Genitori disattenti, il bimbo fugge in strada e viene centrato da un’auto: niente risarcimento

Nessuna responsabilità per il conducente della vettura. L’incidente è attribuibile esclusivamente alla condotta del minore. Né per i genitori né per il figlio è ipotizzabile il risarcimento.

Mamma e papà perdono di vista il loro bimbo per un attimo. Errore fatale lui corre in strada e viene centrato da un’automobile. Nessuna colpa, però, per l’automobilista. E quindi niente risarcimento né per i genitori né per il figlio, divenuto intanto maggiorenne. Cassazione, ordinanza n. 6939, sesta sezione civile, depositata l’8 aprile 2016 . Responsabilità da circolazione stradale. Linea di pensiero comune per i giudici di merito una volta ricostruito il drammatico episodio, viene evidenziata la mancanza di responsabilità nella condotta dell’uomo alla guida della vettura. Ciò lo libera non solo moralmente ma anche di fronte alla giustizia. Consequenziale il ‘no’ alla richiesta di risarcimento presentata dai genitori per i gravi danni riportati dal figlio. E questa decisione viene condivisa anche dai giudici della Cassazione. Corrette le valutazioni compiute tra primo e secondo grado l’incidente era da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, sbucato improvvisamente davanti alla vettura . Ciò significa che l’urto era inevitabile , e nessun addebito di colpa era plausibile nei confronti dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 10 febbraio - 8 aprile 2016, n. 6939 Presidente Armano – Relatore Cirillo Svolgimento del processo E’ stata depositata la seguente relazione. 1. A.M. e D.B., nella qualità di genitori del figlio minore D. flutti, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, A.P., A.B. e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di proprietario, conducente ed assicuratore, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale nel quale il loro figlio era stato investito dalla vettura dei convenuti, riportando gravi danni. Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese di lite. 2. La pronuncia è stata appellata da parte degli attori soccombenti e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 12 luglio 2013, ha respinto l'appello, confermando la pronuncia di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre D. flutti, frattanto divenuto maggiorenne, con atto affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile. 5. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare contestando la congruità logica della motivazione relativa all'accertamento delle modalità dell'incidente. 5.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dci conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dci singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mera fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421 . Tale principio trova applicazione anche in relazione all'incidente oggetto del giudizio odierno, benché lo stesso sia consistito non in uno scontro tra veicoli ma, piuttosto, nell'investimento di un bambino da parte di un veicolo. Nel caso specifico la Corte d'appello ha ricostruito la dinamica dell'incidente, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, sbucato improvvisamente davanti alla vettura condotta dal B., in modo che l'urto era stato inevitabile ed ha specificato che nessun addebito di colpa poteva essere mosso al conducente investitore. A fronte di siffatta ricostruzione, la censura proposta è inammissibile alla luce dei criteri di cui alla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, avendo ad oggetto testimonianze che la Corte d'appello ha comunque positivamente valutato sicché il ricorso si1 risolve nel chiaro tentativo di ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione di merito. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile . Motivi della decisione 1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-giiater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.