Responsabilità del proprietario per i danni derivanti dal sinistro

L'assicurazione risarcisce anche i danni a favore dei congiunti della persona danneggiata.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 9091/16, depositata il 5 maggio. Il caso. Un autoveicolo di proprietà di una società e condotto da un dipendente, a seguito di condotta colposa, investiva mortalmente un passante. A fronte di complessa vicenda processuale, il proprietario veniva condannato a pagare le somme dovute per il risarcimento danni in favore dei familiari e, per gli stessi importi, condannata la società assicuratrice a manlevare il proprietario del veicolo. RCA e copertura assicurativa. La contesa giudiziaria era incentrata sull'individuazione del massimale, ovvero, sulla individuazione della somma massima addebitabile all'assicuratore. La S.C. ha chiarito la questione richiamando orientamento giurisprudenziale consolidato a tenore del quale in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, per persona danneggiata” deve intendersi, non soltanto la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono essere necessariamente risarciti tutti nell'ambito del massimale previsto per ciascuna persona, il limite del risarcimento risultando, viceversa, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, distintamente per ciascun danno, salvo il limite del massimale c.d. catastrofale” ovvero per singolo sinistro - Cass. Civ. S.U. n. 15376/2009. L'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, è obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico e soggetta a rivalutazione solo in ipotesi di mala gestio dell'assicuratore. In tale seconda ipotesi, il debito può essere aumentato, alternativamente, degli interessi di mora o della rivalutazione. Massimale e spese processuali. Nell'assicurazione della responsabilità civile, le spese di resistenza sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo sono dovute in aggiunta al massimale. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse art. 1917 c.c. .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 11 febbraio – 5 maggio 2016, n. 9091 Presidente Armano – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione 1. Nel 1979 un dipendente della società Trasporti Dissegna s.r.l. d’ora innanzi, per brevità, la Dissegna , alla guida d’un veicolo di proprietà di quest’ultima, provocò per colpa la morte di P.G. . I congiunti della vittima chiesero giudizialmente la condanna della Dissegna al risarcimento del danno. Nella contumacia della convenuta, il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza 22.1.1988 n. 80 condannò la Dissegna al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di Lire 45.102.783. 2. A settembre dello stesso anno i creditori della Dissegna iniziarono l’azione esecutiva nei confronti della stessa, sulla base della sentenza appena ricordata. La Dissegna a questo punto, con atto del 26.1.1989, convenne dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la società SIPEA s.p.a., deducendo che - al momento del sinistro il proprio veicolo era assicurato con la società La Potenza mutua assicuratrice - La Potenza era stata messa in liquidazione coatta amministrativa, ed il suo portafoglio era stato ceduto alla SIPEA s.p.a. - la SIPEA era dunque tenuta a garantire la Dissegna dalle pretese degli eredi Patire, anche oltre il massimale a causa del colpevole ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni. 3. Mentre il Tribunale di Bassano del Grappa rigetta la domanda di garanzia della Dissegna, ritenendo non provata l’esistenza del contratto di assicurazione, la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 244 del 2001 la accolse, e condannò la SIPEA a tenere indenne la Dissegna nei limiti del massimale di polizza, pari a 200 milioni di Lire. 4. Tale sentenza venne cassata con rinvia da questa Corte con la sentenza n. 18440 del 2005, in accoglimento del ricorso proposto dalla Fondiaria-SAI, che nelle more aveva incorporato la Polaris s.p.a., che a sua volta aveva incorporato la SIPEA. Con la suddetta sentenza questa Corte ritenne che l’impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa decotta fosse obbligata a garantire d’assicurato entro i limiti del massimale minimo di legge di cui gli arti. 13 il 23.12.1976 n. 857 e 21 l. 24.12.1969, n. 990, e non già entro il limite dell’eventualmente superiore massimale di polizza. 5. La Corte d’appello di Venezia, chiamata a rideterminare la misura della garanzia dovuta dalla Fondiaria-SAI alla Dissegna, con sentenza 4.11.2013 n. 2678 così provvide a ritenne che la sentenza 78440/05 di questa Corte avesse stabilito il principio di diritto secondo cui il massimale garantito per persona danneggiata dovesse intendersi riferito alla persona della vittima primaria, e non già conteggiato tante volte quanti erano i congiunti del deceduto b ritenne di determinare la misura dell’obbligo di garanzia dell’assicuratore nel seguente modo b’ rivalutando all’anno 2009 l’importo del massimale vigente al momento del sinistro 7979 , e maggiorandolo degli interessi non si dice in sentenza a quale saggio e con quali decorrenze , ottenendo il risultato di giuro 90.644,63 b’’ sottraendo dall’importo sub b la somma già pagata dall’assicuratore alla Dissegna nel 2005, pari ad Euro 89.861,90. Nella medesima sentenza la Corte d’appello escluse qualsiasi ipotesi di mala gestio a carico della SIPEA e, per essa, delle società che l’avevano incorporata , sul presupposto che questa, quale cessionaria del portafoglio della La Potenza, non aveva alcun obbligo contrattuale di gestire per conto dell’assicurato la lite contro di questi promossa dai danneggiati. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Dissegna, sulla base di quattro motivi. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 384 c.p.c., 73 d.l. 857/76 e 21 l. 990/69. Sostiene che la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha erroneamente ritenuto di doversi attenere ad un principio di diritto in realtà mai affermato da questo Corte ovvero quello secondo cui il limite del massimale andasse conteggiato una volta sola, e non tante volte quanti erano i danneggiati. 6.1. Il motivo è manifestamente fondato. Le osservazioni svolte dalla Corte d’appello alle pp. 9-11 della sentenza impugnata trascurano un principio fondamentale del giudizio di legittimità che questa Corte decide su questioni, non su domande, e che pertanto non svettava a questa Corte vagliare se la domanda dell’assicuralo fosse o meno superiore al massimale garantito. Nella specie la questione di diritto sottoposta nel 2005 a questa Corte era unicamente lo stabilire se l’impresa cessionaria del portafoglio dell’assicuratore della r.c.a. rispondesse entro il limite del massimale di polizza o di legge. Questione, dunque, diversa da quella concernente il modo in cui dovesse interpretarsi la regola secondo cui all’epoca dei fatti 1979 l’assicuratore era tenuto entro il limite del massimale di lire 20.000.000 per persona danneggiata. È doveroso aggiungere, a fronte delle difese svolte dalla società UnipolSAI nel controricorso, che in nessun punto della sentenza 18440/05 può rinvenirsi l’affermazione implicita del principio che la Corte d’appello ha ritenuto di ravvisarvi per la semplice ragione che quel principio era assorbito dalla questione del massimale applicabile. Stabilire, infatti, se l’assicuratore dovesse rispondere entro il limite del massimale di lire 20 milioni per persona massimale di legge o di 200 milioni per persona massimale di polizza era questione che lasciava impregiudicata l’altra, diversa e successiva, del senso da attribuire alle parole per persona danneggiata. Troverà dunque applicazione, nel nostro caso, i l pacifico principio secondo cui nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 col proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio ex permultis, Sez. 2, Sentenza u. 1566 del 2410112011, Rv. 615963 . Quanto al merito della questione, il problema è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al l’maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinirtro c.d. massimale catastrofale Sez. U, Sentenza n. 15376 del 01/07/2009, Rv. 608746 . 7. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta - con riferimento all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. - che la Corte d’appello avrebbe comunque errato nel determinare la misura dell’obbligo dell’assicuratore, sotto due aspetti - sia omettendo di conteggiare il massimale tante volte quanti erano i danneggiati di riflesso - sia detraendo dal massimale non solo le somme già pagate dall’assicuratore in esito al giudizio di esecuzione contro di lui promosso dall’assicurato, ma anche le spese legali addossategli dal giudice dell’esecuzione. 7.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, posto che il giudice di rinvio dovrà procedere a ricalcolare la misura della garanzia dovuta dalla SIPEA alla Dissegna sulla base del principio esposto al p.6.1. Nondimeno, anche a fronte di taluni palesi errori tanto di diritto, quanto di matematica finanziaria, contenuti nella sentenza impugnata, sarà bene ricordare al giudice del rinvio ed alle parti che a l’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti dell’assicurato è una obbligazione di valuta essa dunque è soggetta al principio nominalistico e sfugge alla rivalutazione, a meno che non si accerti preliminarmente la mala gestio dell’assicuratore b anche nel caso di accertata mala gestio dell’assicuratore, la misura dell’obbligazione di quest’ultimo non può eccedere gli interessi di mora al saggio legale, ovvero il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cc. c il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c., può anche consistere nella svalutazione monetaria, ma in tal caso il calcolo della svalutazione si sostituisce a quello degli interessi legali di mora, e non si aggiunge ad essi d in ogni caso, nell’assicurazione della responsabilità civile le spese di resistenza sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo danneggiato sono dovute in aggiunta al massimale ed entro il limite di cui all’art. 1917 c.c. le spese di soccombenza sostenute dall’assicurato a favore del terzo danneggiato sono dovute per intero nei limiti del massimale le spese di resistenza relative al rapporto tra assicuratore ed assicurato anche nel giudizio di esecuzione sono sempre dovute in aggiunta al massimale. 8. Col terzo motivo di ricorso la Dissegna si duole della compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. 9. Col quarto motivo di ricorso la Dissegna si duole della sentenza impugnata - con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.r. - nella parte in cui ha escluso la sussistenza della mora colpevole a carico della SIPEA. Il motivo è fondato. L’impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa di assicurazioni posta in l.c.a. risponde sia della mora di quest’ultima salva rivalsa verso la curatela , sia della mora dovuta a negligenza propria. Pertanto l’affermazione secondo cui l’impresa cessionaria non verserebbe in mola gestio perché, non avendo stipulato alcun contratto con l’assicurato, non sarebbe tenuta ad assumerne le difese a fronte delle pretese del danneggiato, è erronea sotto più profili - sia perché la cessione del portafoglio comporta la cessione del contratto di assicurazione - sia perché l’assicuratore incorre in responsabilità ultramassimale non solo quando ometta di gestire la lite nell’interesse dell’assicurato, ma anche quando tenga qualsiasi altra condotta renitente o negligente, idonea a nuocere agli interessi di quello - sia, infine, perché anche ad ammettere che la SIPEA non avesse l’obbligo di gestire la lite col lego danne nato nell’interesse dell’assicurato, ciò non toglie che essa aveva comunque l’obbligo di attivarsi prontamente per stimare il danno e liquidare l’indennizzo, obbligo che nel caso di specie parrebbe rimasto inadempiuto per l’incredibile durata di sedici anni, tra il 1989 ed il 2005. 10. Si propone pertanto l’accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, l’assorbimento del secondo e del terzo, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata . 2. La controricorrente UnipolSai s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla controricorrente UnipolSai nella propria memoria. 3.1. La UnipolSai ha reiterato, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull’assunto che tutte e quattro le censure svolte dalla società ricorrente non risultano essere state illustrate . Tale eccezione è manifestamente infondata. Il primo motivo di ricorso è esaustivamente illustrato a p. 10, terzo capoverso, del ricorso il quarto motivo alle pp. 22-23 gli altri motivi per quanto già detto nella relazione restano assorbiti. 3.2. La UnipolSai ha altresì dedotto che il ricorso sarebbe inammissibile poiché ha inteso sottopone al vaglio di questa Corte il modo in cui il giudice del rinvio aveva interpretato la sentenza di questa Corte n. 18440/05. Anche questa eccezione è manifestamente infondata, posto che il giudice di rinvio il quale ritenga di doversi attenere ad un principio di diritto mai formulato dal giudice di legittimità viola, per ciò solo, l’art. 384, comma 2, c.p.c 3.3. La UnipolSai insiste poi, nella propria memoria, sul fatto che questa Corte, con la sentenza 18440/05, avrebbe implicitamente stabilito che la clausola contrattuale la quale fissava il massimale garantito nella misura di Lire 20.000.000 per persona dovesse intendersi nel senso che quella somma andasse ripartita tra tutti i congiunti dell’unica vittima, da intendersi appunto quale persona danneggiata . A tale scopo la UnipolSai invoca l’argomento letterale il testo della sentenza 18440/05 di questa Corte parlerebbe di massimale minimo di legge vigente alla data dell’evento pari a Lire 20.000.000 a persona” e quello finalistico ciascuno dei congiunti della vittima aveva ricevuto somme inferiori a 20 milioni di lire, sicché se davvero questa Corte avesse inteso riferire l’espressione per persona danneggiata a ciascuno dei parenti della vittima, non ci sarebbe stato bisogno di cassare con rinvio la prima sentenza d’appello . Queste deduzioni non convincono. Questa Corte nella sentenza del 2005 fu chiamata a stabilire se si dovesse applicare il massimale di legge o quello di polizza, non a chiarire come dovessero interpretarsi le clausole contrattuali. L’argomento letterale invocato dalla UnipolSai non ha dunque pregio, perché l’espressione massimale pari a Lire 20.000.000 per persona lascia impregiudicato il problema di stabilire cosa dovesse intendersi per persona danneggiata . Né ha maggior pregio l’argomento finalistico, posto che una volta ritenuta erronea in iure la limitazione dell’obbligazione dell’assicuratore al massimale di polizza invece che a quello di legge, altro esito il giudizio di legittimità non avrebbe potuto avere se non la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, posto che non spettava a questa Corte stabilire in furto se e in che misura il massimale fosse esaurito. 3.4. Con riferimento al quarto motivo, infine, la società controricorrente svolge nella propria memoria questioni prettamente di merito, non pertinenti in questa sede. 4. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione - rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.