Danno da veicolo sconosciuto? Il sinistro va in qualche modo provato

Nel caso di richiesta di risarcimento danni al Fondo di garanzia delle vittime della strada ex articolo 19, comma 1, lett. a , l. n. 990/1969 meglio, alla impresa assicuratrice designata è necessaria la prova delle modalità del sinistro. Tale prova può essere data anche mediante indizi che saranno valutati complessivamente dal giudice. Non ci sono, dunque, automatismi la querela del sinistro non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta così come di per sé non è determinante la contraddizione tra la mancata indicazione dei testimoni in querela e l'indicazione degli stessi in atto di citazione. Ciò che rileva è la complessiva valutazione dei fatti.

E' il principio affermato, anzi riaffermato, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione numero 5892, depositata il 24 marzo 2016, la quale, come vedremo, richiama numerosi precedenti giurisprudenziali. Il caso. La decisione in commento riguarda un ricorso secondo il quale il giudice di merito - in violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2, numero 4, c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., 19, comma 1, lett. a , l. numero 990/1969 e 116 c.p.c. - avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni al Fondo di garanzia delle vittime della strada nell'attribuire determinante rilievo alla mancata documentazione dell'esito della denunzia-querela ed alla mancata indicazione delle persone informate sui fatti in tale querela, ed avrebbe comunque valutato in modo non corretto le risultanze delle prove orali e documentali acquisite nel corso del giudizio . Fondo di garanzia e prova. La norma di diritto sostanziale è quella che consente la richiesta di risarcimento danni causati da un veicolo o un natante non identificato. Tale norma in precedenza era nell'articolo 19, comma 1, lett. a , l. numero 990/1969 oggi invece, in seguito all'abrogazione della l. numero 990/1969 è nell'articolo 283, comma 1, lett. a , d.lgs. numero 209/2005 . Tale norma non esclude, però, l'applicazione della norma generale secondo cui la richiesta deve essere corredata di prova. Afferma la sentenza in commento che il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa esclusiva o concorrente del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto . Il principio è qui ribadito la sentenza infatti richiama altri precedenti giurisprudenziali cioè Cass. numero 10762/1992 Cass. numero 8086/1995 Cass, numero 10484/2001 e Cass. numero 12304 del 2005 . Onere della prova e indizi. In tale fattispecie è necessario contemperare i contrapposti interessi della vittima, a cui, anche in considerazione della difficoltà del momento, non si può chiedere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto , e la necessità di evitare frodi assicurative. Ecco perché la prova può consistere anche in mere tracce ambientali o dichiarazioni orali ciò che è richiesto è la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro . Ciò che, insomma, non può mancare sono gli elementi che consentano al giudice di convincersi circa l'effettivo verificarsi del sinistro come descritto dal presunto danneggiato. La denunzia come prova. In tale contesto, prosegue la Corte, la denuncia può, rappresentare la prova che il danneggiato è tenuto a fornire. Ebbene, il verbo utilizzato è può e non deve ed infatti, si spiega che non ci sono automatismi sarà il giudice a stabilire se detta denuncia o querela può costituire la prova necessaria, oppure, pur mancando la stessa, a ritenere comunque fornita la prova. Anche tale principio non è nuovo infatti la Corte richiama altri precedenti giurisprudenziali Cass. numero 18532/2007 e numero 448/2011 . Insomma, sia la presenza che l'assenza della denuncia o querela vanno considerate alla stregua di meri indizi dei fatti affermati e anche qui si richiama un precedente, Cass. numero 20066/2013 . In tale prospettiva, prosegue sempre la Corte, la denunzia-querela, valendo come indizio utile a dare conto dell'accaduto, non ha il fine di dimostrare la diligenza del danneggiato nel permettere l'individuazione del responsabile ancora un precedente citato, è Cass. numero 23434/2014 . Ancora, in tale contesto, anche la contraddizione tra la mancata menzione di testimoni nella denuncia e la successiva indicazione degli stessi in sede civile, è un indizio liberamente valutabile dal giudice sempre un precedente, Cass. numero 9939/2012 . Tutto ciò, senza che il danneggiato si trasformi in un commissario di polizia ai fini della prova della non identificabilità dell'agente, sarà sufficiente dare conto dell'esito negativo delle indagini seguite alla denuncia ancora un precedente citato Cass. numero 15367/2011 . Tanto premesso in principio, conclude la Corte che correttamente ha valutato il giudice di merito i dati che aveva a disposizione e cioè la tardiva proposizione della querela, senza l'indicazione dei testimoni nella stessa testimoni poi indicati nell'atto di citazione elementi che si sono aggiunti alla considerazione delle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali . Viene, dunque, ritenuta corretta la conclusione secondo cui l'onere probatorio gravante sul danneggiato non è stato adempiuto. Nel caso di specie, poi, emerge un dato particolare il danneggiato afferma che il veicolo non identificato sarebbe stato un veicolo della polizia che proseguiva con le sirene spiegate una tempestiva denuncia-querela avrebbe consentito agevolmente l'individuazione dello sconosciuto .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 24 marzo 2016, n. 5892 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di Napoli, sulla S.S. n. 268 del Vesuvio, il 12 novembre 2002, in conseguenza del quale N.S. riportò danni personali e materiali. La danneggiata ha agito nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A., quale Impresa Designata per la Regione Campania alla ge stione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottene re il risarcimento, assumendo che fosse rimasto sconosciuto il vei colo responsabile dei sinistro, benché si trattasse di una autovettura recante apparenti insegne della Polizia che procedeva a sirene spie gate. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con sentenza che la locale Corte di Appello ha confermato con integrazione della motivazione. Ricorre la S., sulla base di unico articolato motivo. Resistono con controricorso le Assicurazioni Generali S.p.A Motivi della decisione I.- Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa ap plicazione degli arti. 111 della Costituzione, dell'art. 132 - comma secondo n. 4 - c.p. c. ai sensi dell'art. 360 - comma primo, n. 5 - c c. - Art. 19 primo comma lettera a della Legge 24.12.1969 N. 990 - Art. 116 c. p. c. . I1 ricorso è infondato. La ricorrente deduce di avere fornito nei gradi di merito la prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1, lettera a , della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ovvero la responsabilità per il sinistro del conducente di veicolo rimasto sconosciuto . Lamenta che la corte di appello, nel ritenere il contrario, avrebbe erroneamente conferito determinante rilievo alla mancata documen tazione dell'esito della denunzia-querela presentata in data 11 gen naio 2003 ed alla mancata indicazione delle persone informate sui fatti in tale querela, ed avrebbe comunque valutato in modo non corretto le risultanze delle prove orali e documentali acquisite nel corso dei giudizio. Tali assunti sono però smentiti dall'esame della pronunzia impugna ta. Deve ribadirsi in proposito, in primo luogo, con riguardo al contenu to dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti dei Fondo di Garanzia, che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall'art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circola zione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di li quidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il dan neggiato deve provare il fatto generatore del danno ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa esclusiva o concorrente del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto Cass. 19 settembre 1992 n. 10762 conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086 1° agosto 2001 n. 10484 10 giugno 2005 n. 12304 . In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere pro batorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la pro va può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali , non essendo alla vitti ma richiesto di mantenere un comportamento di non comune dili genza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto , ma, in tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richie sta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante Cass. 18 novembre 2005 n. 24449 . Va ulteriormente precisato che la prova che il danneggiato è tenu to a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza auto matismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibi lità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veico lo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa Cass. 3 settembre 2007 n. 18532 conf. Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480 . Nello stesso ordine di idee, va poi considerato che l'omessa de nuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è suffi ciente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non va le, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro Cass. 2 settembre 2013 n. 20066 e, ancor più specificamente, che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudi ziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o del la querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza del la vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la cir costanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato Cass. 4 novembre 2014 n. 23434 . Del pari, quindi, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intima to nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inatten dibilità dei testimoni stessi Cass. 1.8 giugno 2012 n. 9939 . Infine, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia ri masto sconosciuto, è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiu te o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini ar ticolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligen te mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione de gli stessi Cass. 13 luglio 2011 n. 15367 . La corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la tardività della denunzia querela presentata dalla S. e l'omessa indicazione in essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di mancata prova dei fatto, già cor rettamente desunto dalle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali. Essa ha infatti espressamente preso in considerazione la deposizio ne testimoniale assunta nel corso dei giudizio e la documentazione fotografica versata in atti, che ha ritenuto non compatibile con la prospettazione della dinamica dei sinistro contenuta nell'atto intro duttivo e con quella riferita dal teste, e ha ritenuto tali elementi i struttori non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probato rio gravante sulla parte attrice. La mancata documentazione dell'esito della denuncia querela, spor ta solo circa due mesi dopo l'accaduto e senza l'indicazione dei testi oculari poi puntualmente indicati nell'atto di citazione - circostanze particolarmente significative in considerazione dei fatto che il pre sunto veicolo responsabile del sinistro recava le insegne della Polizia e procedeva a sirene spiegate il che ne avrebbe potuto consentire l'identificazione da parte degli organi di polizia, se tempestivamente e dettagliatamente informati - costituiscono, nell'economia della decisione, elementi di conferma e rafforzamento delle predette con clusioni in ordine alla insufficienza delle prove e ai dubbi sulla veri dicità dell'evento posto a base della pretesa. I giudici di merito, in tal modo, hanno statuito in modo pienamente conforme ai principi espressi in materia dalla costante giurispruden za di questa Corte, e sopra richiamati. La motivazione sul punto risulta adeguata, priva dì vizi logici e dei tutto esaustiva, e come tale essa non è censurabile nella presente sede. 2.- Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, de ve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, dei D.P.R. n. 115 dei 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna la ricorrente S. a pagare le spese del pre sente giudizio in favore della società controricorrente, liqui dandole in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esbor si, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.