Se non dimostrano l'esclusiva responsabilità dell'altro, sia il proprietario che il conduttore sono tenuti a risarcire il terzo

Corretta l'attribuzione della responsabilità sia in capo al conduttore che in capo al proprietario allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma ed esclusiva del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza o custodia su di lui gravante.

In questo senso si è espressa la Terza sezione Civile nella sentenza n. 11815, depositata il 9 giugno 2016. Il fatto. É una vicenda di danni da infiltrazioni quella che è giunta questa volta all'attenzione della Terza Sezione. Due attività commerciali i cui locali avevano subito danni avevano infatti agito in giudizio contro il locatore dell'appartamento soprastante per ottenere il risarcimento dei danni sia ai locali che alle cose contenute negli stessi. Mentre nel giudizio di primo grado al risarcimento dei danni erano stati condannati il locatore soprastante e la società che aveva eseguito la revisione della caldaia nell'appartamento ed in entrambi i casi le relative assicurazioni erano state condannate a tener loro indenni degli effetti della sentenza , la Corte d'Appello aveva ritenuto responsabili il locatore e la proprietà dell'appartamento soprastante i locali danneggiati, dichiarando al contempo inammissibile la domanda di manleva proposta dal locatore nei confronti della propria assicurazione. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal proprietario dell'appartamento, mentre il locatore ha proposto a sua volta ricorso incidentale. Il principio di estensione automatica della domanda. Anzitutto viene rigettato il motivo di ricorso relativo alla supposta tardività ed irritualità della condanna nei confronti del proprietario, terzo chiamato. La Terza Sezione ha infatti ritenuto che, correttamente, la Corte d'appello avesse ritenuto operante il principio di estensione automatica, ovvero il principio per cui nel caso di chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, terzo di cui si affermi la responsabilità esclusiva, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non da luogo a diverse obbligazioni risarcitorie . La ripartizione della responsabilità tra proprietario e conduttore verso i terzi. Sulla base degli elementi di fatto emersi nel giudizio la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione comparativa, tra le diverse condotte tenute dai vari soggetti coinvolti nell'evento, compiuta dalla Corte d'appello. Sono state ritenute causalmente rilevanti, infatti, sia la condotta della locatrice che quella tenuta dal conduttore. Quanto alla locatrice, per aver dotato il proprio immobile di un impianto idraulico difettoso e, inoltre, per non aver eliminato il difetto anteriormente alla locazione. Quanto al conduttore, per non aver provveduto a richiudere la valvola di reintegro della caldaia dopo averla utilizzata e per non aver avvertito la proprietà dei vizi dell'impianto idraulico, vizi che erano stati segnalati dal tecnico che aveva revisionato l'impianto. Quest'ultimo, essendo stato solo incaricato della revisione annuale, senza dunque alcun incarico di verifica della funzionalità dell'intero impianto idraulico, non aveva alcun obbligo in tal senso, e in ogni caso si era attivato nel segnalare al conduttore dell'immobile alcune problematiche riscontrate. La Terza Sezione ha poi ricordato ancora una volta i principi che regolano in tema di responsabilità ex artt. 2051, 2053 c.c In particolare a al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione b grava sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile che sono acquisiti alla sua disponibilità, con facoltà e obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri É fatta salva l'eventuale rivalsa del locatore, nel rapporto interno, contro il conduttore che non l'abbia avvertito della situazione di pericolo. Nel caso in cui, poi, né il proprietario e nè il conduttore abbiano dimostrato che la causa autonoma ed esclusiva del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere sullo stesso incombente, la responsabilità non potrà che essere solidale. Esattamente come nel caso di specie, in cui il danno si è verificato in conseguenza sia di un difetto di costruzione di un impianto conglobato nelle strutture murarie e sia di una non corretta utilizzazione di esso caldaia nella disponibilità esclusiva del conduttore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 aprile – 9 giugno 2016, n. 11815 Presidente Chiarini – Relatore Tatangelo Fatti e svolgimento del processo B.L. titolare dell’impresa individuale Ambienti e R.R. titolare dell’impresa individuale Vanity agirono in giudizio nei confronti di M.V. per ottenere il risarcimento dei danni che, in conseguenza dell’allagamento di un appartamento da quest’ultimo condotto in locazione, avevano subito i sottostanti locali commerciali, che a loro volta esse attrici conducevano in locazione, e le cose ivi contenute. Il convenuto chiamò in giudizio la Paradiso S.p.A., proprietaria e locatrice dell’appartamento, nonché la propria assicuratrice della responsabilità civile, SAI S.p.A. poi divenuta Fondiaria Sai S.p.A. . La Paradiso S.p.A. chiamò a sua volta in causa C.F. , titolare dell’impresa individuale Termoidraulica, che aveva eseguito la revisione della caldaia dell’appartamento. Il C. , infine, chiamò in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile, La Previdente S.p.A. poi divenuta Milano Assicurazioni S.p.A. . Le domande delle attrici furono accolte dal Tribunale di Massa nei soli confronti del M. e del C. , con contestuale condanna delle assicuratrici da questi chiamate in causa SAI e Milano S.p.A. a tenerli indenni degli effetti della sentenza. La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la responsabilità del C. , ha invece condannato la Paradiso S.p.A. e M.V. , in solido, al risarcimento dei danni in favore delle attrici rispettivamente per Euro 32.900,00 e per C 14.000,00 , e ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di manleva proposta dal M. nei confronti della Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A Ricorre Paradiso S.p.A., sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso M.V. che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi , C.F. e Milano Assicurazioni S.p.A Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.comma la ricorrente Paradiso S.p.A., il controricorrente e ricorrente in via incidentale M. e il controricorrente C. . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli artt. 269, 163 comma III n. 4, 164 e 183 c.p.comma in relazione all’art. 360 n. 3, per avere la sentenza impugnata della Corte d’appello di Genova accolto la domanda risarcitoria nei confronti della società ricorrente, tardivamente ed irritualmente proposta . Il motivo è infondato. Come emerge dallo stesso ricorso, il convenuto M. ha chiamato in giudizio la Paradiso S.p.A. in primo luogo perché essa fosse dichiarata terza esclusiva responsabile dei danni lamentati dalle attrici, con specifico riguardo alle domande da queste ultime proposte, e quindi necessariamente sulla base del medesimo titolo da esse fatto valere oltre che per ottenere eventuale manleva in caso di propria condanna, in base a titolo diverso da quello fatto valere dalle attrici . La corte di appello ha dunque implicitamente, ma inequivocabilmente, e del tutto correttamente ritenuto che le domande delle attrici dovessero intendersi automaticamente estese alla società chiamata in causa, applicando il principio di diritto per cui nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di esclusivo responsabile o di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio giurisprudenza costante di questa Corte ex multis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010, Rv. 611932 Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013, Rv. 625380 Sez. 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015, Rv. 637784 in precedenza, cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 28/03/2003, Rv. 561571 Sez. 3, Sentenza n. 15563 del 11/08/2004, Rv. 576497 . Operando il principio di estensione automatica, la dedotta tardività dell’estensione espressa alla chiamata in causa delle domande originariamente proposte risulta evidentemente del tutto irrilevante. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omissione assoluta di esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quale le clausole contrattuali di assunzione di responsabilità dal parte del convenuto M. nei confronti della società Paradiso locatrice relativamente alle condizioni dell’immobile locato . Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.comma con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. omissione di pronuncia sull’appello incidentale proposto da Paradiso . Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.comma con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. omissione di pronuncia sull’appello incidentale proposto da Paradiso . Con i motivi di ricorso in esame la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa non ha accolto l’appello incidentale da essa proposto per ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità del M. nella causazione dei danni lamentati dalle attrici. Tali motivi sono inammissibili, in conseguenza dell’evidente inammissibilità certamente rilevabile anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. cfr. ad es. Cass., Sez. L, Sentenza n. 12141 del 24/11/1995, Rv. 494783 Sez. L, Sentenza n. 1331 del 09/02/1998, Rv. 512409 Sez. 5, Sentenza n. 11111 del 16/07/2003, Rv. 565117 Sez. 2, Sentenza n. 7258 del 12/05/2003, Rv. 562916 Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724 Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014, Rv. 633287 dello stesso motivo di appello incidentale in relazione al quale anche contraddittoriamente, in verità, sul piano logico da una parte si censura il preteso rigetto, assumendo l’omesso esame di un fatto decisivo, e dall’altra parte si lamenta omessa pronunzia. In primo grado, le domande proposte contro la Paradiso S.p.A. sia dalle attrici che dal convenuto M. risultano tutte rigettate, mentre la domanda da questa proposta nei confronti del C. certamente da qualificarsi come chiamata del terzo responsabile risulta accolta. Non risulta proposta dalla Paradiso S.p.A alcuna domanda, in via riconvenzionale, nei confronti del M. . Paradiso S.p.A. va ritenuta dunque integralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, e di certo risulta integralmente vittoriosa nei rapporti con il M. , convenuto in via principale e attore con riguardo alla chiamata in giudizio di Paradiso S.p.A Quest’ultima era di conseguenza priva di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado allo scopo di ottenerne la riforma nel senso di una dichiarazione di esclusiva responsabilità del M. per i danni subiti dalle attrici con esclusione quindi della responsabilità del C. , riforma dalla quale non avrebbe tratto alcun concreto beneficio, e che anzi si sarebbe addirittura posta in contrasto con la domanda da essa stessa avanzata contro il C. , chiamato in giudizio quale responsabile dei danni. 3. Con il Quinto motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.comma per omesso esame di fatti decisivi nel rapporto società Paradiso/Termoidraulica violazione dell’art. 1375 c.comma con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.comma . Con il sesto motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.comma per violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame dei fatti decisivi relativi alla prevalenza nella causazione del danno, dei comportamenti di M. e Termoidraulica violazione degli artt. 1223, 2043, 2055, 2056 c.c. . Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.comma in riferimento agli artt. 1575-1577 e/o 2043 e 1341 2 comma c.comma per erronea applicazione di norma di diritto ed omesso esame di fatti decisivi relativi alla esclusiva o del tutto prevalente responsabilità di S.p.A. Paradiso nella causazione del danno e per violazione di obblighi contrattuali. Il tutto in riferimento sia alla palese inidoneità del tubo flessibile di collegamento della caldaia con il tubo di scarico dell’acqua a muro sia alla errata in quanto troppo piccola -dimensione dello stesso rispetto al foro di entrata sia per assenza di blocco nel punto di innesto di tale tubo in quello di scarico . Il quinto e il sesto motivo del ricorso principale ed il terzo del ricorso incidentale sono connessi, avendo ad oggetto l’individuazione dei soggetti responsabili dei danni subiti dalle attrici, che secondo la società ricorrente in via principale sarebbero il M. e/o il C. , e secondo il ricorrente in via incidentale sarebbero invece la Paradiso S.p.A. e/o lo stesso C. . I suddetti motivi possono quindi esaminarsi congiuntamente. Essi sono tutti infondati. In relazione al dedotto omesso esame di fatti decisivi, va premesso che, essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012, nella specie è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato, genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054 conf. Cass. 27 novembre 2014 n. 25216 9 luglio 2015 n. 14324 la riformulazione della disposizione va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui a l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile b il nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n. 5 , c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia c l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie d la parte ricorrente dovrà indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, co. 1, n. 6 , e all’art. 369, co. 2, n. 4 , c.p.comma il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando nel quadro processuale tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso . Nella pronunzia impugnata è certamente ravvisabile adeguata motivazione in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili per i danni subiti dalle attrici, anche in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti tra la Paradiso S.p.A. e la ditta Termoidraulica di F.C. , da una parte, e tra la medesima Paradiso S.p.A. ed il M. , dall’altra. Non vi è dubbio d’altronde che i fatti storici rilevanti siano stati presi in considerazione e non sussistano vizi motivazionali di rilievo costituzionale . La corte di merito ha accertato, in fatto, che il danno si era verificato sia per la non corretta realizzazione dell’impianto idraulico ed in particolare per la inidoneità del collegamento della caldaia con il tubo di scarico dell’acqua a muro , sia per la negligente utilizzazione della caldaia ed in particolare, per l’omessa chiusura dopo l’uso, da parte del conduttore M. , della valvola di reintegro, operazione facile e doverosa , e che i vizi dell’impianto idraulico erano stati segnalati al medesimo dal tecnico C. che aveva provveduto ad effettuare il controllo annuale della caldaia stessa, su incarico dalla società proprietaria dell’immobile. Sulla base di tali incensurabili accertamenti di fatto, ha correttamente effettuato la valutazione comparativa delle condotte dei soggetti coinvolti, ed ha ritenuto causalmente rilevanti sia quelle della locatrice Paradiso S.p.A. sotto il profilo commissivo, per avere dotato il proprio immobile di un impianto idraulico difettoso e comunque, sotto il profilo omissivo, per non avere eliminato i relativi difetti, prima di concederlo in locazione al M. , sia quelle del conduttore M. sotto il profilo omissivo, per non avere provveduto a richiudere la valvola di reintegro della caldaia dopo averla utilizzata operazione peraltro facile e doverosa e per non avere avvisato il locatore dei vizi dell’impianto idraulico segnalatigli dal C. . Non ha invece ritenuto causalmente rilevante la condotta del C. , incaricato esclusivamente di effettuare la revisione annuale della caldaia senza alcun obbligo contrattuale di verificare anche la funzionalità dell’intero impianto idraulico avendo ritenuto sufficiente da parte sua, sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1375 c.c., la segnalazione al conduttore dell’immobile delle problematiche dell’impianto comunque riscontrate, anche in considerazione delle rassicurazioni da questi fornite in ordine alla sua diretta attivazione ai fini della loro risoluzione. In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di principi di diritto già ripetutamente affermati in materia da questa Corte, e che vanno ribaditi e precisati come segue. Ed infatti, poiché la responsabilità prevista dagli artt. 2051 e 2053 c.comma implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, salva l’eventuale rivalsa del locatore, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertirlo della situazione di pericolo rivalsa nella specie peraltro non oggetto di specifica domanda in tal senso, si vedano, ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015, Rv. 637554 Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010, Rv. 613244 Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 30/01/2006, Rv. 591330 Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 03/08/2005, Rv. 583117 Sez. 3, Sentenza n. 4737 del 30/03/2001, Rv. 545368 Sez. 3, Sentenza n. 782 del 19/01/2001, Rv. 543362 Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 29/05/1996, Rv. 497879 Sez. 3, Sentenza n. 7578 del 11/07/1995, Rv. 493233 Sez. U, Sentenza n. 12019 del 11/11/1991, Rv. 474580 . La responsabilità si configura poi a carico sia del proprietario che del conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma ed esclusiva del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza o custodia su di lui gravante in tal senso, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 12/11/2009, Rv. 610052 , ovvero allorché, come nella specie, il danno si sia verificato in conseguenza sia di un difetto di costruzione di un impianto conglobato nelle strutture murarie segnatamente, nella specie, l’impianto idraulico, realizzato dal proprietario locatore in modo inadeguato , sia di una non corretta utilizzazione di esso e/o dei suoi accessori nella disponibilità esclusiva del conduttore segnatamente, nella specie, della caldaia da parte di quest’ultimo. Per quanto riguarda la posizione del tecnico incaricato della revisione della caldaia, va infine condivisa la valutazione della corte di merito, che ha escluso la sua violazione dell’obbligo di corretta esecuzione della prestazione contrattuale ai sensi dell’art. 1375 c.c., in quanto la segnalazione del vizio dell’impianto idraulico comunque riscontrato, sebbene non oggetto dell’incarico ricevuto effettuata al conduttore presente in loco, il quale aveva dichiarato che si sarebbe attivato per porvi rimedio, tenuto anche conto del dovere di quest’ultimo di riferire direttamente al locatore di ogni potenziale situazione di pericolo determinatasi nell’immobile locato in ordine al quale si vedano le già citate Cass., Sez. U, n. 12019 del 1991 Sez. 3, n. 4994 del 1996, e Sez. 3, n. 4737 del 2001 , deve certamente ritenersi conforme a buona fede, in considerazione della natura dei relativi obblighi nell’esecuzione del contratto, il cui adempimento è esigibile nei limiti in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a carico delle parte cui sono imposti e non impongano sforzi o costi sproporzionati al risultato si vedano in proposito, ex multis, ad es., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010 la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere , trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico in senso conforme Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 04/03/2003 Sez. 3, Sentenza n. 14605 del 30/07/2004, Rv. 575710 Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586187 . La pronunzia impugnata si sottrae dunque certamente alle censure avanzate dai ricorrenti, sia sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, sia sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto da M.V. si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.comma in riferimento all’art. 1460 c.comma 2 comma artt. 1175 1362 1366 1367 1375 c.comma ed in riferimento all’art. 1901 2 comma c.comma per non avere la Corte di Genova applicato alla fattispecie di cui all’art. 1901 comma comma il disposto del 2 comma dell’art. 1460 comma comma essendo il rifiuto di pagamento da parte di S.p.A. Fondiaria-Sai contrario alla buona fede . Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in riferimento all’art. 271 c.o.comma stante l’asserita inammissibilità della domanda di manleva proposta da M.V. nei confronti di S.p.A. Fondiaria Sai Assicurazioni nel procedimento n. 304/99 parte attrice ditta Ambienti di B.L. in quanto tardiva ex artt. 269 2 comma 106 e 167 c.p.comma non avendo il M. chiesto in comparsa di risposta autorizzazione e termine per chiamare in causa e manleva S.p.A. Fondiaria Sai. Il tutto nonostante la tardiva costituzione in giudizio di S.p.A. Fondiaria Sai, con conseguente decadenza dal diritto di eccepire la tardività della chiamata . Con tali motivi, il ricorrente M. censura la pronunzia impugnata nella parte in cui ha respinto la propria domanda di manleva nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A., sua assicuratrice della responsabilità civile domanda dichiarata tardivamente proposta in relazione all’azione della ditta Ambienti di L.B. e rigettata per inoperatività della garanzia, a causa del tardivo pagamento del premio, avvenuto solo il giorno dopo il sinistro, in relazione a quella della ditta Vanity di R.R. . I suddetti motivi, in quanto connessi, possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Risulta in proposito assorbente il rilievo di infondatezza delle censure del ricorrente in ordine alla ritenuta inoperatività della garanzia assicurativa, sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., a causa del mancato tempestivo pagamento del premio, avvenuto solo il giorno dopo che si era verificato il sinistro, senza previa denunzia dello stesso e ciò è a dirsi anche con riguardo alla garanzia relativa alla domanda della B. , con conseguente inammissibilità del secondo motivo di ricorso, per difetto di interesse . Va infatti condivisa in proposito l’affermazione, contenuta nella pronunzia impugnata, dell’irrilevanza di una pretesa prassi dell’agente di consentire il ritardato pagamento del premio prassi che peraltro non risulta neanche provata . Una siffatta tolleranza avrebbe potuto avere eventualmente rilievo solo se riconducibile direttamente alla compagnia assicuratrice cui non sono invece opponibili le eventuali prassi instaurate dall’agente in deroga al contratto e senza autorizzazione , e solo se a questa fosse stato reso preventivamente noto il sinistro nelle more avvenuto, di modo che la ricezione del pagamento tardivo avesse potuto essere interpretata come implicita rinunzia da parte della stessa compagnia alla sospensione della garanzia e il suo rifiuto di prestarla avesse quindi potuto essere ritenuto contrario a buona fede. Secondo i principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e correttamente applicati dai giudici di merito nella fattispecie, infatti, la sospensione dell’assicurazione che secondo l’art. 1901, comma 2 c.c., deriva dal mancato pagamento dei successivi premi entro quindici giorni dalla loro scadenza è stabilita a tutela dell’interesse individuale dell’assicuratore e costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione d’inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c Di conseguenza, in applicazione del secondo comma di tale ultima norma, deve negarsi a quest’ultimo la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa, ove ciò sia contrario a buona fede, come si verifica nel caso in cui egli abbia manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione. Tale rinunzia, sempre possibile anche in via tacita, per comportamenti concludenti, in quanto attinente ad un diritto disponibile, per poter essere configurata richiede però una condotta implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa rispetto alla applicazione delle clausole contrattuali a sé favorevoli. Essa quindi non può essere desunta solo dall’avere accettato il tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca, in guanto attinente ad uno specifico diritto dello stesso assicuratore, avente l’unico effetto di far cessare la sospensione dell’assicurazione, ma richiede una chiara ricognizione del diritto all’indennizzo, ovvero l’accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del prearesso verificarsi del sinistro in tal senso, si vedano Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 09/02/1987, Rv. 450829 Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 22/03/1990, Rv. 466115 Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000, Rv. 542396 Sez. 3, Sentenza n. 27132 del 19/12/2006, Rv. 595317 Sez. 3, Sentenza n. 16394 del 14/07/2009, Rv. 609140 Sez. 3, Sentenza n. 14065 del 11/06/2010, Rv. 613607 in senso analogo, con riguardo alla assicurazione R.C.A., cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9554 del 01/07/2002, Rv. 555490 conf. Sez. 3, Sentenza n. 11542 del 02/08/2002, Rv. 556554 Sez. 3, Sentenza n. 16952 del 11/11/2003, Rv. 568070 Sez. 2, Sentenza n. 723 del 16/01/2008, Rv. 601273 Sez. 6 2, Ordinanza n. 21571 del 30/11/2012, Rv. 624407 Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 14/03/2014, Rv. 630617 sull’inopponibilità all’assicuratore delle eventuali prassi in deroga al contratto instaurate dall’agente, senza autorizzazione, si veda, in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 09/02/1998, Rv. 512400 . 6. Sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenza e delle peculiarità delle circostanze di fatto esaminate. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente in via principale, sia da parte del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.