Il danno da mancata informazione del medico è ontologicamente diverso dal danno alla salute

L'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, e costituisce autonoma fonte di responsabilità.

In questo senso si è espressa la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 10414, depositata il 20 maggio 2016. Il caso. Soffrendo di cefalee sin da bambina, una donna si rivolse ad un noto specialista, che consigliò un intervento chirurgico, con l'obiettivo di risolvere con altissima probabilità la sua patologia. L'intervento, tecnicamente riuscito senza errori, non solo non aveva guarito la donna, ma aveva addirittura aggravato la situazione. Creando problemi prima dell'intervento assolutamente inesistenti di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e sintomi depressivi. La donna, ritenendo inadeguata la scelta del professore e prospettando altresì una lesione del diritto alla completa ed adeguata informazione sui rischi dell'intervento, agì in giudizio nei confronti del medico e della casa di cura per il risarcimento dei danni subiti. Insieme alla moglie agirono anche i congiunti della donna chiedendo il risarcimento dei propri danni non patrimoniali patiti. Il Tribunale accolse la domanda della donna, ritenendo responsabili in solido il medico e la casa di cura, motivando che, seppur eseguito correttamente, l'intervento non era adeguato rispetto alle condizioni della donna, che, tra l'altro, non era nemmeno stata informata dei possibili e peraltro verificatisi, nel caso concreto rischi. Respinse invece la domanda risarcitoria avanzata dal marito e dalla figlia. Nel successivo giudizio d'appello la sentenza venne confermata. I danneggiati hanno quindi svolto ricorso in Cassazione, cui hanno resistito con controricorsi autonomi il medico e la casa di cura. Anche l'intervento risultato risolutivo è fonte di responsabilità in caso di mancata acquisizione del consenso informato. La Cassazione accoglie il ricorso valutando come errata in quanto contraddittoria la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello la quale da un lato ha affermato la donna non sia stata debitamente informata, e dall'altro lato ha concluso per l'insussistenza di danni non patrimoniali patiti dalla donna che non siano stati già ricompresi e valutati nella quantificazione operata dal CTU per ciò che concerne il danno permanente. La Terza Sezione ricorda, infatti, il principio consolidato cfr. Cass. n. 12205/2015 secondo cui in tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse 'ex ante' necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato 'ex post' integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento”. D'altra parte, prosegue la sentenza in commento, l'acquisizione del consenso informato del paziente costituisce evidentemente una prestazione differente rispetto all'intervento terapeutico, di talchè l'errata esecuzione di quest'ultimo da luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi”. Ora toccherà nuovamente alla Corte d'Appello decidere in conformità.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 20 maggio 2016, 10414 Presidente Petti – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nel dicembre del 2002, Anna N. , B.S. e M. convennero in giudizio il prof. Bo. e la casa di cura Piacenza s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai postumi di un intervento chirurgico. Espose l’attrice che nel 1993, a causa delle crisi di cefalee di cui soffriva sin da quando era bambina, si era rivolta al Bo. , noto specialista in materia di cefalee, che gli aveva consigliato un intervento chirurgico di settoetmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado con l’obiettivo di risolvere con altissima probabilità la sua patologia. Ma l’intervento, eseguito presso la casa di cura Piacenza, non solo non aveva guarito la N. ma anzi aveva aggravato la situazione, creando problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e sintomi depressivi, fenomeni del tutto inesistenti prima e neanche eliminati a seguito delle numerose e lunghe cure cui si era sottoposta la paziente su indicazione del Bo. . Pertanto, ritenuta inadeguata la scelta del trattamento chirurgico posto in essere dal sanitario, fortemente aggressivo tanto da aver comportato l’asportazione di strutture anatomiche integre, e prospettata una lesione del diritto della paziente alla completa ed adeguata informazione sui rischi dell’intervento subito, l’attrice chiese la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti danni non patrimoniali patiti da lei e dai propri congiunti marito e figlia per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, danni che venivano ricondotti a svariate tipologie quali danno biologico, morale, esistenziale, estetico, alla vita di relazione, alla libertà personale, alla salute. Si costituirono in giudizio i convenuti per resistere e chiedere il rigetto delle avverse pretese ritenute infondate sull’ an e sul quantum . Su richiesta del Bo. veniva esteso il contraddittorio alla RAS Assicurazioni, indicata quale compagnia della casa di cura contrattualmente obbligata anche alla copertura della responsabilità civile dei medici operanti nella struttura. Tuttavia nessuno si costituì per la terza chiamata. Il Tribunale di Piacenza con la sentenza numero 687/2009, accolse la domanda attorea ritenendo che ancorché l’intervento fosse stato eseguito senza errori la terapia chirurgica non era adeguata rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente che, tra l’altro, non era stata neanche compiutamente informata dei rischi cui sarebbe andata incontro. Pertanto ritenne responsabili in solido sia il Bo. che la Casa di Cura riconoscendo sussistenti in capo alla N. i danni accertati a mezzo di c.t.u. pari a 18% di danno biologico, oltre sei mesi di invalidità temporanea 50% e sei mesi di invalidità temporanea al 25% giudicandoli esaustivi e comprensivi della sofferenza morale patita dalla danneggiata e di ogni altro profilo di danno non patrimoniale dedotto in atto. Provvedeva quindi alla relativa liquidazione sulla base delle cosiddette tabelle di Milano, con interessi sul capitale computati a decorrere da una data intermedia tra il fatto e la sentenza. Rigettava la domanda risarcitoria proposta dai congiunti B.S. e M. in quanto infondata, così come la domanda di manleva avanzata dal Bo. nei confronti della Ras. 2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2506 del 16 dicembre 2014. 3. Avverso tale decisione, N.A. , B.S. e M. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria. 3.1 Resistono con controricorso autonomi, il Bo. e la Casa di Cura Piacenza. Il Bo. ha depositato memoria. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei danni da invalidità permanente ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. . Lamentano che i giudici del merito avrebbero negato l’esistenza del danno morale al di fuori ed oltre il danno biologico, ritenendolo ricompreso nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che il giudice di primo grado avrebbe adottato per la liquidazione dei danni patiti dalla N. . E che a tale conclusione sarebbero pervenuti interpretando in maniera fuorviante ed errata la nota sentenza di questa Corte la numero 26972/2008. Il motivo è infondato. È principio di questa Corte che il danno biologico cioè la lesione della salute , quello morale cioè la sofferenza interiore e quello dinamico-relazionale altrimenti definibile esistenziale , e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti. I giudici del merito in linea con tale principio hanno liquidato sia il danno biologico sia quello morale perché nella valutazione della percentuale di invalidità permanente effettuata dal ctu è stato esplicitato che nella percentuale assegnatale del 18% dovevano dirsi ricompresi tutti i postumi di natura fisica e latamente psichica derivanti dall’inappropriato trattamento chirurgico subito. 4.2. Con il secondo motivo, denunciano il danno da mancanza dell’informazione da parte del medico è mancanza del consenso da parte della signora N. . I ricorrenti sostengono che sono errate le sentenze del merito laddove non ravvisano come autonoma e distinta voce di risarcimento la mancanza di informazione e di consenso informato della N. assumendo che la mancanza del consenso informato costituisca di per sé un danno nei confronti della paziente che deve essere di risarcito in maniera autonoma ed a prescindere dal danno alla salute e dagli altri danni ad esso connessi. Il motivo è fondato. È principio consolidato di questa Corte che in tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, ex ante , necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, ex post , integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento Cass. n. 12205/2015 . Infatti in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’ id quod plerumque accidit , in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo Cass. n. 27751/2013 . L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi. Cass. n. 2854/2015 . Nel caso di specie la motivazione della corte d’appello è contraddittoria ed ha violato i principi sopra espressi nella parte in cui prima afferma che la N. non è stata debitamente informata e poi ha tratto la conclusione che sebbene l’inadempimento del sanitario si sia caratterizzato nel caso specifico per negligenza, imprudenza o imperizia sia nella scelta della terapia chirurgica effettuata che nell’omissione di adeguata preventiva informazione della paziente e sui rischi del trattamento, non sussistono profili di danno non patrimoniale che la N. abbia patito che non siano stati già ricompresi e valutati nella quantificazione in misura percentuale del 18% del danno permanente riscontrato in sede di c.t.u. e fatto proprio dal giudice di primo grado. 4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata liquidazione dei danni a B.S. e M. , rispettivamente marito e figlia della signora N. . Lamentano col suddetto motivo l’iniquità della sentenza di merito per aver negato il risarcimento al marito della ricorrente e alla figlia, titolari di diritti costituzionalmente garantiti, in quanto costretti a subire le ingiuste conseguenze derivanti dall’inqualificabile comportamento del medico sulla persona a loro più cara, comprensibilmente stressata, delusa e incattivita da tutto tale patire. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha rigettato il motivo di gravame rilevando che il danno lamentato non sia stato provato. Infatti non sono state date indicazioni specifiche su quali in concreto sarebbero state le modifiche peggiorative della loro condizione soggettiva anche riferimento al rapporto coniugale filiale che rispettivamente li lega alla ricorrente. La Corte d’Appello infatti ha affermato che in sede istruttoria i familiari della N. non hanno neanche offerto di provare il danno da loro solo apoditticamente lamentato. 4.4. Con il quarto motivo lamentano la liquidazione dell’interessi. Si dolgono i ricorrenti che le sentenze di merito errano visibilmente anche nella liquidazione dell’interessi legali inspiegabilmente fatti decorrere dalla data intermedia rispetto alla data dell’intervento chirurgico da cui invece dovrebbero decorrere correttamente. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. 5. Pertanto la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche in merito alle spese di questo giudizio. P.Q.M. la Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione che deciderà anche in merito alle spese di questo giudizio.