La contestazione della titolarità del rapporto controverso attiene al merito della lite e non può essere sollevata d'ufficio dal giudice

In tema di sinistri stradali, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, la questione concernente le proprietà e pertanto relativa alla titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non già al difetto di legittimazione passiva bensì al merito della controversia.

Così ha deciso la Terza Sezione della Cassazione Civile nella sentenza n. 21925/15. Il caso. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal danneggiato in un sinistro stradale causato da un autobus nei confronti della società proprietaria del mezzo. In particolare la società proprietaria nel giudizio di primo grado si era costituita solo in sede di seconda udienza, fissata per l'assunzione testimoniale, chiedendo, tra le altre, che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società utilizzatrice in forza di contratto di leasing . Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, motivando con la mancata integrazione del contraddittorio. E' stato quindi proposto il ricorso per cassazione della pronuncia del giudice d'appello. La speciale azione diretta nei confronti dell'assicuratore e l'ordinaria azione aquiliana nei confronti del responsabile. Prima di entrare nel merito del ricorso, la Terza Sezione coglie l'occasione per ricordare la differenza tra l'azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ e la speciale azione diretta nei confronti dell'assicuratore disciplinata fin dalla Legge 990/69 all'articolo 18 e ora riproposta dall'art. 144 del codice delle assicurazioni d.lgs. n. 209/05 . Come già chiarito Cass. n. 26421/2008 il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno sussiste soltanto nell'ipotesi dell'azione diretta, e non nell'ipotesi in cui il danneggiato scelga di avvalersi dell'ordinaria azione nei confronti del responsabile del danno. La legitimatio ad causam non coincide con la effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. Viene altresì ribadito come la legitimatio ad causam , sia essa attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione dell'attore” mentre prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa quest'ultima, invece, si configura come una questione che concerne il merito della lite e, in quanto tale, rientra nel potere dispositivo, da un lato, e nell'onere deduttivo e probatorio, dall'altro, della parte interessata. Da ciò deriva che mentre il giudice deve accertare anche d'ufficio la sussistenza in capo alle parti della legittimazione ad agire e a contraddire, non può invece rilevare d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, la circostanza della mancanza in capo alla convenuta della titolarità del rapporto passivo nel caso di specie la circostanza che la società convenuta, seppur formalmente proprietaria, non avesse la disponibilità dell'autobus, in forza del contatto di leasing con altra società . Viene dunque ribadito il principio che il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia, e il suo difetto va edotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte”. Applicando tale principio al caso de quo, la Cassazione ha rilevato come abbia errato il Tribunale nell'aver sollevato d'ufficio la questione relativa alla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio. In primo grado, infatti, la società proprietaria si era costituita solo in sede di seconda udienza, e solo in tale momento aveva chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società utilizzatrice. Il fatto è che tale udienza era fissata per l'assunzione della prova testimoniale, laddove nel giudizio avanti il giudice di pace l'attività processuale delle parti è limitata alla prima udienza, ovvero alla seconda solo nel caso di rinvio disposto ex art. 320 c.p.c., quarto comma. Dunque nel caso di specie la produzione documentale della società convenuta doveva essere dichiarata tardiva, e non doveva venire presa in considerazione dal giudice, nemmeno d'appello. Conseguentemente è stato accolto il ricorso e rinviato al Tribunale, quale giudice d'appello, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 giugno – 28 ottobre 20115, n. 21925 Presidente Chiarini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 17/5/2011 il Tribunale di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Atac s.p.a. già Atac , ha dichiarato la nullità della pronunzia G. di P. Ostia n. 626/2010, di condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti dal sig. Z.C. all'esito di sinistro stradale avvenuto in Roma il in cui era rimasta coinvolta l'auto Fiat 500 tg. di quest'ultimo, per mancata integrazione del contraddittorio della società Trambus s.p.a., quale responsabile del danno per essere divenuta dal 2003 esclusiva utilizzatrice degli autobus concessi in leasing dalla società, giusta stipulato contratto in essere anche all'epoca del sinistro de quo , rimettendo conseguentemente le parti avanti al giudice di primo grado. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il Z. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la società Atac s.p.a Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 115, 183, 311, 320 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che il giudice dell'appello abbia ravvisato la sussistenza nella specie di un'ipotesi di litisconsorzio necessario argomentando da documentazione, e in particolare da un contratto di usufrutto recte, di leasing intervenuto tra la s.p.a. Atac e la Trambus e relativo allegato”, invero irritualmente ed illegittimamente prodotta e depositata dalla società odierna resistente . solo all'udienza istruttoria fissata per il raccoglimento della prova testimoniale richiesta dall'attore e legittimamente ammessa”, e pertanto non avvenuta nella prima udienza innanzi al Giudice di Pace”. Il motivo è fondato e va accolto p.q.r. nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 L. n. 990 del 1969, sussiste solamente nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge, e non anche in quella in cui come nella specie il danneggiato agisca direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno v. Cass., 3/11/2008, n. 26421 . Risponde per altro verso a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la legitimatio ad causam , attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, dovendo tenersi da essa distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, atteso che la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata v. Cass., 6/3/2006, n. 4796 . La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda dunque esclusivamente sull'allegazione fatta in domanda, e una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso v. Cass., 6/3/2006, n. 4796 . Si è al riguardo ulteriormente posto in rilievo che al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, ma non anche di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio, non essendo pertanto rilevabile d'ufficio, se non sia stata tempestivamente eccepita, la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno v. Cass. 14 febbraio 2012, n. 2091 Cass. 6 marzo 2006, n. 4796 . Trattandosi di questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità nel caso, dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio v. Cass., 18/11/2005, n. 24457 , e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta cfr. Cass., 2/8/2005, n. 16158 , il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene dunque al merito della controversia, e il suo difetto va dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte cfr. Cass., 10/12/2014, n. 26029 Cass., 10/12/2014, n. 26029 Cass., 27/6/2011, n. 14177 Cass., 15/9/2008, n. 23670 Cass., 28/2/2007, n. 4776 Cass., 22/6/2005, n. 13403 . A tale stregua, anche in caso di errore circa l'individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo non sussistono invero in tale ipotesi i presupposti per disporsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c Atteso che la necessità o meno dell'integrazione del contraddittorio deve desumersi dal tenore della domanda, non potendo farsi dipendere dalla soluzione di merito cui il giudice ritenga di pervenire cfr. Cass., 1/6/2010, n. 13435 Cass., 24/2/2004, n. 3647 , va al riguardo posto in rilievo come in presenza di ipotesi di litisconsorzio necessario la possibilità del rilievo d'ufficio del difetto di integrità del contraddittorio viene in ogni caso meno allorquando la disamina della relativa questione risulti al giudice preclusa cfr. Cass., 18/02/1987, n. 1741, con riferimento all'ipotesi della preclusione della potestà di cognizione per effetto del giudicato. Cfr. altresì Cass. 9/6/1998, n. 5656 . Risponde per altro verso a principio consolidato che laddove la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l'onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari v. Cass., 19/03/2013, n. 6822, Cass., 16/3/2006, n. 5880 . Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione del litisconsorte necessario può essere peraltro dedotto a condizione che gli elementi posti a fondamento dell'eccezione emergano con ogni evidenza dagli atti che risultino ritualmente acquisiti nel giudizio di merito cfr., con riferimento all'ipotesi dell'eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, Cass., 9/8/2007, n. 17581 . Sotto altro profilo, va osservato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario, in particolare caratterizzandosi per l'inconfigurabilità di una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il relativo rito è comunque improntato al regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che, non distinguendosi all'art. 320 c.p.c. tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, e risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti e cioè la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie , consentendosi al quarto comma il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, laddove non sia avvenuta alla prima udienza - fissata ai sensi del suddetto quarto comma - la produzione documentale rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale ai sensi dell'art. 184 c.p.c. v., con riferimento a documenti depositati nel procedimento di primo grado avanti al giudice di pace solamente all'udienza fissata per l'espletamento delle prove, e pertanto tardivamente, in violazione del principio di concentrazione cui risultano ispirati gli artt. 320, 184 e 311 c.p.c., Cass., 25/8/2006, n. 18498. V. altresì, conformemente, Cass., 16/5/2008, n. 12454 Cass., 4/1/2010, n. 18 Cass., 21/12/2011, n. 27925. V. altresì Cass., 27/5/2005, n. 11274 Cass., 7/9/2004, n. 17992 . Orbene, il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Il danneggiato sig. Z. ha citato in giudizio in primo grado esclusivamente la proprietaria la società Atac s.p.a., già Atac del veicolo asseritamente danneggiante, e non anche il suo assicuratore. In base alla prospettazione dal medesimo operata si evince che ha agito contro la convenuta nella sua veste di proprietaria del veicolo danneggiante, non già facendo valere un diritto altrui prospettato come proprio né pretendendo di ottenere una pronunzia contro la predetta pur deducendone l'estraneità al rapporto sostanziale controverso. A tale stregua, non viene quindi nel caso in rilievo la problematica della legitimatio ad causam , consistente nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato v. Cass., 23 novembre 2005, n. 24594, Cass., 7 ottobre 2005, n. 19647 Cass., 3 luglio 1999, n. 6894 , secondo la prospettazione offerta dall'attore ed indipendentemente dalla effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto stesso v. Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177 , quale istituto processuale espressione del principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data riferibile al soggetto che ha il potere di agire o resistere in giudizio v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457 Cass., 3 luglio 2003, n. 10551 Cass., 17 giugno 2003, n. 9678 Cass., 27 ottobre 1995, n. 11190 , costituente presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa v. Cass., 12 agosto 2005, n. 16878 ed attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, il cui difetto è pertanto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato v. Cass., 5 novembre 1997, n. 10843 . Trattasi infatti di questione correlativa all'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità nel caso, dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio v. Cass., 18 novembre 2005, n. 24457 , attenendo all'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta cfr. Cass., 2 agosto 2005, n. 16158 . In altri termini, all'accertamento della titolarità della situazione giuridica sostanziale quale situazione favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata cfr. Cass., 28 ottobre 2002, n. 15177 Cass., 21 giugno 2001, n. 8476 Cass., 5 novembre 1997, n. 10843 . Il giudice dell'appello non poteva allora sollevare la questione d'ufficio, essendo essa di regola affidata alla disponibilità della parte v. Cass., 23 novembre 2005, n. 24594 Cass., 26 novembre 2003, n. 18067 Cass., 5 novembre 1997, n. 10843 , in quanto la contestazione della titolarità del rapporto controverso come detto configura una questione attinente al merito della lite, rientrando pertanto nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata v. Cass., 18/11/2005, n. 24457 Cass., 23/11/2005, n. 24594 . È rimasto del pari accertato che nel giudizio di 1 grado la società convenuta è stata dichiarata contumace, essendosi costituita solamente alla seconda udienza, fissata per l'assunzione della prova testimoniale, chiedendo anche disporsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della società Trambus s.p.a., quale utilizzatrice dei mezzi pubblici di proprietà della società Atac s.p.a., giusta contratto nell'occasione depositato. Atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, responsabile ex art. 18 L. n. 990 del 1969 nonché ex artt. 144 Cod. ass. e 2054, 3 comma, c.c. è di norma solo il proprietario del veicolo che ha causato il danno, unico soggetto che può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri cfr. Cass., 2/12/2014, n. 25421 Cass., 22/5/2007, n. 11885 Cass., 8/2/2006, n. 2665 Cass., 24/2/1998, n. 1976 , salvo le specifiche eccezioni espressamente previste dalla legge v. Cass., 2/12/2014, n. 25421 , tra le quali risulta espressamente contemplata anche l'ipotesi dell'autovettura come nella specie concessa in leasing, in tal caso litisconsorte necessario essendo l'utilizzatore art. 91 C.d.S. , va ulteriormente osservato che anche allorquando si tratti ma non è questo, come detto, il caso di ipotesi di omessa citazione di un litisconsorte necessario, la possibilità per il giudice di provvedere d'ufficio anche all'esito dell'intempestiva eccezione di parte ad ordinare l'integrazione del contraddittorio trova in ogni caso limite nella circostanza che gli elementi posti a fondamento di tale provvedimento emergano da atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito. Orbene, atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito non possono invero ritenersi quelli come nella specie dall'originaria convenuta ed odierna controricorrente società Atac s.p.a tardivamente depositati all'udienza successiva alla prima, fissata non già ai sensi del 4 comma dell'art. 320 c.p.c. bensì ai fini dell'espletamento della prova testimoniale. Ne consegue che erronee risultano allora le affermazioni contenute nell'impugnata sentenza secondo cui dalla documentazione prodotta contratto di usufrutto recte, di leasing fra le due società contenente in allegato l'elencazione del parco - automezzi . . si evince che la Trambus spa è divenuta dal 2003 esclusiva utilizzatrice degli autobus e che il contratto è stato oggetto di proroga e risulta vigente all'epoca dell'incidente di cui è causa”, sicché alla stregua di tale contratto prodotto - e finalizzato a dimostrare la sussistenza di un litisconsorzio necessario, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado- . deve ritenersi che fra le due società sussista litisconsorzio necessario in relazione alla controversia proposta”. E che che nessun rilievo può assumere la circostanza che l'Atac s.p.a. si sia tardivamente costituita, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, in quanto finalizzata ad una regolare e completa costituzione del contraddittorio”. Della medesima s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto In tema di sinistri stradali, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, la questione concernente la proprietà o altro diritto nella specie, il diritto di godimento dell'utilizzatore dell'autoveicolo oggetto di contratto di leasing identificativo del soggetto tenuto alla prestazione richiesta, e pertanto relativa alla titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non già al difetto di legittimazione passiva bensì al merito della controversia, non essendone conseguentemente consentito il rilievo d'ufficio da parte del giudice ma dovendo costituire oggetto di tempestiva deduzione o eccezione di parte, e non comporta la necessità dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la cui disamina rimane comunque preclusa al giudice che non può nemmeno procedervi d'ufficio all'esito dell'intempestiva eccezione di parte allorquando come nella specie essa risulti fondata su atti non ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, per essere stati nel procedimento avanti al Giudice di pace depositati solo all'udienza successiva alla prima fissata per l'espletamento della prova testimoniale, e non già ai sensi del 4 comma dell'art. 320 c.p.c Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.