sinistro, secondo la dinamica prospettata nell’atto introduttivo secondo cui la bicicletta condotta dal N. era stata urtata da una autovettura, che non aveva osservato il segnale di STOP posto all’incrocio proseguendo poi la marcia senza arrestarsi, e che il ciclista caduto in terra riportando lesioni e fratture, non era stato in grado di identificare. La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione da N.J. e N.K. , n.q. di eredi di N.C. , con due motivi concernenti vizi per errori di diritto e di fatto. Ha resistito con controricorso la società assicurativa. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione dell’art. 283 co 1, lett. a del Dlgs n. 209/2005, in relazione - a quanto sembra doversi evincere dalla esposizione del motivo - alla scorretta applicazione da parte del Giudice di appello della regola di riparato dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c Così formulata la censura è infondata atteso che il Tribunale ha correttamente individuato la disciplina dell’onere probatorio in materia, statuendo che grava sul danneggiato la prova del fatto storico e cioè dell’accadimento di un sinistro attribuibile ad un veicolo a motore o natante per il quale vi è obbligo di assicurazione, sia pure rimasto ignoto. È affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che, nella ipotesi di cui all’art. 19, primo comma, lett. a , della legge 24 dicembre 1969, n. 990, poi riprodotta integralmente nell’art. 283 co 1, lett. a del Dlgs 7.9.2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private, spetta a chi agisce in giudizio nei confronti della impresa designata dalla Consap-FGVS fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto, individuati alla lett. a della norma sopra indicata 1 in una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico 2 nelle circostanze che hanno nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001 id. Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005 id. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011 id. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014 . La definizione dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento contenuta nella indicata norma risulta del tutto coerente con la specificità della peculiare ipotesi disciplinata dalla legge che, avuto riguardo alla obiettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, acconsente all’assolvimento dell’onere probatorio anche attraverso meri elementi indiziari che consentano di pervenire anche indirettamente alla prova dei fatti indicati, come ad esempio, in mancanza di testi, attraverso la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente come riferita dall’attore, o descritta nella querela contro ignoti che non costituisce obbligo, né condizione di proponibilità della domanda risarcitoria Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014 eventualmente presentata dal danneggiato e che costituisce anch’essa elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell’accertamento del diritto cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007 id. Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012 , pur non valendo in se stessa, al pari della dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20066 del 02/09/2013 . A tali principi si è attenuto il Tribunale, nel ripartire l’onere della prova, laddove valutando nel merito il complesso indiziario, ha ritenuto non raggiunta la prova della esistenza del fatto storico dello scontro tra ciclista ed autovettura. Il ricorso deve trovare invece accoglimento quanto al secondo motivo con il quale si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c Il Tribunale infatti ha affidato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria sulla mancanza di prova del fatto storico in quanto le dichiarazioni rese dal danneggiato medesimo e riportate da terzi, e verbalizzate dalla Polizia stradale, non permettono comunque di provare l’evento dannoso in sé ossia che il ciclista era stato costretto ad urtare l’autovettura che non si era fermata nonostante il segnale di STOP. Come esattamente evidenziato dalle ricorrenti il Giudice di merito ha omesso del tutto di prendere in considerazione gli altri elementi indiziari acquisiti nel corso del giudizio di merito ed in particolare - le risultanze del verbale redatto dalla PG relativamente ai danni riportati alla bici forcella anteriore piegata canotto di sterzo piegato telaio ricorso pag. 18 quantificati in un ammontare di oltre Euro 6.000,00 ricorso pag. 10 - la dichiarazione del teste Biffi intervenuto successivamente a soccorrere il N. che riferisce di ricordare che la bici era danneggiata e che i danni alla bici erano abbastanza gravi e forse non giustificati da una semplice caduta del conducente ricorso pag. 18 - la relazione medico-legale espletata in primo grado da cui risulta il giudizio espresso dal CTU di compatibilità causale delle lesioni riportate dal ciclista con la dinamica del sinistro dallo stesso descritta. Orbene in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni cfr. Corte Cass. sez. lav. 15.7.2009 n. 16499 . Tale valutazione probatoria - che attiene al merito ed è insindacabile dal Giudice di legittimità ove esente da vizi logici - affinché possa essere oggetto di verifica ab externo , deve tuttavia trovare necessario supporto in argomenti la cui esternazione - nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum - soddisfi alla esigenza di relazionabilità tra le premesse di fatto e le conseguenze giuridiche affermate, e deve rispondere, pertanto, ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 co I n. 5 c.p.c. con riferimento ai principi di completezza, di causalità logica secondo lo schema induttivo-deduttivo e di non contraddizione cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 2357 del 07/02/2004 id. Sez. L, Sentenza n. 7846 del 04/04/2006 id. Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 id. Sez. 1, Sentenza n. 24679 del 04/11/2013 . Ne consegue che in una causa, quale quella oggetto del presente giudizio, in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto, come definiti nello schema legale dell’art. 283 co 1 lett. a TU n. 209/2005, non può che essere affidata a fatti secondari e dunque ad una valutazione del complesso indiziario offerto, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il Giudice di merito si sia limitato a trascurare o negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 6556 del 10/06/1995 Sez. 5, Sentenza n. 13819 del 18/09/2003 id. Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005 id. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012 . In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al secondo motivo, infondato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra sezione del Tribunale Ordinario di Monza che provvederà ad emendare il vizio logico riscontrato, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso, quanto al secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Ordinario di Monza perché provveda ad emendare il vizio logico riscontrato, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.