Come si liquidano il danno patrimoniale consistente nelle spese per l'assistenza domiciliare e il danno permanente futuro

La liquidazione dei danni futuri, anche quando avvenga in via equitativa, obbliga il giudice a indicare sia pure sommariamente i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo.

Così la Terza Sezione Civile nella sentenza numero 7774, depositata il 20 aprile 2016. Il caso. A seguito di un incidente tra una moto e un furgone il conducente della prima aveva riportato gravissime lesioni personali. Adito il Tribunale da parte del conducente e dei suoi familiari, il giudice di primo grado aveva statuito la pari responsabilità nella determinazione dell'evento tale statuizione rimarrà inalterata nei successivi gradi e liquidato i danni, patrimoniali e nonumero Nel successivo giudizio d'appello la liquidazione del danno era stata aumentata per quanto concerne la liquidazione del danno per spese mediche e di assistenza futura, per acquisto di macchinari terapeutici, per l'acquisto di una automobile adatta alle condizioni del danneggiato e per la ristrutturazione dell'abitazione. E' stato svolto ricorso in Cassazione sia da parte dell'assicurazione del furgone che della società proprietaria, cui hanno resistito il danneggiato e i familiari. La motivazione della sentenza non può essere solo apparente”. Anzitutto la Cassazione ha riconosciuto come fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione della sentenza d'appello, nella parte in cui ha liquidato il danno da assistenza domiciliare in maniera del tutto apodittica non appare a questa Corte satisfattiva secondo il calcolo che segue . Come viene enunciato espressamente, non basta esporre una moltiplicazione perché un provvedimento giurisdizionale possa dirsi motivato , rimanendo invece del tutto sconosciuto come siano state quantificate le ore di assistenza necessarie e come sia stata calcolata la retribuzione dovuta all'assistente. Ogni liquidazione di danni futuri, ricordano gli Ermellini, obbliga il giudice ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo così già nella sentenza Cass. Civ. numero 752/2002 . Le spese di assistenza tra la data del sinistro e quella di liquidazione devono essere provate. Un altro motivo di ricorso che viene accolto riguarda la liquidazione di questa voce di danno emergente, ovvero il ristoro del pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dover retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido. Tale danno è di natura permanente, e si produce necessariamente de die in diem . Nell'ipotesi in cui venga richiesto il risarcimento, oltre che per gli anni futuri, anche per il tempo intercorso tra la data del sinistro e quello della liquidazione, non si tratta più, evidentemente, di ricorrere a previsioni sul futuro o il danneggiato dimostra di aver sostenuto la spesa, oppure non c'è spazio per alcuna liquidazione. Semmai, la forzosa rinuncia da parte del danneggiato per ragioni di ordine economico, ovvero che non abbia potuto anticipare la spesa potrà semmai trovare ristoro come danno non patrimoniale peraltro nel caso di specie tale danno non è stato prospettato . Nella liquidazione occorre tener conto dei benefici derivanti dalla legislazione nazionale e regionale. E' stato altresì accolto il motivo di ricorso relativo alla mancata considerazione, da parte della Corte d'Appello, dell'indennità di accompagnamento percepita ex art. 5 l. numero 222/1984. invece, ricorda la Terza Sezione, la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte . D'altra parte, già nella sentenza numero 13537/2014 era stato sancito il principio per cui qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, ove la sia erogazione sia intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno derivante dall'illecito. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne l'assistenza domiciliare prestata dal servizio sanitario nazionale e regionale. La liquidazione oggi di un danno futuro. Nel caso di liquidazione di un danno permanente, quale quello relativo al costo annuo di assistenza domiciliare, il procedimento corretto è il seguente, ricorda la Terza Sezione 1 sommare e rivalutare, avuto riguardo al momento della liquidazione , le spese già sostenute 2 capitalizzare, al momento della liquidazione, le spese che dovranno ragionevolmente essere sostenute in futuro. In concreto le possibilità sono due a parte la possibilità di liquidare una rendita, s'intende a moltiplicare il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e poi abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione b moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie c.d. metodo della capitalizzazione . Ha errato invece la Corte d'appello nel liquidare semplicemente moltiplicando il costo annuo stimato per il numero di anni residui di vita prevista secondo l'età media . A questo punto, evidentemente, tocca nuovamente alla Corte d'appello fare applicazione dei principi stabiliti dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 gennaio – 20 aprile 2016, n. 7774 Presidente Ambrosio – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il , a omissis , si verificò un sinistro stradale che coinvolse il motociclo Kawasaki 2750, condotto da L.N.A.A.M. , e il furgone Fiat Iveco condotto da N.F. , di proprietà della società Clear Channel s.r.l. che in seguito muterà ragione sociale in Clear Channel s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, la Clear Channel , ed assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla società Zurich. In conseguenza del sinistro L.N.A.A.M. patì gravissime lesioni personali. 2. Con ricorso depositato l’11.11.2008 L.N.A.A.M. ed i suoi familiari ovvero la moglie So.El.Ti. ed il figlio L.N.T. , quest’ultimo minorenne all’epoca dei fatti, e rappresentato ex art. 320 c.c. dai genitori convennero dinanzi al Tribunale di Milano N.F. , la Clear Channel e la Zurich, assumendo che il sinistro andasse ascritto a colpa di N.F. , e chiedendo la condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti. 3. Con sentenza 19.12.2012 n. 14313 il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda, attribuendo alla vittima il 50 % di responsabilità. 4. La sentenza venne appellata in via principale dagli originari attori, ed in via incidentale dalla Zurich. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 28.11.2013 n. 4152 - tenne ferme le statuizioni sull’an debeatur - accordò alla vittima una più cospicua liquidazione del danno per spese mediche e di assistenza futura, per acquisto di macchinari terapeutici, per l’acquisto d’una automobile adatta alle sue condizioni, e per la ristrutturazione dell’abitazione. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione - in via principale dalla Zurich, con ricorso fondato su cinque motivi - in via incidentale dalla Clear Channel, con ricorso fondato su sette motivi. L.N.A.A.M. ha resistito con controricorso ai ricorsi principale ed incidentale. La Zurich ha resistito con controricorso al controricorso incidentale proposto dalla Clear Channel. Le medesime parti hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso principale Zurich . 1.1. Col primo motivo di ricorso la Zurich lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c Deduce, al riguardo, che la sentenza d’appello è stata pronunciata, nelle forme del rito del lavoro e dunque mediante lettura del dispositivo, all’udienza del 13.11.2013. Nondimeno, a pag. 11 della medesima sentenza si afferma che la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.11.2013 , ed analoga affermazione si legge alla successiva p. 23. La sentenza, dunque, secondo la ricorrente è nulla, perché deliberata il giorno prima di quello stabilito per la decisione. 1.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, pronunciata il 13 novembre, reca in calce effettivamente l’affermazione cosi deciso in Milano il 12 novembre . Tale circostanza, tuttavia, in sé e per sé non consente a questa Corte di stabilire se davvero quella decisione fu collegialmente adottata prima del termine stabilito, ovvero se l’indicazione d’una data scorretta sia mero frutto di un lapsus calami . Ed in mancanza di tale certezza, non può ritenersi dimostrata la violazione dell’ orda processus , e quindi la nullità invocata dalla ricorrente. Né costituirebbe causa di nullità la circostanza che il magistrato estensore, il giorno prima di quello stabilito per la decisione, abbia predisposto una bozza della sentenza che sarebbe stato chiamato ad adottare. Tale eventualità, come già ritenuto da questa Corte, non determina infatti alcuna nullità e non costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, dal momento che quella bozza non avrebbe altro valore che quello d’una mera ipotesi di decisione, da sottoporre comunque alla discussione in carriera di consiglio, e sempre modificabile alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti, sino alla sottoscrizione del dispositivo così Sez. 3, Sentenza n. 39 del 03/01/2014, Rv. 629505 . 2. Il secondo motivo del ricorso principale Zurich . 2.1. Il secondo motivo del ricorso proposto dalla società Zurich, pur formalmente unitario, contiene in realtà cinque censure, ciascuna delle quali a sua volta articolata in più profili. Per chiarezza d’esposizione esse saranno esaminate analiticamente, indicando ciascuna censura con la medesima lettera utilizzata dalla Zurich per contraddistinguerle nel proprio ricorso. 2.2. A prima censura del 2 motivo di ricorso Zurich spese di assistenza . Con la censura sub A , di cui alle pp. 35-46 del ricorso, la Zurich lamenta sia il vizio di violazione di legge, sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c Espone che la Corte d’appello, accogliendo il gravame di L.N.A.A.M. , ha elevato da Euro 400.000 ad Euro 1.196.945 la stima del danno patrimoniale patito dalla vittima, e consistente nelle spese che questa dovrà sostenere per l’assistenza infermieristica domiciliare. Deduce tuttavia la ricorrente che tale statuizione della Corte d’appello è viziata sotto più profili, in quanto a è del tutto priva di motivazione b ha liquidato non solo il danno futuro, ma anche quello in tesi patito dalla vittima tra il sinistro e il momento della liquidazione, sebbene nessuna prova fosse stata fornita dei relativi esborsi c ha liquidato il danno senza tenere conto dell’incidenza che avrebbe avuto, sui costi di assistenza, l’intervento del Servizio Sanitario Nazionale d ha liquidato il danno moltiplicando il costo dell’assistenza annuale per il numero di anni di vita futura criterio errato, giacché la monetizzazione attuale d’un danno futuro andava compiuta col criterio della capitalizzazione, e non con una bruta moltiplicazione. Tutte le censure appena riassunte sono manifestamente fondate. 2.2.1. Fondata è, in primo luogo, la censura di difetto assoluto di motivazione. Prima di esaminare tale censura nel merito, tuttavia, deve rilevarsi come la società ricorrente l’abbia proposta invocando formalmente il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. così il ricorso, p. 42 . Al presente giudizio, tuttavia, si applica l’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale non prevede più il vizio di motivazione in quanto tale, ma solo l’omesso esame d’un fatto decisivo e controverso. Il motivo di ricorso in esame resta tuttavia ammissibile, per due ragioni a la prima è che la mancanza totale di motivazione resta un vizio censurabile in sede di legittimità, giacché essa si risolve in una violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 b la seconda è che l’errore commesso dal ricorrente nell’inquadrare il vizio da lui denunciato in una delle cinque ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c. c.d. vizio di sussunzione non rende inammissibile il ricorso, quando l’illustrazione del motivo contenga comunque una chiara ed inequivoca spiegazione del vizio censurato così, ancora, le Sezioni Unite cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 . Nel nostro caso, la società ricorrente per un verso ha denunciato la totale mancanza della motivazione sul punto qui in esame per altro verso ha chiaramente illustrato questa sua doglianza sicché, pur essendo erronea l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. corretta sarebbe stata, invece, l’invocazione del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. , tale errore resta privo di conseguenze. 2.2.2. Ciò stabilito in limine , nel merito deve rilevarsi come la Corte d’appello abbia adottato in effetti una motivazione solo apparente, ed inferiore a quel minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la ricordata sentenza n. 8053/14. La Corte d’appello, infatti, sul punto della liquidazione del danno patrimoniale da assistenza domiciliare ha così motivato la liquidazione del Tribunale non appare a questa Corte satisfattiva in relazione alle spese che il sig. L.N. dovrà in futuro sostenere per l’assistenza domiciliare, secondo il calcolo che segue . - si quantifica l’assistenza infermieristica in euro 14,5 al giorno per 4 ore al giorno per 365 giorni l’anno - si quantifica l’assistenza generica in euro 8,50 per 10 ore al giorno per 365 giorni l’anno , oltre gli oneri accessori contributi previdenziali da pagare al collaboratore, sostituzione nel periodo feriale, accantonamento del trattamento di fine rapporto . La motivazione finisce qui. Non basta, tuttavia, esporre una moltiplicazione perché un provvedimento giurisdizionale possa dirsi motivato. Quel che resta totalmente apodittico, nel provvedimento oggi all’esame di questa Corte, è il presupposto stesso della stima del danno ovvero donde la Corte d’appello abbia tratto il dato relativo al numero di ore di assistenza di cui il danneggiato ha necessità donde abbia tratto il dato relativo alla retribuzione dovuta all’assistente donde abbia tratto il dato relativo agli oneri previdenziali accessori che l’assunzione di un collaboratore domestico comporterebbe. La decisione impugnata appare dunque irrispettosa del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la liquidazione dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, anche quando avvenga in via equitativa, obbliga il giudice ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo Sez. 3, Sentenza n. 752 del 23/01/2002, Rv. 551783 . 2.2.3. Fondata è, altresì, la seconda censura, con la quale la società ricorrente lamenta la erronea liquidazione del danno emergente per spese di assistenza, anche per il periodo di tempo compreso tra il sinistro e la data della liquidazione periodo nel quale la vittima non aveva documentato spesa veruna. Il motivo è manifestamente fondato. Infatti il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce de die in diem . Se l’esigenza di retribuire un terzo per l’assistenza domestica è sorta prima del momento della liquidazione, al momento in cui quest’ultima avviene il giudice dovrà monetizzare sia un danno già verificatosi quello maturato tra il sinistro e la liquidazione sia un danno che si verificherà nel futuro quello che verosimilmente maturerà a partire dal momento della liquidazione in poi . La liquidazione del danno patrimoniale permanente futuro può avvenire, ai sensi dell’art. 2056 c.c., sulla base dell’ id quod plerumque accidit , di fatti notori e di massime di esperienza tra le quali, nel nostro caso, quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all’ausilio di un infermiere o di un assistente. La liquidazione del danno patrimoniale permanente passato può avvenire anch’essa in via equitativa, ex artt. 1226-2056 c.c., ove ne ricorrano i presupposti ovvero l’impossibilità della stima del danno nel suo esatto ammontare . Tuttavia, trattandosi di un pregiudizio che si assume già avvenuto, il giudice non può prescindere dall’accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a ragionevoli previsioni , consentite per quanto detto solo con riferimento al danno futuro Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014, Rv. 633431 . Pertanto, quando si tratti liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due l’una o il danneggiato dimostra di averla sostenuta anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. , oppure nessuna liquidazione può essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla. Dunque il danneggiato che, pur avendone bisogno, rinunci ad una assistenza domiciliare e non sostenga la relativa spesa, non può pretendere alcun risarcimento del danno patrimoniale emergente passato, per la semplice ragione che il suo patrimonio non si è ridotto così già Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 08/04/2003, Rv. 561970, ove si legge che l’assistenza domiciliare è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute . , e l’entità del danno è pari alla misura della spesa sostenuta per l’assistenza ne consegue che se tale spesa non viene sostenuta la voce di danno non sussiste” . Va da sé che la rinuncia ad una assistenza domiciliare, specie se forzosa perché - ad esempio - indotta dalle precarie condizioni economiche della vittima, può causare disagi, ma questi dovranno essere valutati sotto il profilo del danno non patrimoniale profilo che nel presente giudizio non risulta essere mai stato prospettato. Da quanto esposto consegue che la Corte d’appello, liquidando il danno patrimoniale per spese di assistenza, maturato nel periodo anteriore alla sentenza, a prescindere da qualsiasi allegazione, da qualsiasi dimostrazione e da qualsiasi motivazione, ha effettivamente violato gli artt. 1223 e 1226 c.c., finendo per accordare alla vittima un credito mai dimostrato in giudizio, e dunque sovrastimando il risarcimento. 2.2.4. Fondata, in terzo luogo, è la censura con la quale la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel liquidare il danno patrimoniale permanente patito dalla vittima e consistente nelle spese per l’assistenza domiciliare, non abbia tenuto conto dell’incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale. Anche questo motivo è fondato. Nel giudizio di merito fu lo stesso danneggiato a dedurre di percepire l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 5, comma 1, L. 12.6.1984 n. 222 circostanza ribadita nel controricorso, p. 25 . L’indennità in questione spetta ai pensionati per inabilità che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua art. 5 cit. . Si tratta, dunque, d’un emolumento volto a ristorare un pregiudizio patrimoniale giustappunto, quello consistente nella necessità di dovere retribuire un collaboratore od assistente per fronteggiare le necessità della vita quotidiana. La percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte. Nulla rileva che l’indennizzo scaturisca da una norma previdenziale secondo il più recente orientamento di questa Corte, infatti, cui per brevità si può in questa sede rinviare, qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, se la sua erogazione è intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno derivante dall’illecito Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014, Rv. 631440 . Considerazioni analoghe valgono per l’assistenza domiciliare prestata dal servizio sanitario nazionale e regionale. In Lombardia, luogo di residenza della vittima, l’assistenza domiciliare costituisce oggetto di un complesso sistema normativo, bastato in primo luogo sull’art. 26, comma 5, lettere c , d ed e , della L. reg. Lombardia 30.12.2009 n. 33 recante Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità , il quale individua nell’assistenza domiciliare uno degli obiettivi primari del servizio sanitario regionale. Tale norma ha ricevuto attuazione dapprima con la delibera della giunta regionale d.G.R. 9 maggio 2003 n. 12902 in B.U. Lombardia 20.5.2003, n. 21, I suppl. straord. , la quale ha introdotto il sistema dei cc.dd. voucher socio-sanitari , ovvero titoli di legittimazione utilizzabili dalle famiglie per l’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria da enti erogatori accreditati, pagabili senza limiti né di età, né di reddito. In seguito la d.G.R. Lombardia 18.5.2011, n. IX/1746 recante Determinazione in ordine alla qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare in attuazione del PSSR 2010-2014 , in B.U. Lombardia 6.6.2011, n. 23 ha riformato ed incrementato il sistema dei voucher previsto dalla precedente delibera d.G.R. del 2003. Al momento della decisione d’appello, infine 13.11.2013 , era stata approvata la d.G.R. Lombardia 27.9.2013 n. X/740, concernente l’approvazione del Programma Operativo Regionale in materia di gravi e gravissime disabilità, la quale accordò un buono mensile di euro 1.000 alle persone con gravi disabilità, erogato senza limite di reddito e finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare autosoddisfacimento e/o per acquistare le prestazioni da assistente personale così la suddetta Delibera, Allegato B , punto B1 . Le norme appena ricordate, in virtù del principio jura novit curia , non potevano né dovevano essere ignorate dalla Corte d’appello. L’averlo fatto, per contro, ha condotto ad una sovrastima del danno patrimoniale per l’assistenza domiciliare, e di conseguenza alla violazione dell’art. 1223 c.c 2.2.5. Fondata, altresì, è la censura concernente il criterio di liquidazione del danno patrimoniale futuro per spese di assistenza. La Corte d’appello, infatti, dopo avere determinato il costo annuo dell’assistenza domiciliare di cui la vittima avrebbe avuto bisogno, l’ha moltiplicato per un numero di anni pari alla differenza tra la durata media della vita 78 anni e l’età della vittima al momento del sinistro 40 anni . Si tratta di un calcolo irrispettoso di alcune regole basilari della matematica finanziaria e, di conseguenza, degli artt. 1223 e 2056 c.c Quando la liquidazione d’un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto, la corretta stima di esso deve avvenire a sommando e rivalutando, avuto riguardo al momento della liquidazione, le spese già sostenute b capitalizzando, al momento delle liquidazione, le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro. Dunque il primo errore commesso dalla Corte d’appello è consistito nel liquidare il danno, sette anni dopo il sinistro, come se esso fosse avvenuto illico et immediate ovvero senza distinguere le poste già maturate danno passato da quelle ancora da maturare danno futuro . Il secondo e più grave errore commesso dalla Corte d’appello è consistito nel non considerare che il danno futuro è un danno non ancora prodottosi al momento della liquidazione. Sicché, condannandosi il debitore a pagare oggi una somma che la vittima perderà fra n anni, si arrecherebbe un pregiudizio al primo ed un vantaggio al secondo, in virtù della regola plus dat qui cito dat . Per compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell’obbligazione risarcitoria oggi e il momento di avveramento del danno, quando non si opti per la liquidazione in forma di rendita art. 2057 c.c. , sono possibili teoricamente due sistemi. Il primo consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia , e moltiplicare il risultato per un saggio di sconto , al fine di tenere conto dell’anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. montante di anticipazione . Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima debitamente rivalutato all’epoca della liquidazione per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione , semplifica l’operazione di liquidazione consentendo un solo passaggio anziché due. La Corte d’appello tuttavia non ha adottato né l’uno, né l’altro sistema, pervenendo così ad una sovrastima del danno anche sotto questo profilo, e dunque violando gli artt. 1223 e 2056 c.c 2.3. S Seconda censura del 2 motivo di ricorso Zurich spese per l’acquisto di macchinari e compensatio lucri cum damno . La seconda censura del secondo motivo di ricorso della Zurich pp. 46-50 contiene due diversi profili. Col primo profilo la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia liquidato in euro 180.000 al netto del concorso di colpa della vittima il danno patrimoniale per acquisto di una vettura idonea, per la ristrutturazione dell’abitazione e per l’acquisto di macchinari fisioterapici e di ausilio dell’invalidità, senza che la vittima avesse fornito alcuna prova, senza motivare, e senza attualizzare gli importi liquidati per spese che sarebbero state affrontato nel futuro, come quelle per la sostituzione dei macchinari appena descritti. Col secondo profilo la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha liquidato il danno senza tenere conto dell’indennizzo percepito dalla vittima in virtù di una polizza privata contro gli infortuni. La prima di tali censure è fondata, la seconda inammissibile. 2.3.1. Per quanto concerne la prima censura, deve rilevarsi che L.N.A.A.M. , nell’atto d’appello, si era doluto della sottostima della liquidazione del danno consistente nelle spese da sostenere per - l’acquisto di una autovettura adatta a sollevare e trasportare una sedia a rotelle - la ristrutturazione del proprio appartamento, per renderlo idoneo alle esigenze di un portatore di grave invalidità - l’acquisto di una barella-doccia e di un sollevatore - le cure fisioterapiche. Il danneggiato aveva altresì stimato tali danni nella misura di Euro 169.000 circa, oltre 30.000 Euro l’anno per la fisioterapia. Su tale motivo di appello la Corte meneghina ha così provveduto la Corte d’appello ritiene meritevole di parziale accoglimento . il gravame . . In parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto, si stima equo quantificare in euro 180.000 360.000 diviso 2, in ragione della corresponsabilità del danneggiato il danno patrimoniale per spese per acquisto di autovettura idonea, altri attrezzi necessari in condizioni di paraplegia, modifiche architettoniche e cure fisioterapiche, considerata la necessità di sostituzione o adeguamento nel corso del tempo di tali presidi e ausili tecnici . Quella appena trascritta non è che un simulacro di motivazione. In essa infatti non è spiegato di quale vettura si discorra, quali siano gli attrezzi necessari cui la Corte d’appello ha fatto riferimento, quale ne sia il costo di mercato, ogni quanto tempo dovrebbero essere sostituiti, se e come si è tenuto conto dell’anticipazione del costo della sostituzione. Ma soprattutto resta imperscrutabile attraverso quali conteggi la Corte d’appello sia pervenuta a determinare l’importo in esame nella somma di euro 360.000. Un esempio quasi di scuola, dunque, di nullità della sentenza per totale assenza di motivazione. 2.3.2. La seconda censura è, invece, inammissibile. L’eccezione di compensatio lucri cum damno , fondata sulla circostanza che la vittima aveva già percepito un indennizzo dal proprio assicuratore privato contro gli infortuni eccezione che sarebbe stata fondata, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014, Rv. 631753 , non venne esaminata dal Tribunale, che liquidò il danno senza tenerne conto. Che questa omissione dovesse interpretarsi come rigetto implicito ovvero come omessa pronuncia, in ogni caso la Zurich avrebbe dovuto impugnarla con appello incidentale, una volta che la vittima aveva censurato col proprio appello principale la stima del danno compiuta dal Tribunale. La Zurich, invece, non ha proposto sul punto appello incidentale, né ha indicato - ai fini dell’autosufficienza del proprio ricorso - se, quando ed in che termini l’abbia fatto. Il generico riferimento a p. 36 dell’appello , contenuto nell’illustrazione della censura qui in esame, è a tal riguardo del tutto generico, e comunque a p. 36 dell’atto d’appello non è affatto contenuto alcun appello incidentale, né per i termini ivi adottati, né per il senso generale desumibile da quell’atto. 2.4. C Terza censura del 2 motivo di ricorso Zurich danno da mora . Con la terza censura contenuta nel secondo motivo del proprio ricorso pp. 50-54 la Zurich lamenta sia il vizio di omessa motivazione, sia quello di violazione di legge. Deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel calcolare gli effetti della mora, perché ha posto a carico del debitore il pagamento degli interessi di mora anche sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danni futuri. 2.4.1. La censura è manifestamente infondata. Per quanto già detto, del fatto che un danno sarà patito dalla vittima dell’illecito in un momento futuro rispetto a quello della liquidazione si deve tenere conto attraverso lo sconto matematico pari, come noto, al rapporto tra il prodotto del capitale per il saggio di anticipazione, ed il tempo di anticipazione . Una volta correttamente liquidato il danno futuro, tuttavia, il relativo importo è dovuto al creditore ex art. 1219 c.c. dal giorno dell’illecito, e da quel giorno sono dovuti perciò gli interessi di mora. Futuro, infatti, è il danno, non l’obbligazione di risarcirlo, che è immediatamente esigibile dunque della circostanza che un danno non si sia ancora verificato al momento della liquidazione si deve tenere conto nella aestimatio del capitale, non nel calcolo degli interessi di mora. 2.5. D Quarta censura del 2 motivo di ricorso Zurich surroga dell’assicuratore sociale . Con una quarta censura, anch’essa illustrata nel contesto del secondo motivo di ricorso pp. 54-66 la Zurich lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente detratto dal credito risarcitorio spettante alla vittima solo una minima parte di quanto da essa ricevuto dall’Inail, e senza spiegare il criterio. Deduce, al riguardo, sia il vizio di violazione di legge, sia quello di motivazione. 2.5.1. La censura è fondata. Si legge a p. 19 della sentenza impugnata che l’Inail corrispose alla vittima la somma di euro 919.287,94 che il Tribunale aveva detratto tale importo dal danno risarcibile, e che L.N.A. aveva impugnato tale statuizione, deducendo che si sarebbe dovuta limitare la predetta detrazione soltanto ad alcune voci delle erogazioni Inail . Ciò premesso, la Corte d’appello ha accolto il gravame del danneggiato, osservando che tale rilievo è corretto , ed ha detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima la minor somma di Euro 244.943,49, spiegando che solo tale somma era stata versata dall’Inail a titolo di indennizzo in capitale danno biologico , e dunque solo per tale importo vi era duplicazione di titolo . Così statuendo, la Corte d’appello è effettivamente incorsa nei due vizi denunciati dalla ricorrente. Ricorre, in primo luogo, il vizio di violazione di legge, posto che nel sistema attuale l’Inail, nel caso di danno alla salute consistito in invalidità superiori al 16%, indennizza sia il danno biologico, sia il danno da incapacità di lavoro. Quando dunque l’Inail eroga una rendita all’assistito, una quota di tale rendita è destinata al ristoro del danno alla salute e la parte restante è destinata all’indennizzo del danno patrimoniale. Ciò è stabilito dall’art. 13, comma 2, lettera b , d.lgs. 38/2000, secondo cui le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita . commisurata . alla retribuzione dell’assicurato . per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali . L’ulteriore quota di rendita è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al d.m. 12.7.2000. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto innanzitutto distinguere il valore capitale della parte di rendita destinata al ristoro del danno biologico, da quello destinato al ristoro del danno patrimoniale, e quindi sottrarre i due valori, rispettivamente, dal credito risarcitorio per danno biologico e dal credito risarcitorio per danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Ricorre, tuttavia, anche il vizio di assenza totale di motivazione, posto che neanche il lettore più immaginifico sarebbe in grado di ricostruire attraverso quali alchimie matematiche la Corte d’appello sia pervenuta a stabilire la somma di euro 244.943,49 da quale atto del processo l’abbia tratta, ovvero da quale presunzione semplice l’abbia desunta. 2.6. E Quinta censura del 2 motivo di ricorso Zurich limite del massimale . Con la quinta censura del secondo motivo di ricorso, la Zurich lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di incapienza del massimale, pur avendo condannato la Zurich a pagare cifre complessivamente eccedenti il massimale. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento delle censure precedentemente esaminate è infatti ovvio che nulla è possibile stabilire sulla capienza del massimale, senza previamente accertare la misura dell’obbligazione gravante sull’assicuratore. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale Clear Channel. 3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Clear Channel svolge la medesima censura proposta dalla Zurich col primo motivo del suo ricorso vale dunque quanto già esposto supra, al 1.2. 3. Il secondo motivo del ricorso incidentale Clear Channel. 3.1. Il motivo, formalmente unitario, contiene sette diverse censure. Le prime quattro pp. 34-63 sono del tutto sovrapponibili a quelle proposte dalla Zurich, con le prime quattro censure del 2 motivo del suo ricorso. Esse restano perciò assorbite dall’accoglimento del ricorso proposto dalla Zurich, nei medesimi limiti e per le medesime ragioni sopra indicati. 3.2. Con la quinta censura del 2 motivo del proprio ricorso incidentale la Clear Channel lamenta il mancato esame della condanna della Zurich, per male gestio propria, oltre il massimale. La censura resta assorbita dall’accoglimento del 2 motivo del ricorso proposto dalla Zurich. Spetterà, infatti, al giudice del rinvio rideterminare il quantum debeatur secondo i principi stabiliti nella presente sentenza, e solo all’esito potrà stabilirsi se, riscontrata l’incapienza del massimale, sussista altresì una responsabilità della Zurich per mala gestio . 3.3. La sesta e la settima censura contenute del 2 motivo del ricorso incidentale proposto dalla Clear Channel possono essere esaminate congiuntamente. Con esse la ricorrente incidentale lamenta che, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con la Zurich, aveva diritto ad ottenere da quest’ultima la rifusione delle spese di resistenza ovvero quelle sostenute per contrastare la pretesa del danneggiato , ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c Tali spese erano state pari a circa 52.000 Euro per il 1 grado, cui andavano aggiunte quelle di 2 grado che la ricorrente non quantifica . La Corte d’appello, invece, aveva liquidato soltanto in 8.500 euro circa le spese di 1 grado, mentre quelle di secondo grado sono state liquidate in misura inferiore a quelle sostenute . 3.4. Il motivo è manifestamente fondato. Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato delle somme spese per contrastare la pretesa risarcitoria del terzo danneggiato è un naturale negotii art. 1917, comma 3, c.c. . Tale previsione, entro i limiti stabiliti dalla legge ovvero il quarto del massimale , addossa all’assicuratore l’obbligo di rifondere all’assicurato le somme da questi pagate al proprio avvocato. Il relativo credito dell’assicurato va perciò accertato con i consueti criteri, così come si i1L accerterebbe qualunque pregiudizio per il quale l’assicurato chieda al proprio assicuratore contro i danni di essere indennizzato e dunque valutando in primo luogo se vi sia la prova del pagamento, in secondo luogo se esso sia avvenuto avventatamente, in violazione dell’obbligo di salvataggio comunque gravante sull’assicurato. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto esaminare e valutare le notulae depositate dalla Clear Channel, eventualmente riducendole ex art. 1227, comma 1 o 2, c.c., ma non poteva - nei rapporti tra assicurata ed assicuratore - prescindere da esse. 4. Quadro di sintesi. In considerazione di quanto esposto sin qui, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale oltre a sanare le carenze motivazionali in cui è incorsa la sentenza impugnata, si atterrà altresì ai seguenti principi di diritto a la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l’assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l’accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo. b Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento art. 5 l. 12.6.1984 n. 222 , sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d’ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti. c Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. 5. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c. - accoglie il 2 motivo del ricorso proposto dalla Zurich, limitatamente ai punti contraddistinti dalle lettere A, B, D, nei limiti indicati in motivazione - accoglie il 2 motivo del ricorso proposto dalla Clear Channel, limitatamente ai punti contraddistinti dalle lettere F e G, nei limiti indicati in motivazione - rigetta - ovvero dichiara assorbiti, secondo quanto esposto in motivazione - i restanti motivi di ricorso - cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione - rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.