La confessione del danneggiante, proprietario del veicolo assicurato, è liberamente apprezzabile dal giudice

La dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta nel modulo di constatazione amichevole, che è proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti, ma è soggetta al libero apprezzamento da parte del giudice.

E’ quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 4536/16, depositata l’8 marzo. Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell’assicurazione dell’automobilista che aveva provocato il sinistro stradale. Nel caso concreto, il ricorrente andava ad impattare contro un muro per evitare uno scontro frontale con un’auto che invadeva la corsia di marcia. Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, condannava al risarcimento del danno il secondo automobilista, ritenendo valida la confessione di quest’ultimo, contenuta nella constatazione amichevole, che spiegava le modalità dell’incidente. Allo stesso tempo, negava la domanda risarcitoria del ricorrente contro l’assicurazione dell’automobilista condannato. Motivo del ricorso è il fatto che il libero apprezzamento del giudice sulla confessione abbia fatto condannare solo il responsabile civile e non l’assicurazione inoltre, si sottolinea l’errata interpretazione del riparto dell’onere probatorio. Impossibilità di ricostruzione della dinamica. Secondo la Corte Suprema il ricorso appare infondato. Analizzando il percorso seguito dal giudice di primo grado, la Corte rileva che l’impossibilità di ricostruire la dinamica dell’incidente, a causa della mancanza di dati, faceva propendere per un giudizio in assenza di prove per la dimostrazione del verificarsi del fatto storico. Partendo da questi presupposti, il giudice di merito ha ritenuto valida la confessione del secondo automobilista, ma l’ha valutata liberamente nei confronti dell’assicurazione. Valore della dichiarazione confessoria. Seguendo la giurisprudenza della Cassazione è possibile affermare che la dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta nel modulo di constatazione amichevole, che è proprietario dell’automobile assicurata e litisconsorte necessario, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti. Infatti, tale confessione deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2733, comma 3, c.c., che prevede, nel caso di litisconsorte necessario, che la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 novembre – 8 marzo 2016, n. 4536 Presidente Berruti – Relatore Armano Svolgimento dei processo In relazione ad un incidente occorso all'autovettura di C.D., che ha sostenuto di essere andato ad impattare contro un muro per evitare lo scontro con l'autovettura di M. M., assicurata con la UGF Assicurazioni, ora Unipol già Aurora, che aveva invaso la sua corsia di marcia, il Tribunale di Milano, a modifica della decisione di primo grado ha condannato M. M. ai risarcimento dei danno, dando rilievo confessorio ad un documento in cui egli ammetteva le modalità dell'incidente e la sua responsabilità, ma ha confermato il rigetto della domanda nei confronti dell'assicurazione, ritenendo che il C., non potendo estendersi il valore confessorio della dichiarazione dei M. nei confronti dell'assicurazione, non avesse fornito alcuna prova delle asserite modalità dell'incidente. Ha accolto l'appello incidentale della UGF sulla compensazione delle spese di primo grado, condannando C.D. a pagare alla società assicuratrice le spese di primo grado. Ha condannato il C. al pagamento delle spese di secondo grado nei confronti della compagnia assicuratrice. Avverso detta decisione propone ricorso C.D. con tre articolati motivi. Resiste la Unipol Assicurazioni. Non presenta difese M.M Motivi della decisione 1.Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 91, 112 e 113 c.p.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Il motivo e inammissibile Il giudice d'appello ha ritenuto di confermare la compensazione delle spese di primo grado fra il C. ed il M. , sul rilievo che tale statuizione non era stato oggetto di impugnazione. II ricorrente non censura adeguatamente la statuizione del giudice d'appello circa il giudicato formatosi sulla compensazione delle spese di primo grado. Infatti non ricorre la dedotta non corrispondenza fra chiesto e pronunziato, perché il giudice d'appello ha disposto sulle spese di primo e secondo grado, confermando per il primo grado la compensazione delle stesse, come era in suo potere. Tale pronunzia non viola l'articolo 91 c.p.c. in quanto le spese non vengono poste a carico dei soccombente. 2.Con il secondo motivo si censura la statuizione in base alla quale è stato condannato il responsabile civile e non l'assicurazione, riportandosi alla decisione delle sezioni unite dei 2006 sulla necessità di conformarsi ad un unico accertamento dei fatto storico. 3.Con il terzo motivo di ricorso si denunzia l'erronea interpretazione del riparto dell'onere probatorio avendo negato con motivazione illogica e contraddittoria, il giudice d'appello le risultanze probatorie e la possibilità all'attore di dimostrare i propri assunti. 41 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati Nella specie il giudice di primo grado ha ritenuto la validità della confessione nei confronti dei confitente M., ma la ha valutata liberamente, come era in suo potere nei confronti della compagnia assicuratrice. Ha affermato che le risultanze della consulenza cinematica certificavano che era impossibile ricostruire la dinamica dei sinistro per assenza di dati di riscontro, mancanza di segni di danneggiamento, di cartelli stradali oppure di muri contro cui avrebbe impattato violentemente l'attore Tutto ciò faceva propendere per un giudizio di assenza di prova in ordine alla dimostrazione del verificarsi dei fatto storico. Non può il danneggiato richiedere, a fronte di una libera valutazione della confessione rispetto alla compagnia assicuratrice, l'estensione alla stessa del valore confessorio. Infatti questa Corte ha affermato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole dei sinistro ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario dei veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litísconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 N. 13019 dei 2006 , N. 9520 dei 2007 , N. 10304 del 2007. La censura di errata valutazione delle prove è inammissibile per richiede una nuova valutazione di fatto che non può essere effettuata dal giudice di legittimità quando la sentenza è sorretta, come nella specie, da una motivazione logica e non contraddittoria. La censura relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ritualmente proposti in primo grado con la memoria ex articolo 320 c.p.c. nonché in secondo grado con atto di citazione in appello è inammissibile in quanto la prova come articolata non è decisiva in quanto si richiede l'audizione di testi non presenti al fatto su circostanze non decisive e generiche. Le spese dei giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater dei D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Roma 25 novembre 2015.