“Persona chiacchierata”: assessore nel mirino. Nessuna offesa, solo critica politica

Decisiva la valutazione del contesto. Le frasi incriminate sono state pronunciate in occasione di un convegno organizzato dal partito di opposizione, e finalizzate a criticare duramente la maggioranza politica che ha conquistato il Comune. Per quanto siano poco eleganti, quelle parole vanno valutate come critica politica.

Stilettate verbali. Sinistra contro destra. Parole poco eleganti, quelle utilizzate, ma non offensive esse vanno difatti collocate nel contesto dell’agone politico, rappresentato in questo caso dal convegno organizzato da un partito. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 24343/15 depositata oggi Convegno. Contesto della vicenda un piccolo paese campano. Terreno di scontro è la conquista del Municipio. Scenario del presunto fattaccio è un convegno sulla legalità organizzato da un partito politico. Lì vengono pronunciate alcune considerazioni corrosive nei confronti della giunta comunale. A finire nel mirino, in particolare, è un assessore, citato come esempio di persona chiacchierata e con trascorsi non limpidi . La persona destinataria dei commenti poco piacevoli, non presente all’incontro, viene prontamente aggiornata. Consequenziale è la richiesta di risarcimento per diffamazione nei confronti di tre politici protagonisti del convegno ed esponenti della opposizione. Ma secondo i Giudici d’appello non vi sono i presupposti per ritenere ‘ferito’ l’orgoglio del componente della giunta comunale. Critica. E la visione tracciata in secondo grado viene ritenuta corretta dai Giudici della Cassazione. Inutili le contestazioni da parte dell’assessore. Decisivo il fatto che le frasi contestate furono pronunciate da esponenti politici, nell’ambito di un convegno organizzato da un partito. Da ciò è logico desumere che le espressioni ritenute offensive dall’esponente della giunta comunale vanno inserite in un contesto di polemica politica , cioè un convegno organizzato dalla sezione di un partito politico . Di conseguenza, chiunque avesse partecipato al convegno già sapeva in partenza , chiariscono i Giudici, che lo spirito dell’incontro era evidentemente quello di una visione di parte degli argomenti trattati . E a corroborare questa considerazione anche il fatto che le notizie di stampa relative al convegno hanno chiaramente indicato la matrice politica delle opinioni espresse durante il convegno. Assolutamente legittimo, quindi, il riconoscimento della esimente della critica politica . E ciò rende non sanzionabili le espressioni, pur poco eleganti, utilizzate nel corso del convegno e rivolte all’esponente della giunta, peraltro non presente all’incontro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 settembre – 30 novembre 2015, n. 24343 Presidente Salmé – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo E. B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria avverso la sentenza del 10.7.2012 con la quale la Corte d'Appello di Salerno - in un giudizio di risarcimento danni da diffamazione dallo stesso promosso nei confronti di A. D., G. C. e C. E. - aveva accolto l'appello rigettando tutte le domande proposte dal B Resistono con controricorso il D., il C. e l'E Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui con la sentenza censurata viene accolta la domanda del sig. C. E. in proprio con relativa condanna dell'odierno ricorrente alla refusione delle spese del II grado di giudizio in favore dell'E., nonchè nella parte in cui l'odierno ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese anche del primo grado a favore del sig. C. E. in proprio in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc. Il motivo è inammissibile. Il ricorso non riproduce alcun atto del giudizio di merito - atto di citazione comparse dì risposta - dal quale potersi ricavare la ricorrenza delle violazioni indicate nell'epigrafe del motivo, con evidente violazione del principio di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere posto a fondamento della decisione impugnata una circostanza di fatto che non corrisponde a verità e non provata, nella parte in cui la Corte d'Appello di Salerno ritiene non sussistente l'ingiuria, per l'assenza al convegno del sig. B. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Il motivo è inammissibile. La sentenza, al fine di affermare l'insussistenza dell'ingiuria, dà atto della mancata presenza del B. al convegno in questione desumendosi pacificamente dalle deduzioni delle parti che il B. non era presente al convegno nel corso del quale sarebbero state pronunziate le espressioni in questione v. pag. 4 della sentenza . A fronte di questa affermazione il ricorrente non indica in quali atti la contestazione sulla presenza o meno sia stata sollevata ne consegue la sua inammissibilità in questa sede. Con il terzo motivo si denuncia erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti, con riferimento al capo della decisione con cui la Corte d'Appello di Salerno, dopo aver dichiarato che le espressioni adoperate sotto un profilo astratto sono suscettibili di offendere, il decoro e la reputazione altrui ritiene sussistente l'esimente della critica politica con fondamento dell'atto di appello in relazione all'art. 360, n. 5 cpc nel testo applicabile catione temporis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 C.P.C. e dell'art. 2697 c.c., per aver posto a fondamento della decisione impugnata una circostanza di fatto non provata di esclusione del malanimo personale, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cpc nel testo applicabile ratione temporis. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3, 21, 27 della Cost. nella parte in cui la Corte d'Appello di Salerno ritiene sussistente e prevalente l'interesse alla libera manifestazione di pensiero con riverbero anche sulla insufficienza e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 3, e n. 5 ratione temporis applicabile c.p.c. I due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi. Essi, da un lato sono inammissibili, dall'altro non sono fondati. Sono inammissibili, sia per difetto di autosufficienza, sia perché investono accertamenti in fatto, senza porre in evidenza effettivi vizi di incongruenza, illogicità od insufficienza della motivazione. Sotto questo profilo va evidenziato che, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del contenuto degli scritti ritenuti offensivi e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione l'esclusione delle esimenti del diritto di cronaca e di critica, costituiscono oggetto di altrettanti accertamenti in fatto, che sono riservati al giudice di merito e che sono insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo della mancanza, incongruenza o contraddittorietà della motivazione v. per tutte Cass. 10.1.2012 n. 80 . Ora, la valutazione dell'adeguatezza della motivazione richiede la disamina dell'intero contesto in cui si inseriscono le espressioni censurate. Soltanto un tale esame, infatti, consente di accertare se parole oggettivamente offensive conservino un tale carattere se messe in connessione con quelle che le precedono e le seguono, e se inserite nel tono e nello spirito dell'intero scritto come anche di valutare il caso opposto, cioè se parole oggettivamente neutre non assumano valenza offensiva in relazione al contesto in cui sono inserite . Ciò vale in modo particolare nei casi in cui si debba anche valutare se ricorrano eventuali cause di giustificazione, quali il diritto di cronaca, il diritto di critica ed il diritto di satira. In questi casi il giudizio sulla liceità/illiceità delle espressioni usate richiede più che mai che ognuna di esse sia collocata nel contesto complessivo del discorso. La parte che muova censura alla valutazione compiuta dal giudice di appello è pertanto tenuta, in ossequio al cd. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare - se del caso riproducendolo direttamente - il contenuto dello scritto asseritamente offensivo, nelle parti alle quali si riferiscono le sue censure, specificando anche dove la Corte possa esaminare il documento, per verificarne la conformità a quanto riprodotto nel ricorso Cass. 11.2.2009 n. 3338 . Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha dato atto che le frasi contestate come diffamatorie furono pronunciate da esponenti politici, nell'ambito di un convegno legalità e sviluppo per non ritornare al passato , organizzato dai democratici di sinistra di Pagani, sez. A. Gramsci. E da ciò ha desunto che Risulta del tutto evidente che le espressioni incriminate risultano inserite in un contesto di polemica politica il convegno era, in particolare, organizzato dalla sezione di un partito politico e, quindi, chi avesse partecipato al convegno già sapeva in partenza che lo spirito dell'incontro era evidentemente quello di una visione di parte degli argomenti che sarebbero stati trattati nel corso del convegno le notizie di stampa successive al convegno, poi, hanno chiaramente indicato la matrice politica delle opinioni espresse nel corso del convegno stesso . Conclusivamente il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.