Investimento in fumo: responsabilità esclusiva dell’intermediario per mancata acquisizione degli obiettivi di rischio del cliente

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.

Un concorso di colpa dell’investitore può ravvisarsi nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza in quanto investitore qualificato del complesso iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nei compimento dell’attività di investimento. Con la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9892, il S.C. ritorna sul tema della responsabilità dell’intermediario finanziario nel caso di violazione della normativa di settore in punto di investimenti e per l’acquisto di strumenti finanziari precisando che non può configurarsi un concorso di colpa dell’investitore nel caso di operazioni ad elevato rischio qualora lo stesso investitore non abbia fornito le informazioni relative al proprio profilo di rischio. Il caso. La vicenda decisa dal S.C. prende le mosse dall’azione avviata dal cliente di una banca che ha visto ridurre quasi a zero il valore del proprio investimento in strumenti finanziari rivelatisi, in seguito, tutt’altro che sicuri. La domanda viene rigettata in primo grado e parzialmente accolta in appello, ma riconoscendo un concorso di colpa dell’investitore che non avrebbe fornito alla banca le informazioni relative al proprio profilo di rischio ed ai propri obiettivi. Il S.C., accogliendo il ricorso dell’investitore, precisa, nel senso della massima in commento, che non può ravvisarsi un concorso di colpa dell’investitore per non aver informato la banca dei propri obiettivi di rischio, essendo, invece, tale profilo da acquisirsi da parte della banca che, in difetto di tale acquisizione, non avrebbe dovuto porre in essere le operazioni contestate. Quale informazione per l’investitore a carico della banca. Secondo la normativa di settore in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. In particolare, non va a qualificare la figura dell’investitore il fatto che, in precedenza, l’investitore avesse acquistato altri titoli a rischio, atteso che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche chi abbia in precedenza investito in titoli a rischio. Onere della prova e risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, grava sul soggetto abilitato, e quindi con un significativo meccanismo di inversione dell’onere della prova, dimostrare di avere agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa, di avere agito, cioè, con la specifica diligenza da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata. Forma scritto del contratto come e perché. Nell’ambito delle regole di trasparenza e finalizzate alla tutela dell’investitore, si segnala, in particolare, l'art. 23, d.lgs. n. 58/1998, che impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento tale articolo si riferisce ai contratti quadro, e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali, salvo che lo stesso contratto quadro li preveda anche per quelli. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita ad substantiam , è estensibile, giusta il richiamo operato dall'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti. Responsabilità della banca e condotta del promotore finanziario. In tema di intermediazione mobiliare, affinché sia configurabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., la responsabilità in capo alla società di intermediazione, per i danni arrecati a terzi da un promotore finanziario, è sufficiente un rapporto di necessaria occasionalità” tra fatto illecito del preposto e l'esercizio delle mansioni affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato i limiti fissatigli dalla società stessa. Tale disciplina trova la sua ratio nel fatto che laddove l'intermediario finanziario decida discrezionalmente di avvalersi, per la prestazione a scopo di lucro di servizi di investimento, di promotori finanziari, si pone a suo totale ed esclusivo carico il rischio per l'infedeltà degli stessi, alla luce della maggior pericolosità” per il cliente finale di un rapporto siffatto, e quindi di una voluntas legis di tutela ulteriormente rafforzata del contraente debole o legislativamente presunto tale. Violazione della normativa di settore e responsabilità della banca. La violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Viceversa, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. Violazione dei doveri di comportamento responsabilità sì, nullità no. Con riferimento al regime della responsabilità dell’intermediario, secondo la giurisprudenza, la violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario discende non già la nullità del contratto concluso in violazione di tali regole, bensì la responsabilità contrattuale dell'intermediario, con conseguente obbligo di risarcimento danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto di intermediazione designato a regolar ei successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del contratto, per le violazioni concernenti le operazioni compiute in esecuzione del contratto predetto. In difetto di una previsione normativa in tal senso, dunque, la predetta violazione non determina la nullità del contratto di intermediazione finanziaria o dei singoli atti negoziali ad esso conseguenti. Investitore negligente nessun concorso di colpa. L'intermediario finanziario non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, la semplice allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle con cui lo stesso sarebbe legittimato a riceverle ai sensi dei vigenti regolamenti Consob, né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, atteso che le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, anche se inserite nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente, sono dirette unicamente a porre a carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore, sicché non possono tradursi in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 marzo – 13 maggio 2016, numero 9892 Presidente/Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2002, M.G.M. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Banca Popolare di Novara, chiedendo dichiararsi la nullità del con-trato di negoziazione, ricezione, trasmissione di ordini di strumenti finanziari, in virtù del quale aveva effettuato una serie di operazioni di investimento nell’arco temporale tra l’aprile ed il dicembre 2000 con effetti negativi sul suo patrimonio, con conseguente condanna dell’istituto di credito al risarcimento di tutti i danni subiti. Il Tribunale adito rigettava la domanda, con sentenza numero 192/2004. 2. Avverso tale decisione proponeva appello il M. , che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza numero 2157/2010, depositata il 7 giugno 2010, con la quale il giudice di seconde cure disattendeva la domanda di nullità del contratto di negoziazione e delle operazioni successivamente poste in essere, per violazione degli obblighi comportamentali imposti all’intermediario finanziario dalla normativa di settore, mentre accoglieva la domanda di risarcimento del danno subito dall’investitore, decurtandone, però, la liquidazione nella misura dell’80%, pari all’accertato concorso di colpa dello stesso danneggiato. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso M.G.M. nei confronti della Banca Popolare di Novara s.p.a., sulla base di sei motivi. 4. La resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso principale proposto da M.G.M. ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla banca Popolare di Novara s.p.a., con i quali entrambi i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., nonché l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ., poiché aventi ad oggetto la medesima questione, vanno esaminati congiuntamente. 1.1. Il M. e la Banca popolare di Novara impugnano, invero, da due opposte angolazioni, la decisione di appello, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di investimento in prodotti finanziari, stipulato con l’investitore, ed ha, invece, accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo. Il M. denuncia, invero, l’omessa pronuncia nella quale sarebbe incorsa la Corte di Appello laddove, non facendo uso del potere di qualificazione della domanda, non si sarebbe in alcun modo espressa in ordine all’accertamento della responsabilità contrattuale a carico dell’istituto di credito, per violazione degli obblighi informativi previsti dalle diverse norme in materia di investimenti finanziari mobiliari. Per parte sua, la banca - ricorrente in via incidentale - denuncia il vizio di extrape-tizione nel quale sarebbe incorsa l’impugnata sentenza, per avere pure in assenza di una domanda di risoluzione del contratto o di accertamento dell’inadempimento dell’istituto di credito, e sebbene la stessa Corte di merito avesse ritenuto la domanda di risarcimento del danno conseguenziale a quella di nullità disattesa - condannato la esponente al risarcimento dei danni sofferti da M. . 1.2. I due motivi sono infondati. 1.2.1. È, difatti, evidente che - avendo lo stesso ricorrente principale riconosciuto nel ricorso p. 8 di non avere proposto in giudizio la domanda di accertamento dell’inadempimento della banca - la dedotta omissione di pronuncia non può ritenersi sussistente. Ma neppure è ravvisabile l’extrapetizione denunciata dalla Banca Popolare di Novara, atteso che il giudice di seconde cure - dopo avere correttamente disatteso la domanda di nullità del contratto, in ossequio alle pronunce delle S. U. nnumero 26724 e 26725/2007 - ha, dipoi, qualificato, in osservanza della medesima pronuncia succitata, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria del M. come derivanti da responsabilità contrattuale, provvedendo, quindi, alla liquidazione dei danni subiti dall’investitore. La motivazione della decisione in esame, peraltro, va corretta - ai sensi dell’art. 384, ultimo comma cod. proc. civ. - nella parte in cui la Corte di Appello afferma erroneamente di esaminare la domanda di risarcimento, come conseguenziale a quella di nullità. 1.2.2. Le censure vanno, pertanto, rigettate. 2. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto agli altri motivi di ricorso principale, l’esame del secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale la Banca Popolare di Novara denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 2 e 29 del Regolamento Consob numero 11522 del 1998, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ 2.1. Si duole la banca ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’istituto di credito avrebbe più volte violato le disposizioni di cui agli artt. 28, commi 2 e 3 e 29 del Regolamento CONSOB numero 11522 del 1998, avendo, per contro, la esponente adempiuto a tutti gli obblighi di informativa posti a suo carico dalla normativa di settore. 2.2. Il motivo è infondato. 2.2.1. Questa Corte ha, invero, più volte avuto modo - anche di recente - di precisare che, in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a e b , del d.lgs. numero 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB numero 11522 del 1998 applicabile ratione temporis e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere cd. suitability rule . Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti 1 la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto 2 la precisa individuazione del soggetto emittente 3 il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio 4 eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo situazioni c.d. di grey market 5 l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente Cass. 1376/2016 . Nella medesima prospettiva si è, peraltro, espressa anche in precedenza la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute cfr. Cass. 17340/2008 Cass. 22147/2010 . 2.2.2. A tal fine, si è - tuttavia - soggiunto che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, non può - di certo - costituire dichiarazione confesso-ria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo Cass. 6142/2012 . Tale dichiarazione può, al più, comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario, sempre che, però, sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell’investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l’acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie Cass. 4620/2015 . 2.2.3. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto, la Corte di Appello ha accertato che il M. , in data 6 marzo 1998, aveva sottoscritto una prima scheda profilo cliente , nella quale dichiarava di avere un’esperienza alta in investimenti in titoli di Stato, fatta eccezione per quelli esteri, prodotti derivati, pronti contro termine, titoli azionari ed eccezione di quelli esteri e fondi comuni , ed una propensione di rischio medio-alta con riferimento ad obiettivi di investimento caratterizzati dalla coopresenza di redditività e di rivalutabilità con il rischio dell’andamento dei corsi , e si era rifiutato di fornire notizie sulla sua situazione finanziaria. La Corte soggiunge, peraltro, che meno di un mese dopo, ossia in data 1 aprile 1998, il M. aveva sottoscritto una seconda scheda profilo clienti , con la quale aveva dichiarato alla banca di avere un’esperienza alta solo riguardo ai titoli di Stato, ai prodotti derivati ed ai titoli azionari non esteri , rifiutandosi ancora una volta di fornire notizie in ordine alla propria situazione economica, ed omettendo di compilare le sezioni relative ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio. Orbene, è del tutto condivisibile - alla luce dei principi di diritto suesposti - l’assunto della corte di Appello, laddove afferma che l’evidente contrasto tra le dichiarazioni relative alla propensione al rischio fornite dall’investitore a distanza di pochi giorni, il rifiuto di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria, il silenzio dal medesimo serbato, nella seconda scheda, in ordine alla sua propensione al rischio ed ai suoi obiettivi di investimento dovevano indurre la banca a considerare non adeguate, sia le poche operazioni aventi ad oggetto titoli azionari, sia - e soprattutto - quelle, più numerose, aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, qualificati dalla disposta c.t.u. come a rischio elevato o, addirittura elevatissimo . 2.2.4. Ma vi è di più. La Corte territoriale ha accertato che la Banca Popolare di Novara non aveva provato in giudizio - come era suo onere, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. numero 58 del 1998 - di avere avvertito il cliente, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Regolamento CONSOB numero 11522 del 1998, circa l’inadeguatezza di tali operazioni e di averle effettuate solo dopo avere ricevuto dal cliente medesimo un ordine scritto di eseguirle egualmente. E tuttavia, osserva la Corte che perfino nel caso in cui tale ordine in ipotesi - fosse stato impartito dal cliente, la responsabilità dell’istituto di credito non avrebbe potuto considerarsi esclusa. Ed invero, è configurabile la responsabilità dell’intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l’adeguatezza di quell’operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall’incarico per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, numero 3 e 1727, comma 1, cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza Cass. 7922/2015 1376/2016 . 2.2.5. A fronte di tali considerazioni, è pertanto evidente che le informazioni fornite, nel caso di specie, dalla banca al cliente - contenute nell’art. 11 del Contratto uniforme a termine di opzione su singolo titolo azionario ISO Alfa e nell’art. 15 dell’atto integrativo relativo ai contratti a termine Futures e Options, riportati nei termini essenziali nel ricorso - circa l’andamento fluttuante del valore di mercato del contratto e l’elevato rischio di perdite non quantificabili ed eccedenti l’esborso originario, non possono reputarsi sufficienti nel senso suindicato, essendo riferite, non alla specifica tipologia dei titoli in questione in relazione alla propensione al rischio dell’investitore, bensì, del tutto genericamente, al valore di mercato del contratto , o ai contratti futures ed alle attività finanziarie oggetto delle options . Tale attività informativa deve ritenersi tanto più inadeguata, tenuto conto delle omissioni informative e dissuasive sopra evidenziate, delle carenze di accertamento in ordine all’effettiva propensione al rischio del cliente, in relazione al rischio addirittura altissimo di alcuni investimenti, ed in assenza di una rinuncia dell’istituto di credito a porre comunque in essere l’operazione, finanche in mancanza del prescritto ordine scritto del cliente. 2.3. Il mezzo in esame va, di conseguenza, disatteso. 3. Il terzo motivo di ricorso incidentale, con il quale la Banca Popolare di Novara s.p.a. - denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 3, del regolamento Consob numero 11522 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ. - deduce l’inapplicabilità alla fattispecie concreta del disposto dell’art. 28, comma 3, del Regolamento CONSOB numero 11522 del 1998, concernente l’obbligo degli intermediari autorizzati di avvisare il cliente circa eventuali perdite pari o superiori al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni, resta assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso. 4. Ritornando, quindi, all’esame dei motivi di ricorso principale, va rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione delle Delibere Consob numero 929 del 3 luglio 1981e numero 7679 dell’11 gennaio 1994, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ 4.1. Il M. lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto implicitamente abrogate le Deliberazioni CONSOB del 3 luglio 1981, numero 929 e dell’11 gennaio 1994, numero 7679, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 58 del 1998 e del Regolamento CONSOB numero 11522 del 1998. Tali deliberazioni prevedevano, infatti, che gli intermediari autorizzati dovevano astenersi dal dare esecuzione ad ordini di negoziazione di strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura finanziaria. 4.2. La censura è inammissibile per difetto di interesse. 4.2.1. Il giudice di seconde cure non ha, invero, ritenuto affatto irrilevante o superato tale obbligo di astensione a carico degli operatori finanziari, avendolo, per contro, ancorato p. 11 al disposto dell’art. 30, comma 2, lettera e del Regolamento CONSOB numero 11522 del 1998, a tenore del quale Il contratto con l’investitore deve e indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant . Per il che l’obbligo in parola avrebbe dovuto essere desumibile dal contratto di negoziazione, ricezione o trasmissione di ordini, nonché più in generale dal principio di sana e prudente gestione cui gli intermediari avevano l’obbligo di conformarsi in forza dell’art. 21, co. 1, lett. e del TUIF . Ed infine, il giudice di seconde cure ha, altresì, ravvisato l’obbligo in questione nel disposto dell’art. 29 del Regolamento CONSOB n 11522 del 1998, laddove prevede l’obbligo per gli intermediari di eseguire gli ordini non adeguati alla situazione finanziaria dell’investitore solo dopo avere avvertito quest’ultimo della loro inadeguatezza ed avere ricevuto l’ordine di eseguirli ugualmente. 4.2.2. Alla stregua delle statuizioni summenzionate, rese dalla decisione impugnata, difetta, pertanto, un concreto interesse del M. a far valere la questione oggetto della censura in esame. A tal fine, va, per vero, considerato che l’interesse ad impugnare art. 100 cod. proc. civ. va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata Cass. 15353/2010 . 4.3. Il mezzo in esame, in quanto inammissibile, va, pertanto, disatteso. 5. Con il terzo motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del Regolamento Consob numero 11522 del 1998, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ. 5.1. Il ricorrente si duole della violazione, da parte del giudice di appello, del disposto dell’art. 47 del Regolamento CONSOB numero 11522 del 1998, per avere considerato finanziamenti operati dalla Banca Popolare di Novara al M. , rientranti nel disposto della norma succitata, delle normali aperture di credito in conto corrente e la concessione di un mutuo fondiario, ai sensi del d.lgs. numero 385 del 1993. 5.2. Il motivo è inammissibile. 5.2.1. La questione dedotta - come espressamente eccepito dalla resistente p. 10 del controricorso - non risulta proposta nel giudizio di appello né in quello di primo grado, come si evince dall’esame dell’impugnata sentenza e dall’elencazione dei motivi di gravame del M. in essa contenuti p. 5 , nella quale non v’è traccia della contestazione costituente oggetto del motivo in esame. 5.2.2. Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione cfr. Cass. 3664/2006 324/2007 23675/2013 . Nulla di tutto questo risulta dal ricorso del M. , per cui la censura, poiché inammissibile, non può trovare accoglimento. 6. Con il quarto motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ 6.1. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello, dopo avere ritenuto che la Banca Popolare di Novara aveva posto in essere reiterate e gravi violazioni delle disposizioni in materia di obblighi degli intermediari finanziari, abbia, poi, inopinatamente ravvisato un concorso di colpa del cliente nella rilevante misura dell’80%, per avere il medesimo operato una notevole quantità di operazioni finanziarie ad alto rischio, sopravvalutando la propria esperienza in materia finanziaria e la propria effettiva propensione al rischio. 6.2. La censura è fondata. 6.2.1. Va - per vero - osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d’investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte Cass. 29864/2011 . Un concorso di colpa dell’investitore, può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza in quanto investitore qualificato del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento Cass. 13259/2009 18613/2015 . 6.2.2. Nel caso di specie, tali peculiari profili di colpa dell’investitore non emergono in alcun modo dagli atti del giudizio, sicché - non essendo rilevante, come dianzi detto, la mera circostanza del compimento di numerose operazioni ad alto rischio, stante la mancanza della qualità di investitore professionale in capo al M. - deve reputarsi senz’altro erroneo, e del tutto immotivato, il riconoscimento di un concorso di colpa del medesimo nella più che rilevante misura dell’80%. 7. Con il quinto motivo di ricorso, M.G.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nnumero 3 e 5 cod. proc. civ 7.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente escluso il danno derivante dall’azzeramento del passivo di conto corrente, a causa del permanere su detto conto di titoli che erano ancora nel portafoglio del cliente. 7.2. Il motivo è inammissibile. 7.2.1. Va, difatti, osservato, al riguardo, che la Corte di merito ha escluso tale voce di danno, sulla considerazione che trattavasi di perdite non ancora consolidate alla data degli accertamenti compiuti dal c.t.u. 15 giugno 2006 , e sostanzialmente rimaste tali, ossia perdite semplicemente temute dal dr M. . A fronte di tale affermazione del giudice di seconde cure, il ricorrente ha ripercorso le deduzioni operate nel giudizio di merito, sulla base della documentazione in atti e delle risultanze della disposta c.t.u. - riprodotte in più punti della censura - in ordine alla natura tecnica delle operazioni finanziarie per cui è causa, al loro meccanismo operativo, ed al deprezzamento di detti titoli sul mercato, in sostanza richiedendo una rivisitazione delle valutazioni operate dal giudice di merito alla stregua delle risultanze degli atti di causa, certamente inammissibile in questa sede Cass. S.U. 24148/2013 Cass. 25608/2013 . 7.2.2. La censura, poiché inammissibile, non può, di conseguenza, trovare accoglimento. 8. Con il sesto motivo di ricorso M.G.M. denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, numero 4 cod. proc. civ 8.1. Si duole il M. che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto della condotta inadempiente della banca, proposta dal medesimo in prime cure e riproposta nel giudizio di appello. 8.2. Il motivo è infondato. 8.2.1. Deve, invero, rilevarsi che la Corte - contrariamente all’assunto del ricorrente - si è pronunciata su tale domanda p. 21 , laddove, nel disattenderla per difetto di prova, afferma non avendo il medesimo dr. M. dato prova sufficiente di danni di altro tipo rispetto a quelli prima considerati . 8.2.2. Il mezzo va, pertanto, rigettato. 9. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso incidentale con il quale - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - la Banca Popolare di Novara s.p.a. censura la statuizione sulle spese dei due gradi di merito operata dall’impugnata sentenza. 10. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente in ordine alla questione costituente oggetto della censura accolta, ed attenendosi ai seguenti principi di diritto nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d’investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati un concorso di colpa dell’investitore può ravvisarsi nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza in quanto investitore qualificato del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento”. 11. Il giudice di rinvio provvederà spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo del ricorso il secondo, terzo e quinto motivo primo motivo del ricorso principale do motivo del ricorso incidentale ed principale dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.