Compravendita: la mancata verifica di trascrizioni pregiudizievoli implica la responsabilità del Notaio

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato , tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido.

La Sez. II Civile della Cassazione sentenza n. 9662/16 depositata l’11 maggio ha confermato la sentenza di merito con la quale un Notaio era stato ritenuto responsabile per i danni subiti dalla parte acquirente nell’ambito di una compravendita inerenti alla mancata rilevazione di una trascrizione pregiudizievole all'acquisto. Il caso i danni subiti dalla parte acquirente. A seguito di una compravendita avente ad oggetto beni immobili, la parte acquirente chiedeva ed otteneva i danni nei confronti della parte venditrice perché detti beni erano gravati da una trascrizione pregiudizievole sequestro conservativo , non segnalato dalla parte venditrice e peraltro non rilevato in sede di stipula dal Notaio rogante. La parte venditrice agiva poi contro il Notaio rogante, per essere in sostanza da questo manlevato ovvero rimborsata quanto ai danni dovuti alla parte acquirente, per non aver egli rilevato, in sede di compravendita, la sussistenza di vincoli o trascrizioni pregiudizievoli. In effetti, per la precisione, il Notaio aveva omesso di effettuare le necessarie visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, per cui non aveva rilevato la trascrizione, in danno del venditore, di un decreto di sequestro conservativo, riguardante anche i beni immobili compravenduti, che, invece, erano stati erroneamente dichiarati in atto liberi da oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli. Del resto, il venditore nulla aveva segnalato serbando un rigoroso silenzio al riguardo. Le decisioni di merito l’unico responsabile è il venditore anzi no, anche il Notaio. Secondo il Tribunale la richiesta di manleva” proposta dalla parte venditrice doveva essere rigettata perché sussisteva una responsabilità esclusiva del venditore stesso, per avere egli consapevolmente taciuto all'acquirente l'esistenza della trascrizione pregiudizievole, come dimostrato dalla circostanza della sua costituzione nel giudizio per sequestro conservativo in epoca antecedente alla compravendita. La Corte d’appello, invece, condannava il Notaio a pagare al venditore metà di quanto questi doveva versare alla parte acquirente a titolo di danni. In sostanza, secondo i giudici d'appello, emergevano le concorrenti ed equivalenti responsabilità del venditore, che aveva mendacemente garantito la libertà del bene da trascrizioni, e del notaio rogante, il quale non aveva eseguito le necessarie visure. La disciplina in caso di danno causato da più soggetti. Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato , tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento dei quali l'art. 2055 c.c. costituisce un'esplicitazione , che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo principio della cd. causalità alternativa . La responsabilità solidale impropria. Secondo la Suprema Corte, si tratta di una situazione che genera una solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse, in particolare a distinti titoli contrattuali, potendo poi il risarcimento effettivamente corrisposto al terzo creditore danneggiato incidere economicamente sull'uno o sull'altro debitore nei loro rapporti interni in proporzione al rispettivo obbligo. Fermo restante che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti di altri coobbligati, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento, vista l'ulteriore regola posta dall'art. 1306 c.c La responsabilità concorrente del notaio per non aver effettuato le visure necessarie. Principi, quelli citati, correttamente applicati dalla Corte d’appello per decidere la fattispecie inerente la ripartizione, nei rapporti tra venditore e notaio rogante, della responsabilità derivante dalla presenza di una trascrizione pregiudizievole sul bene venduto responsabilità correlata per il primo, all'obbligo di garanzia da eventuale evizione per il secondo, alla colpa professionale discendente dalla mancata effettuazione delle visure necessarie al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della vendita. La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali. Gli Ermellini precisano altresì che la disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto l'onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato, ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c., all'esistenza ed alla gravità delle rispettive colpe, nonché all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, sicché il medesimo corresponsabile dell'evento dannoso ha diritto di essere tenuto indenne dal coobbligato di quella parte del complessivo debito risarcitorio verso il danneggiato corrispondente all'incidenza percentuale della colpa di detto coobbligato nella determinazione dell'evento medesimo. Nella specie, il compratore, danneggiato in conseguenza delle distinte condotte imputabili al venditore ed al notaio, aveva preteso la totalità della prestazione risarcitoria, com'era in sua facoltà in forza del vincolo solidale passivo, nei confronti del solo coobbligato venditore, e quindi la Corte d’appello aveva valutato la pari gravità ed efficienza causale delle rispettive colpe del venditore e del notaio ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 aprile – 11 maggio 2016, n. 9662 Presidente Bucciante – Relatore Scarpa Svolgimento del processo M.A., con citazione del 18 febbraio 2002, convenne dinanzi al Tribunale di Grosseto B.G. per sentirne accertare la responsabilità in relazione all’opera professionale di notaio prestata nella stipula di un contratto di compravendita di beni immobili in data 22.1.1993, e per sentir condannare il convenuto a tenere l’attore indenne da ogni onere e spesa nei confronti di S.P.P A sostegno della domanda il M. esponeva che - il 22.1.1993 in qualità di venditore, insieme ad altri, aveva stipulato un contratto di compravendita di beni immobili, terreno agricolo e fabbricato rurale, assumendo la qualità di acquirente tale S.P.P. - il notaio rogante B.G. , omettendo le necessarie visure presso la Conservatoria dei RR.II., non aveva rilevato la trascrizione, in danno di esso venditore, di un decreto di sequestro conservativo eseguito in data 28.8.1991 e trascritto ai numeri R.P. 7791, R.G.10948, riguardante anche i beni immobili compravenduti, che, invece, erano stati erroneamente dichiarati in atto liberi da oneri, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli - a causa di tale trascrizione l’acquirente S. aveva lamentato di non aver potuto accedere ad un mutuo per ristrutturazione ed aveva intrapreso una causa di risarcimento dei danni nei confronti di dello stesso M. , nel corso della quale era stata espletata una c.t.u. che aveva determinato il danno in Euro 10.329,14. B.G. si costituiva in giudizio e contestava la domanda, assumendo che il M. si fosse presentato presso il suo studio nel dicembre 1992, chiedendone l’opera professionale per la presentazione della denunzia di successione del padre, M. Giovanni, deceduto il 2.7.1972, e segnalando l’urgenza dell’adempimento, avendo intenzione di vendere i beni pervenutigli in successione. Sicché, la denunzia di successione era stata predisposta e presentata il 29.12.1992 e il 22.1.1993 era stato stipulato l’atto di compravendita con il S. , mentre la trascrizione del sequestro era avvenuta il 20.8.1991, quando il M. non risultava ancora proprietario dei beni iure successionis , ma chiamato alla successione. Anzi, nonostante egli fosse a conoscenza della vicenda processuale che aveva dato luogo alla trascrizione pregiudizievole, il M. non ne aveva informato il notaio, sollecitandone in mala fede l’attività di stipula. Istruita la causa, la stessa veniva decisa dal Tribunale di Grosseto con sentenza del 4.3.2006, che respingeva la domanda attrice sul rilievo dell’esclusiva responsabilità del M. nella causazione del danno al S. , per avere egli consapevolmente taciuto all’acquirente l’esistenza della trascrizione pregiudizievole, come dimostrato dalla circostanza della sua costituzione nel giudizio per sequestro conservativo in epoca antecedente alla compravendita. Avverso questa sentenza M.A. proponeva appello, al quale resisteva B.G. . La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 303/2011 del 1.3.2011, accoglieva in parte il gravame e condannava B.G. a pagare ad M.A. la metà di quanto questi doveva versare a Pier Paolo S. per danni e spese processuali in forza della sentenza inter partes del Tribunale di Grosseto del 23.2.2004. In fatto la Corte di Firenze evidenziava come - il 22.1.1993 M.A. aveva venduto a S.P.P. i diritti pro quota su un terreno con piccolo fabbricato rurale, pervenuti all’alienante per successione del padre M.G. - il venditore garantiva la proprietà e disponibilità di quanto venduto e la libertà da vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche - sul bene compravenduto gravava, invece, la trascrizione di un sequestro conservativo autorizzato dal Presidente del Tribunale di Grosseto in data 20.8.1991, trascritto presso l’ufficio RR.II. di Grosseto in data 28.8.1991 con il n. 55 di presentazione, e n. 10948. R.G. e 7791 R.P. il M. , costituendosi nel giudizio di convalida del sequestro all’udienza del 12.11.1991, aveva dato atto della trascrizione pregiudizievole sui propri beni - il notaio B. , in occasione del rogito, non aveva effettuato le visure sue bene compravenduto cfr. interrogatorio B. all’udienza del 23.11.2004 - il M. era stato condannato a risarcire al S. il danno derivante dalla trascrizione pregiudizievole, liquidato nella misura di Euro 4.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici Istat, a rifondergli il 50% delle spese legali e ed a pagare le spese di c.t.u La Corte d’Appello riteneva allora sussistente il diritto del M. ad essere tenuto indenne dal notaio rogante per la metà dell’importo della condanna subita nei confronti del S. . La sentenza d’appello affermava che, in relazione alla produzione del danno da inadempimento patito dal medesimo S. ed accertato nel giudizio da questi promosso contro il venditore M.A. , emergevano le concorrenti ed equivalenti responsabilità del venditore, che aveva mendacemente garantito la libertà del bene da trascrizioni, e del notaio rogante, il quale non aveva eseguito le necessarie visure. Avverso la sentenza della Corte di Firenze, M.A. ha proposto ricorso strutturato in due motivi, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. B.G. si difende con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, M.A. censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c., essendo la sua domanda volta ad ottenere la condanna del notaio B. a garantire e manlevare e dunque rimborsare il sig. M.A. da ogni onere e spesa anche legale per la propria difesa che lo stesso sia tenuto a sopportare in favore del sig. S.P.P. in forza dell’esito definitivo del giudizio da quest’ultimo instaurato di fronte al Tribunale di Grosseto , nonché in forza della instaurata procedura esecutiva immobiliare . Il ricorrente sostiene che si trattava, in sostanza, di richiesta di sentenza generica di condanna alla restituzione, a titolo di manleva e/o regresso, stante l’incertezza sull’ammontare del danno effettivamente dovuto, in quanto ancora in fase di determinazione giudiziale nel giudizio pendente col S. . A fronte di domanda perciò limitata all’ an debetaur , la Corte di Firenze si era indebitamente spinta ad emettere pronuncia di condanna specifica. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa e/o insufficiente motivazione. Si assume che la Corte d’appello, pur avendo accolto nel merito le pretese del M. , avrebbe poi liquidato l’importo con riguardo alle sole somme relative al primo grado del giudizio tra M. e S. , senza tener conto, come richiesto dall’attore, delle somme risultanti in sede di definitivo accertamento, ovvero delle somme determinate nel giudizio di appello, come anche di quelle pertinenti alla procedura esecutiva. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati. I giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti pure se diversi siano i titoli di responsabilità di costoro, e siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ovvero inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato , tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento dei quali l’art. 2055 c.c. costituisce un’esplicitazione , che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo principio della cd. causalità alternativa . Si tratta di una situazione che genera una solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse, in particolare a distinti titoli contrattuali, potendo poi il risarcimento effettivamente corrisposto al terzo creditore danneggiato incidere economicamente sull’uno o sull’altro debitore nei loro rapporti interni in proporzione al rispettivo obbligo cfr. in particolare Cass. 26 agosto 2014, n. 18244 Cass. 20 luglio 2010, n. 16905 . Fermo restante che il condebitore il quale, pagato il debito, agisca in regresso nei confronti di altri coobbligati, non può invocare nei confronti di questi il giudicato che lo abbia condannato al pagamento, vista l’ulteriore regola posta dall’art. 1306 c.c Tali principi sono stati appropriatamente utilizzati dalla Corte di Firenze per decidere la fattispecie inerente la ripartizione, nei rapporti tra venditore e notaio rogante, della responsabilità derivante dalla presenza di una trascrizione pregiudizievole sul bene venduto, responsabilità correlata per il primo all’obbligo di garanzia da eventuale evizione e per il secondo alla colpa professionale discendente dalla mancata effettuazione delle visure necessarie al fine di accertare la libertà dell’immobile oggetto della vendita. Gli apprezzamenti del giudice di merito sulla sussistenza della colpa dei vari soggetti e del concorso di più fatti colposi nella determinazione dell’evento dannoso, nonché sulla valutazione della efficienza causale di ciascuna delle colpe concorrenti, si risolvono, peraltro, in un giudizio di fatto che, se immune da errori logici e di diritto, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. È poi noto che la disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299 c.c., secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto l’onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato, ai sensi dell’art. 2055, comma 2, c.c., all’esistenza ed alla gravità delle rispettive colpe, nonché all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, sicché il medesimo corresponsabile dell’evento dannoso ha diritto di essere tenuto indenne dal coobbligato di quella parte del complessivo debito risarcitorio verso il danneggiato corrispondente all’incidenza percentuale della colpa di detto coobbligato nella determinazione dell’evento medesimo. Nella specie, il compratore S. , danneggiato in conseguenza delle distinte condotte imputabili al venditore M. ed al notaio B. , aveva preteso la totalità della prestazione risarcitoria, com’era in sua facoltà in forza del vincolo solidale passivo, nei confronti del solo coobbligato M. , all’interno del giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del 23 febbraio 2004 resa dal Tribunale di Grosseto, recante condanna alla somma di Euro 4.000,00, oltre accessori e spese legali. Tale importo era dedotto dal M. davanti alla Corte d’Appello di Firenze nell’ambito del presente giudizio, giudizio che era stato dallo stesso intrapreso proprio per accertare la responsabilità professionale del convenuto e ottenere la condanna del notaio B. a garantire e manlevare e dunque rimborsare il sig. M.A. da ogni onere e spesa anche legale per la propria difesa che lo stesso sia tenuto a sopportare in favore del sig. S.P.P. in forza dell’esito definitivo del giudizio da quest’ultimo instaurato di fronte al Tribunale di Grosseto , nonché in forza della instaurata procedura esecutiva immobiliare . Coerentemente, la Corte d’appello di Firenze, valutate la pari gravità ed efficienza causale delle rispettive colpe del M. e del B. ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili, avendo inteso così proposta dal primo azione di regresso nei confronti del secondo, ha condannato il notaio a rimborsare l’appellante di quanto risultasse provato come dal primo dovuto al S. in forza della sopravvenuta sentenza n. 261/2004 del Tribunale di Grosseto. Col primo motivo di ricorso, il M. sostiene ora che la Corte d’Appello di Firenze abbia violato il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., giacché, forse spinta in tal senso dalla formulazione delle conclusioni , la stessa ha proceduto ad una condanna specifica, senza tener conto dell’operata limitazione della domanda all’ an debeatur . La doglianza non ha fondamento, in quanto, per come trascritto nello stesso ricorso, il M. aveva richiesto alla medesima Corte di merito di condannare il notaio B.G. a rimborsargli ogni onere e spesa discendente dall’esito del giudizio promosso dal S. , e ciò non deponeva affatto per la ravvisabilità di una separazione del giudizio sull’ an debeatur da quello sul quantum , separazione che presuppone, piuttosto, una specifica ed espressa richiesta della parte, la cui volontà in tal senso non può certamente desumersi dalla formulazione di una generica richiesta ad essere tenuti indenni ed a rimborsare quanto l’attore sia tenuto a pagare ad un terzo per effetto della liquidazione operata in un diverso giudizio. Le modalità di formulazione della pretesa da parte del M. non depongono, quindi, per la ravvisabilità di una domanda di mero accertamento del diritto di regresso. Né il nostro ordinamento processuale contempla sentenze di condanna subordinate, quanto alla loro portata precettiva, ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un diverso giudizio di cognizione, per di più pendente tra parti diverse argomenta da Cass. 9 luglio 2009, n. 16135 . Si consideri, infine, come l’accertamento se l’attore abbia chiesto una pronuncia sia sull’ an che sul quantum o soltanto una pronuncia limitata all’ an debeatur concreta una quaestio facti , oggetto di apprezzamento riservato ai giudici del merito, che, se sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. Né merita condivisione il secondo motivo, che critica l’insufficienza motivazionale della sentenza della Corte di Firenze, la quale, nel quantificare l’entità della somma in via di regresso al M. , non avrebbe tenuto conto dei successivi sviluppi del giudizio pendente tra quest’ultimo ed il S. né delle spese della procedura esecutiva. Questa doglianza trova risposta in quanto già affermato in ordine all’esatta definizione della domanda ribadita dal M. davanti alla stessa Corte d’Appello, alla prova fornita in quella sede, effettivamente limitata agli importi fissati nella sentenza n. 261/2004 del Tribunale di Grosseto, all’inammissibilità di una diversa pronuncia di condanna subordinata, nei suoi concreti effetti, alle future risultanze del distinto giudizio corrente tra il M. ed il S. . D’altro canto, ai fini della determinazione del credito di regresso spettante al coobbligato solidale adempiente verso gli altri consorti, il rimborso proporzionale concerne certamente la prestazione dovuta, nonché i costi sostenuti per eseguire l’adempimento, come gli interessi dal giorno del pagamento, ma non si estende, invece, alle spese subite dall’adempiente per effetto della soccombenza nel giudizio di cognizione o del procedimento esecutivo portati dal creditore nei confronti di quel solo condebitore in forza della facoltà di scelta a lui spettante. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.