Due ragazzi sul motorino, scontro con un’auto: salva da responsabilità la persona trasportata

Confermata, alla luce della dinamica dell’episodio, la suddivisione di colpe tra i due conducenti. Escluso invece il coinvolgimento della ragazza, passeggero sul ‘due ruote’. Non è sufficiente l’abuso compiuto per considerare corresponsabile anche il trasportato.

Brutto scontro tra una vettura e un ciclomotore. Responsabili i conducenti dei veicoli. Salva da ogni addebito la persona trasportata illegittimamente sul ‘due ruote’ Cassazione, sentenza n. 25345, sezione Terza Civile, depositata oggi . Colpe. Nessun dubbio per i giudici di Appello. Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, emerge la maggiore colpa – 70 per cento – dell’automobilista. Non trascurabile, però, la condotta non corretta del giovane alla guida del ciclomotore. Ciò ha legittimato un ricalcolo, in secondo grado, della somma risarcitoria a favore del conducente del ‘due ruote’ e della ragazza da lui trasportata come passeggero e considerata esente da responsabilità. Abuso. Proprio su quest’ultimo particolare, cioè l’assenza di colpe della persona trasportata sul ciclomotore, si sofferma la compagnia assicurativa. Critiche alla decisione emessa in Appello. Richiamato dalla società il fatto che il ciclomotore sia stato posto in circolazione con più persone a bordo . Obiezione inutile, però, secondo la Cassazione. Ciò perché la circolazione del ciclomotore con più persone a bordo non comporta necessariamente la responsabilità del trasportato . Non regge, in sostanza, la tesi della accettazione dei rischi della circolazione . Per i giudici di terzo grado, difatti, questa forma di abusiva circolazione non può attribuire in automatico alla persona trasportata una responsabilità per l’incidente. Per dare solidità a questa prospettiva, difatti, è necessario l’accertamento – mancato in questa vicenda – del contributo causale offerto dal trasportato . Non più discutibile, quindi, il fatto che la donna trasportata sul ciclomotore non sia da ritenere corresponsabile, assieme al conducente, per lo scontro coll’automobile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 ottobre – 17 dicembre 2015, n. 25345 Presidente / Relatore Spirito Svolgimento del processo Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Bari, parzialmente riformando la prima senten za, ha accertato che lo scontro tra ciclomotore di pro prietà di C. C.A., da lui condotto e con a bordo C.P. e l'autovettura di proprie tà del D.P. e da lui condotto era avvenuto per colpa concorrente del D.P., nella misura del 70%, e del C., nella restante misura, e per l'effetto ha rideter minato la somma risarcitoria dovuta a ciascuno dei C Propongono ricorso per cassazione i C. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso la Società Catto lica di Assicurazione Coop. a r.l., la quale propone ricor so incidentale in due motivi. A questo rispondono i C., i quali depositano anche memoria per l'udienza. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere congiuntamente esaminati, siccome entrambi discutono del riparto di re sponsabilità stabilito dal giudice, sono inammissibili. Es si, benché siano formalmente intitolati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, in realtà chiedono alla Corte di legittimità un nuovo esame ed una nuova valutazione degli elementi probatori in atti, così da ottenere un diverso giudizio sul merito della contro versia. L'articolazione dei motivi non è, peraltro, neppure autosufficiente, siccome essi fanno riferimento ad atti e documenti dei quali non è fatta una concreta e specifica indicazione. Il seconda motivo del ricorso incidentale. che deve essere prioritariamente esaminato rispetto agli altri motivi dell'incidentale censura la sentenza nel punto in cui, ri formando la decisione del primo giudice, ha escluso il con corso di colpa della C., trasportata sul ciclomoto re e danneggiata nella persona a seguito del sinistro. Il motivo è infondato. La sentenza accerta che la presenza di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale nella produzione del sinistro. Il precedente invocato dalla ricorrente compagnia Cass. n. 10526/11 - per sostenere che il fatto stesso che il ciclomotore sia stato posto in circolazione con più persone a bordo compor ta necessariamente la responsabilità del trasportato il quale ha accettato i rischi della circolazione - non va letto nel senso che siffatta abusiva circolazione comporti di per sé la responsabilità del trasportato, ma che è pur sempre necessario l'accertamento del contributo causale of ferto dal trasportato accertamento che nel caso trattato dal precedente citato era stato concretamente e positiva mente svolto . Il secondo motivo del ricorso principale censura - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motiva zione - il mancato riconoscimento del danno da lesione del la capacità lavorativa specifica di C.A. C Vi si sostiene che il giudice non ha esercitato la presunzione circa il fatto che la lesione subita è pur sem pre idonea ad incidere sull'attività che il soggetto avreb be svolto e nella specie era presumibile che il danneggiato fosse destinato a lavorare nell'azienda agricola familiare. Aggiunge pure il ricorrente che il giudice avrebbe errato nel ritenere che di regola le cd. micropermanenti non inci dono sulla capacità lavorativa specifica e sono risarcibili solo come danno biologico. Il motivo è inammissibile, siccome neppure censura le nume rose e compiute ragioni che qui non è il caso di trascri vere, essendo sufficiente richiamare le pagg. 14 e 15 della sentenza in base alle quali la sentenza ha escluso che fosse riconoscibile in favore della vittima il danno in questione. Quanto alle cd. micropermanenti, il giudice s'è adeguato alla giurisprudenza che esclude che esse producano danno patrimoniale, ma vadano piuttosto a comporre il danno biologico tra le varie, cfr. Cass. n. 1690/08, n. 2644/13 . Il terzo motivo del ricorso principale censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per non aver valutato la risarcibilità della lesione da perdita della capacità lavorativa di C.A. C. quale dan no non patrimoniale. Il motivo fa riferimento al principio affermato in sentenza secondo cui le cd. micropermanenti concorrono a comporre il danno non patrimoniale. Il motivo è inammissibile, siccome s'è già visto in prece denza che la sentenza, attraverso una compiuta motivazione, esclude del tutto che al danneggiato possa essere ricono sciuta la perdita della capacità lavorativa specifica. Il quarto motivo del ricorso principale censura la sentenza per non avere, rispetto al danno subito da Pasquina C. proceduto all'adeguata personalizzazione del danno stesso e per averle riconosciuto il danno morale nella mi sura del 50% del danno biologico. Il motivo è inammissibile, siccome la questione appare af fatto nuova in questa sede, né i ricorrenti illustrano, sotto il profilo dell'omessa pronunzia, in quale sede ed in quale momento processuale la questione stessa sia stata proposta. Per le medesime ragioni è inammissibile il quinto motivo del ricorso principale, con il quale i ricorrenti lamentano che non sia stata valutata la risarcibilità della lesione da perdita di capacità lavorativa della C In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con intera compensazione tra le parti delle spese del giu dizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.