Entra nel paddock e viene colpita al volto dal cavallo: nessuna responsabilità del ‘Circolo Ippico’

Episodio drammatico per una donna, allieva di un corso di equitazione. Lesioni serie per il calcio subito. Ciò nonostante, non vi sono le premesse per ottenere un risarcimento. La disavventura, difatti, è addebitabile esclusivamente alla sua azzardata condotta.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25223/2015, depositata il 15 dicembre. Tutto pronto per la lezione di equitazione. E l’allieva, ansiosa di cominciare, va a prendere personalmente il proprio cavallo Scelta assolutamente infelice l’animale si imbizzarrisce e colpisce al volto la donna. Lesioni gravi, addebitabili, però, esclusivamente alla superficialità della cavallerizza. Improponibile, per questo motivo, il risarcimento richiesto al ‘Circolo Ippico’. Calcio. Ripercussioni fisiche serie per la donna. Drammatico l’impatto provocato dal calcio al volto sferratole dal cavallo, custodito nel paddock del ‘Circolo Ippico’. Episodio assurdo verificatosi pochi minuti prima dell’inizio della lezione di equitazione realizzata dalla associazione sportiva . E la donna, allieva del corso , pretende un adeguato risarcimento dei danni da parte del ‘Circolo Ippico’. Richiesta illegittima, ribattono i giudici di merito. Ciò perché la donna si è immessa nel paddock senza adottare particolari cautele . In sostanza, l’ingresso nel recinto ove si trovava il cavallo , da parte della donna – che non è una principiante –, ha comportato secondo i giudici l’accettazione del rischio . A prescindere, viene aggiunto, da fatto che ella fosse o meno autorizzata ad accedere nel paddock. Condotta. Pronta l’obiezione in Cassazione da parte della donna lei, come riferito da diversi testimoni, era solita andare a prendere da sola il cavallo, non ancora sellato . Seguendo questa linea di pensiero, è, secondo il legale, illogico ritenere l’ingresso nel paddock come circostanza imprevedibile ed eccezionale , tale cioè da configurare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e da esonerare il ‘Circolo Ippico’ da ogni responsabilità. L’obiezione difensiva si rivela però inutile. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretta la visione tracciata tra Tribunale e Corte d’Appello la prova liberatoria a favore del ‘Circolo Ippico’ era costituita dalla semplice circostanza dell’ingresso della donna nel recinto dove si trovava il cavallo . Semplice il ragionamento delineato dai giudici di merito e condiviso ora dalla Cassazione. La condotta della donna è stata imprevedibile, imponderabile e soprattutto volontaria , quindi idonea ad esentare da responsabilità il proprietario dell’animale . Ciò perché la donna, esperta cavallerizza , ha accettato il rischio dell’evento, ponendo in essere un comportamento volontario di cui si è assunta tutta la responsabilità , sanciscono i giudici. E, peraltro, va tenuto presente che la responsabilità del gestore del maneggio non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari e azzardati posti in essere da clienti ed ospiti.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 ottobre – 15 dicembre 2015, numero 25223 Presidente Salmè – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nel 2001, O.F. convenne in giudizio il Circolo Ippico Il Ciliegio' di N.V., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo che si trovava custodito in un'area recintata c.d. paddock di proprietà del convenuto. Si costituì in giudizio il Circolo ippico, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, domandando altresì di estendere il contraddittoria all'Assitalia .p.a., onde esserne garantito e manlevato dalle pretese risarcitone dell'attrice. Il Tribunale di Velletri - Sezione Distaccata di Frascati, con la sentenza numero 1 /2007, rigettò la domanda ritenendo non provato che la signora F. si fosse introdotta nel paddock previa autorizzazione del proprietario e che, al contrario, vi fosse la prava che la stessa signora F. vi si fosse immessa senza adottare particolari cautele. 2. La decisione ê stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2011 che ha ritenuta raggiunta la prova liberatoria dalla responsabilità ex art. 2052 c.c., Secondo i giudici della Corte territoriale, infatti, l'ingresso nel recinto ove si trovava i1 cavallo da parte della signora F., che non era una principiante, avrebbe comportato l'accettazione del rischio ed avrebbe integrato la suddetta prova liberatoria, non rilevando invece che la stessa fosse o treno autorizzata ad accedervi. 3. Avverso tale decisione, la signora livia F. propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo. 3. Resistono con controricorso sia il Circolo Ippico Il Ciliegio' di N.V., sia il ma Assitalia .p.a. 3.2. O.F. e il Circolo Ippico Il Ciliegio' di N.V. hanno depositato memoria. Motivi della decisione 4. Preliminarmente occorre dare atto dell'inammissibilità dei controricorso a causa della nullità della procura speciale del ntro ' r so di ma Assitalia Spa. perché rilasciata per altro giuri 1 pio. 4.1. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in più censure, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'ars. 2052 cod. civ., in rela2ione all'art. 360 comma 1 ° numero 3 cod. proc. civ. . Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che l'ingresso della. signora F. nel paddock ove si trovava il cavallo costituisse una circostanza imprevedibile, inevitabile ed eccezionale tale configurare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale. Infatti, dalle testimonianze acquisite era risultato che la signora F.i era solita andare a prendere da sola il cavallo non ancora sellato. Sotto diverso profilo, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe da censurare per aver ritenuto integrata, in favore del Circolo Ippico, la prova liberatoria dalla responsabilità ricorrendo al c.d. criterio dell'accettazione del rischio, elaborata per la decisione sulla diversa ipotesi di danno derivante dell'esercizio di un'attività sportiva pericolosa. Nel caso, invece, l'evento lesivo verificatosi non sarebbe connesso all'attività sportiva praticato dalla signora F., essendosi verificato prima dell'inizio della lezione di equitazione e non potendosi quindi configurare alcuna accettazione dei rischio. Il motivo é infondato. La responsabilità del proprietario o dell'utente dell'animale per i danni da questo causati è da tempo inquadrata, sia dada giurisprudenza di questa Corte, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta e non tra quelle di colpa presunta Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2015, numero 7093, Cass. Civ. ez. III, G gennaio 1953 numero 75 . In quest'ottica, la presunzione di responsabilità per i danni causati dagli animali può essere superata esclusivamente quando il proprietario o colui che si serve dall'anale fornisca la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno alla sfera soggettiva dei proprietaria dell'animale idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'animale e l'evento lesivo. Il caso fortuito è comprensivo anche del fatta colposo del danneggiato v di un terzo, che abbia avuta efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità ex multis, cfr Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo 2007, n, 6454, Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2001, numero 4742, Cass, Civ. Sez. III, 23 novembre 1995, numero 11861, Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 1975, numero 3674 . Deve trattarsi cioè di un evento imponderabile ed imprevedibile, tale da superare odi possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo Cass. Civ. Sez. 1H,15 aprile 2010, numero 9037, Cass. Civ., Sez. III, 13 mago 1999, numero 4752 . La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi. Infatti, la Corte, dopo aver correttamente affermato che la prova liberatoria doveva essere fornita dal Centro Ippico appellato, h ritenuto che tale prova fosse integrata dalla semplice circostanza dell'ingresso della signora F. nel recinto dove si trovava il cavallo. E' corretta quindi la decisione della Corte nella parte in cui ha dato ridevo alla condotta della danneggiata nella produzione dell'evento, essendo stata accertato tale condotta effettivamente imprevedibile o imponderabile, e soprattutto volontaria, e quindi idonea ad esentare da responsabilità il proprietario dell'animale. Inoltre come ben argomentato dalla Corte la signora F., in quanto esperta cavallerizza, avrebbe accettato il rischio dell'evento ponendo in essere un comportamento volontario di cui si é assunta tutta la responsabilità. E la responsabilità del gestore dei maneggio non può estendersi fino a coprire anche gli atti volontari posti in essere dagli utenti, coree appunto quello della ricorrente che si é addentrata in uno spazio chiuso riservato al personale stahlen , e di cui la F. egra ben consapevole. 5. L spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Cotte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.