Colpita dai calci di un cavallo, perde il bimbo: niente risarcimento a lei e al compagno

Risvolti drammatici durante una passeggiata in un centro ippico. Movimento repentino dell’animale, che colpisce una donna incinta. Ma proprio lei, con una condotta azzardata, si è messa a rischio non sarebbe dovuta passare dietro il quadrupede, avvicinandosi troppo alle sue zampe.

Drammatica disavventura per una donna incinta. Durante una passeggiata in uno splendido centro ippico, viene colpita da due violentissimi calci sferrati da un cavallo. I terribili colpi le provocano lesioni serie e, soprattutto, causano la morte del bambino. La donna e il compagno, distrutti dal dolore, pretendono almeno un risarcimento adeguato. Ma il proprietario della struttura e del cavallo e l’uomo in sella al quadrupede vengono ritenuti non responsabili per il bruttissimo episodio, dovuto all’azzardo compiuto dalla donna, avvicinatasi troppo all’animale Cassazione, sentenza n. 8042/16, sezione Terza Civile, depositata il 21 aprile . Calci. Sia in Tribunale che in Corte d’appello le pretese della coppia sono state valutate come non accettabili. Nessun dubbio, sia chiaro, sull’incidente, verificatosi in un centro ippico, e sulle drammatiche conseguente la donna, al settimo mese di gravidanza , è stata colpita da due violentissimi calci, sferrati da un cavallo , e le lesioni riportate hanno provocato la morte del feto . Ciò nonostante, la richiesta di risarcimento dei danni è stata respinta in modo netto, alla luce della condotta imprudente tenuta dalla persona danneggiata che era passata dietro il cavallo, in una posizione che, per la conformazione dei luoghi, la esponeva ai possibili calci dell’animale . Azzardo. E anche per i Magistrati della Cassazione il comportamento tenuto dalla donna è decisivo, così da escludere ogni responsabilità del centro ippico, del proprietario dell’animale e dell’uomo che era in sella. In sostanza, così come già evidenziato in appello, viene ribadito che l’ essere passata dietro al cavallo la aveva esposta inevitabilmente ai possibili calci dell’animale . Con un pizzico di buon senso e di prudenza sarebbe stato logico, invece, non avvicinarsi troppo alle zampe del cavallo. Ciò significa che l’azzardo compiuto dalla donna è da considerare come causa principale del drammatico incidente. E di conseguenza, concludono i Giudici del ‘Palazzaccio’, va esclusa la possibilità di un risarcimento a favore della donna e del compagno.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 gennaio – 21 aprile 2016, n. 8042 Presidente Vivaldi – Relatore Sestini Svolgimento del processo F.L. e M.D.F. convennero in giudizio G.C., M.T. e il Garden Sporting Club di M. di Cislago per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un infortunio occorso, all'interno del circolo equestre Garden di M., il 24.8.2004, allorquando la L. che si trovava al settimo mese di gravidanza era stata colpita da due violentissimi calci sferrati da un cavallo di proprietà di G.C., ma nell'occasione utilizzato da Mauro T., riportando lesioni che avevano provocato la morte del feto. Tutti i convenuti si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda, ma chiamarono in causa, per l'eventuale manleva, varie compagnie assicuratrici più precisamente, la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. chiamata dal C. , la Assicuratrice Milanese e la Sportass Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi chiamate dal T. e la Italiana Assicurazioni s.p.a. chiamata dal Garden Sporting Club successivamente, a seguito della soppressione della Sportass, si costituì in giudizio l'INAIL. Il Tribunale rigettò le domande e compensò le spese di lite, ritenendo non raggiunta la prova che fosse stato il cavallo accudito dal T. a colpire l'attrice. La Corte di Appello di Milano, pur ritenendo provato che i calci erano stati sferrati dal cavallo in questione, ha rigettato il gravame principale della L. e del D.F. e gli appelli incidentali del C. e del T Ricorrono per cassazione la L. e il D.F., affidandosi ad un unico motivo resistono, a mezzo di distinti controricorsi, il C., la Allianz s.p.a., l'Assicuratrice Milanese s.p.a., l'INAIL e il T. quest'ultimo propone ricorso incidentale condizionato, cui resistono sia la L. e il D.F. che 1' INAIL. I ricorrenti principali, il T., l'Allianz e l'INAIL hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. La Corte ha affermato che i verbali di s.i.t. rese poco dopo il fatto dal T. e dal C. inducevano a ritenere che fosse stato il cavallo di quest'ultimo a scalciare, precisando che le dichiarazioni di T. ai Carabinieri, valutate nel contesto esaminato, ancorché sfumate, assumono una valenza confessoria, liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2735 c.c., e consentono di ritenere che a colpire sia stato il cavallo . di G.C. . Ciò premesso e considerate le dichiarazioni della L. circa la natura repentina del movimento del cavallo, la Corte ha osservato che tale movimento, in sé considerato, non era idoneo a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e che, tuttavia, assumeva rilievo decisivo la condotta imprudente tenuta dalla danneggiata, che era passata dietro il cavallo in una posizione che, per la conformazione dei luoghi la esponeva ai possibili calci dell'animale ha affermato pertanto che era stata l'attrice a porsi con autonoma iniziativa in posizione di pericolo, non attenendosi all'ovvia regola di prudenza, suggerita anche dal buon senso, di non avvicinarsi troppo alle zampe dell'animale ed ha concluso che la condotta dell'infortunata aveva avuto carattere assorbente nel verificarsi del sinistro ed era idonea ad escludere la responsabilità dei convenuti. 2. Con l'unico motivo, la L. e il D.F. deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C Evidenziata l'assoluta ininfluenza del carattere anomalo del comportamento dell'animale, rilevano che la presunzione di colpa a carico del proprietario o dell'utilizzatore può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito e sottolineano che, pur potendo essere costituito dalla condotta del danneggiato, il fortuito deve tuttavia consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, che cioè sia tale da interrompere il nesso eziologico tra animale ed evento lesivo assumono pertanto che, quand' anche 1' azione del cavallo . fosse stata assolutamente imprevedibile ed impensabile, ciò non sarebbe sufficiente, stante i principi enunciati in materia dalla Cassazione, a configurare caso fortuito, in assenza della prova, che qui manca, dell'intervento di un fattore estraneo avente forza determinante nel rapporto causale . 3. Le censure sono infondate. La Corte ha correttamente applicato il paradigma dell'art. 2052 c.c. perché ha escluso la responsabilità dei convenuti sul rilievo che la condotta imprudente della danneggiata che era passata dietro al cavallo, in una posizione che, per la conformazione dei luoghi, la esponeva ai possibili calci dell'animale aveva avuto carattere assorbente nel verificarsi dell'evento, ossia aveva svolto un ruolo causale autonomo, tale da interrompere qualunque nesso fra la custodia dell'animale e l'evento. Tale conclusione è conforme ai precedenti di legittimità, che hanno evidenziato -in termini generali che la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi Cass. n. 7260/2013 e -più specificamente che al caso fortuito è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante Cass. n. 1400/1983 . Va escluso, per altro verso, che sia sindacabile l'apprezzamento della Corte circa la ricorrenza -in concreto degli estremi del caso fortuito, giacché il relativo accertamento, con la ricostruzione delle modalità di svolgimento del meccanismo causale, costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione Cass. n. 1774/1989 conformi, ex multis, Cass. n. 6753/2004 e Cass. n. 472/2003 . 4. I1 ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 5. In ordine alle spese di lite, premesso che risulta applicabile l'art. 92, 2° co. C.P.C. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con 1. n. 51/2006, si ritiene che permangano i giusti motivi che hanno determinato la statuizione di compensazione che è stata adottata nei due gradi di merito e che non è stata oggetto di impugnazione. 6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese di lite fra tutte le parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.