Folgorato nel parco pubblico dall’impianto elettrico di un chiosco: Comune non responsabile

Tragica morte per un bambino. Fatale un accidentale capitombolo e il conseguente contatto con l’impianto di messa a terra. Colpa attribuibile solo all’uomo che ha avuto in gestione il chiosco egli dovrà affrontare la richiesta risarcitoria dei genitori della vittima.

Tragedia in un ‘parco giochi’ comunale. Capitombolo fatale per un bimbo cade a terra, tocca involontariamente una palina di ferro, utilizzata come presa di corrente da un chiosco, e rimane folgorato. Rabbia e dolore per i genitori della piccola vittima. Essi, però, possono prendersela solo col proprietario del chiosco. Esclusa la responsabilità del Comune Cassazione, sentenza numero 25603/2015, sezione terza civile, depositata oggi . Custode . Nessun cono d’ombra nella ricostruzione del drammatico episodio, risalente al lontano 1984. A distanza di trent’anni, però, concluso il procedimento penale a carico del proprietario del chiosco, è ancora irrisolto il nodo della richiesta risarcitoria presentata dai genitori del bambino Per i giudici d’Appello le colpe per la tragedia sono da dividere tra il proprietario del chiosco – che utilizzava la palina di ferro come presa di corrente – e il Comune, ritenuto anch’esso responsabile . Secondo la difesa dell’ente pubblico, però, tale visione è erronea. Ciò perché la qualità di custode del chiosco e dell’impianto elettrico doveva essere ascritta solo alla persona che gestiva l’attività in forza di autorizzazione rilasciata dal Comune . Responsabilità. L’obiezione proposta in Cassazione viene ritenuta corretta. Pare evidente, difatti, che il titolare del chiosco era l’unico soggetto a cui ricondurre l’effettivo potere sull’ impianto elettrico . E ciò rende semplice la lettura della relazione del consulente tecnico d’ufficio, il quale ha stabilito che la sola causa del decesso del minore era da ascrivere al contatto accidentale del corpo con la palina dell’impianto di messa a terra del chiosco, che serviva come presa di corrente . Logico, quindi, individuare il gestore del chiosco come titolare della responsabilità da custodia . Anche perché, evidenziano i giudici, il generico dovere di vigilanza che incombe sull’ente territoriale all’interno di una struttura pubblica – come un ‘parco giochi’ –, finalizzato a motivi di sicurezza e ordine pubblico , non può essere esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati . Tutto ciò consente di escludere definitivamente la responsabilità del Comune per la tragica morte del bambino. Unico colpevole, invece, il titolare del chiosco come custode del bene lui dovrà soddisfare la richiesta risarcitoria dei genitori.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 aprile - 21 dicembre 2015, n. 25603 Presidente Petti – Relatore Travaglino I fatti Ma. e N.C., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore M., insieme con S.C., convennero dinanzi al Tribunale di Treviso G.Z. e il comune di Quarto Altino, esponendo che, il 2 agosto 1984, il figlio E., tredicenne, mentre si trovava nella Piazza Verdi del predetto comune, intento a giocare con alcuni coetanei, era inciampato su alcuni cavi elettrici sparsi sul terreno, cadendo a terra e venendo così a contatto con una piccola palina di ferro che serviva come presa di corrente per il chiosco gestito da G.Z Il ragazzo era rimasto folgorato, decedendo poco dopo il trasporto in ospedale. IL procedimento penale instauratosi a carico dello Z. era stato definito con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. Il giudice di primo grado accolse la domanda risarcitoria proposta nei confronti di quest'ultimo, rigettando quella contro il comune. La corte di appello di Venezia, investita dei gravami hinc et inde proposti, in parziale riforma della sentenza di primo grado ritenne responsabile dei fatti anche l'ente territoriale, condannandolo in solido con lo Z. al risarcimento dei danni patiti dagli attori in prime cure ed elevandone il quantum. Per la cassazione della sentenza della Corte lagunare il comune di Quarto Altino ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di r-Pnsnra illustrati da memoria. La sentenza è altresì impugnata con ricorso incidentale , illustrato anch'esso con memoria, da G.Z Resistono i C. e lo stesso Z. con controricorso. La difesa dell'ente territoriale ha presentato note illustrative di replica alle conclusioni rassegnate dal P.G. in udienza. Le ragioni della decisione I ricorsi devono essere riuniti. Il ricorso principale è fondato, mentre appare infondato quello incidentale. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2051 c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi. Il motivo deve essere accolto, con assorbimento di quelli successivi. Osserva, condivisibilmente parte ricorrente che, nella specie, la qualità di custode del chiosco e dell'impianto elettrico doveva essere ascritta al solo Z., che gestiva l'attività in forza di autorizzazione rilasciata dal comune ex art. 103 TUPS. Era, pertanto, quest'ultimo l'unico soggetto cui ricondurre l'effettivo potere sulla res damnosa, sì come investito in via esclusiva della disponibilità giuridica e materiale della stessa, con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa. Nel recepire le conclusioni del CTU - a mente delle quali la sola causa del decesso del minore era da ascrivere al contatto accidentale del corpo con la palina dell'impianto di messa a terra del chiosco, che serviva come presa di corrente - la Corte/territoriale non ha, pertanto fatto buongoverno dei principi posti a presidio della fattispecie della responsabilità da custodia, atteso che come correttamente rilevato, di converso, in prime cure il generico dovere di vigilanza che incombe sull'ente territoriale all'interno di una struttura pubblica nella specie, un parco giochi , finalizzato a motivi di sicurezza e di ordine pubblico, non può ritenersi esteso anche alla regolarità delle strutture in concessione a privati. All'accoglimento del motivo in esame consegue l'assorbimento delle restanti ragioni di doglianza rappresentate dal Comune. Deve, per converso, essere respinto il ricorso incidentale dello Z., che, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla ricostruzione dell'incidente, chiede a questa Corte, del tutto inammissibilmente, un nuovo esame del merito della causa, che è stato oggetto, in parte qua, di puntuale ricostruzione da parte della Corte veneziana con motivazione che, scevra da vizi logico-giuridici nella parte in cui ha correttamente attribuito allo Z. il ruolo di custode del bene, si sottrae tout court alle censure mossele. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda risarcitoria nei confronti del comune deve essere, pertanto, rigettata. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti del comune. Rigetta il ricorso incidentale. Spese del giudizio interamente compensate.