Attraversa fuori dalle ‘strisce’ e viene centrato da una macchina: conducente non responsabile

Respinta la richiesta di risarcimento presentata dai familiari dell’uomo investito dalla vettura. Una volta ricostruito il drammatico episodio, emerge chiaramente l’imprudenza commessa attraversando fuori dalle ‘strisce’ pedonali, presentandosi all’improvviso davanti al veicolo. Il guidatore non ha avuto neanche la possibilità di una manovra d’emergenza per evitare l’impatto.

Impatto tremendo un’automobile centra in pieno un pedone. L’uomo, colpito mentre sta attraversando la strada, riporta lesioni gravi. Nonostante la dinamica del drammatico episodio, però, il conducente del veicolo non è ritenuto responsabile. Decisiva, invece, la condotta imprudente tenuta dal pedone. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23519/2015, depositata oggi. Pedone KO. Nessun dubbio sulla ricostruzione del bruttissimo incidente. Un pedone viene investito da una vettura mentre tenta di attraversare una strada , però fuori dalle ‘strisce’ pedonali . Drammatiche le conseguenze lesioni fisiche gravissime per l’uomo. Sotto accusa il conducente dell’automobile . Logica la richiesta di risarcimento dei danni da parte dei genitori e dei fratelli dell’uomo investito. Ma tale domanda viene ritenuta non accettabile dai giudici, sia in primo che in secondo grado. Decisione, questa, poggiata sulla constatazione della condotta imprudente del pedone. Imprudenza. E ora la visione delineata in Tribunale e confermata in Appello ottiene il ‘sigillo’ della Cassazione. Nessuna possibilità di riconoscere un risarcimento , seppur minimo, a favore dei familiari dell’uomo colpito dall’automobile. Anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, sono rilevanti gli elementi negativi che hanno caratterizzato il comportamento del pedone , cioè l’aver attraversato improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalle ‘strisce’ pedonali . Ciò che emerge dalla ricostruzione dell’episodio è che l’uomo si è presentato all’improvviso davanti alla vettura e il conducente non ha potuto evitarlo . Di conseguenza, è legittimo affermare, senza tema di smentite, secondo i giudici, che il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore del veicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 ottobre – 17 novembre 2015, numero 23519 Presidente Finocchiaro – Relatore Rubino Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione Nel 1998 A.R.R., M.C., M.M.S. e M.L. convenivano in giudizio M.P. e la compagnia di ass.ni Sara s.p.a. , chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale del quale era rimasto vittima A.M., figlio e fratello degli attori, investito dalla vettura condotta dal M. mentre tentava di attraversare una strada fuori dalle strisce pedonali. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di Patrizia S., proprietaria della vettura. La domanda degli attori veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. A.R.R., M.C., M.M.S. hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, numero 2884 del 2013, depositata l'11 luglio 2013, formulando quattro motivi 1 con il primo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 350 secondo comma, 291 e 101 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 per non aver verificato l'integrità del contraddittorio in appello e per non aver dichiarato la contumacia degli appellati M. e S. 2 con il secondo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., 190 e 191 c.d.s. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per aver erroneamente applicato le norme richiamate in tema di circolazione stradale ed il principio relativo alla presunzione di colpa per aver ritenuto unico responsabile del sinistro il pedone denunciano altresì la presenza di un vizio di motivazione in ordine alla dinamica con riferimento alla condotta del conducente 3 violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , nonché l'erronea valutazione dei mezzi di prova acquisiti e la presenza di un vizio di motivazione per aver erroneamente interpretato i mezzi di prova raccolti in contrasto con la ricostruzione effettuata dalla Polstrada 4 violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115, 342 e 352 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 per omessa pronuncia sull'ultimo motivo di gravame e cioè sulle richieste istruttorie. La Sara Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso, le altre parti, regolarmente intimate, non hanno svolto attività difensive. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato. Preliminarmente, va detto che la sentenza impugnata è stata depositata l'11.7.2013, pertanto deve essere applicato il nuovo testo dell'articolo 360, primo comma, numero 5 , cod.proc.civ., come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012 , numero 134, secondo cui è configurabile il vizio di motivazione solo in caso di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi.Zio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tutti i riferimenti al vizio di motivazione, solo genericamente allegato in riferimento a vari motivi di ricorso, in relazione a punti della decisione che sono stati oggetto di esame e valutazione da parte della Corte d'appello, che riproducono senza peraltro neppure svilupparla una più ampia nozione di vizio di motivazione ormai non più vigente, sono da ritenere inammissibili sulla base dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, numero 8053 delle Sezioni Unite di questa Corte. Per quanto concerne i sollevati profili di violazione di legge, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva Cass. S.U. numero 2881 del 2002 Cass. numero 2953 del 2006 . Parimenti infondato sembra essere il secondo motivo, che censura la sentenza di merito laddove la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie emergessero elementi nel comportamento del pedone che attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d'improvviso davanti alla vettura condotta dal M. che non poteva evitarlo tali da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell'autoveicolo. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia della presunzione di responsabilità in capo al conducente, ex articolo 2054 primo comma c.c., sia dei limiti di essa, fissati dalla stessa norma, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, che il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l'impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell'autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura in fatto,non consentita, sulla valutazione delle prove, ed è anche carente sotto il profilo dell'autosufficienza perché non richiama i passi del rapporto rispetto ai quali la sentenza si sarebbe posta in contraddizione o che avrebbe trascurato nell'affermare l'esclusiva responsabilità del pedone. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché il ricorrente si duole della mancata ammissione di alcuni mezzi istruttori, ma non precisa neppure quali essi siano, non li riproduce e non evidenzia né consente a questa Corte di valutare quale rilevanza essi avrebbero potuto spiegare ai fini della decisione sul merito della controversia. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente . A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - esaminata la memoria dei ricorrenti - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi esposti. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della contro ricorrente, liquidate in € 4.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deli ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.