Occupazione di immobile senza titolo: il danno è in re ipsa?

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile altrui, ripercorrendo il contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19655/15, depositata il 1° ottobre. Il caso. La curatela fallimentare di una s.n.c. chiedeva la condanna di una donna alla restituzione e al risarcimento dei danni da abusiva occupazione di un immobile di proprietà della società fallita, il cui possesso era stato trasferito alla convenuta in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita che il curatore intendeva sciogliere. Nel corso del giudizio di primo grado, la donna si aggiudicò alla pubblica asta l’immobile de quo e, acquisitane la proprietà, si costituì in giudizio ottenendo dal tribunale il rigetto delle domande del fallimento, sul presupposto che il curatore non avesse mai manifestato inequivocabilmente la volontà di sciogliersi dal contratto. La corte d’appello territoriale, constatato che la citazione in giudizio manifestava inequivocabilmente la volontà di sciogliere il contratto preliminare, condannava la donna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo per l’abusiva occupazione dell’immobile. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la donna, lamentando che la domanda dell’attore era stata accolta pur in mancanza di una qualsiasi prova di effettività del danno lamentato. Il danno è stato presunto, ma sulla base di una consulenza incontestata. Sul punto, gli Ermellini hanno preliminarmente ricordato il contrasto di orientamenti rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità secondo un primo orientamento, il danno da occupazione senza titolo di un immobile altrui è in re ipsa secondo un diverso filone interpretativo, invece, va esclusa la possibilità di far coincidere tale danno con la detenzione abusiva, che deve essere considerata evento costitutivo del fatto produttivo del danno – conseguenza. I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno precisato che, anche secondo l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, la valutazione deve in definitiva considerarsi rimessa al giudice del merito, che può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti inoltre, anche secondo l’opposto orientamento, per cui l’esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario - sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale - costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum , riconosce che la presunzione non può operare laddove risulti accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzo. Nel caso in esame, concludono dal Palazzaccio, il giudice del merito ha sì presunto l’esistenza di un danno, ma sulla base di una consulenza tecnica non contestata dalle parti né può trascurarsi, ai fini della valutazione di plausibilità della presunzione, il fatto che la donna, occupando l’immobile, si sia trovata in posizione privilegiata per potersene aggiudicare la proprietà a confronto con altri possibili concorrenti. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2015, n. 19655 Presidente Ceccherini – Relatore Nappi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo si è pronunciata nella controversia promossa il 15 gennaio 1988 dalla Curatela del fallimento della Furco & amp Princi s.n.c. nei confronti di C.A. per ottenerne la condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni da abusiva occupazione di un immobile di proprietà della società fallita, il cui possesso era stato trasferito alla convenuta in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita dal quale il curatore intendeva sciogliersi. Il 27 giugno 1991, nel corso del giudizio di primo grado, C.A. si aggiudicò alla pubblica asta l'immobile controverso e, acquisitane così la proprietà, si costituì in giudizio ottenendo dal tribunale il rigetto delle domande del fallimento, nel presupposto che il curatore non avesse mai manifestato inequivocabilmente la volontà di sciogliersi dal contratto. La sentenza del tribunale, appellata dal fallimento, fu però riformata dalla Corte d'appello di Palermo, che, rilevato come la citazione in giudizio manifestasse la inequivocabile volontà di sciogliere il contratto preliminare, condannò C.A. al pagamento della somma di Euro 12.382,6 a titolo di indennizzo per l'abusiva occupazione dell'immobile dal 15 gennaio 1988 al 27 giugno 1991. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione C.A. e propone un unico motivo d'impugnazione, illustrato da memoria. Non ha spiegato difese il fallimento intimato. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione degli art. 2043, 2056, 1223 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che la domanda dell'attore sia stata accolta pur in mancanza di una qualsiasi prova di effettività del danno lamentato. Sostiene che il curatore avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva perdita di chance dovuta alla lamentata occupazione dell'immobile. 2. Il ricorso è infondato. In realtà è in qualche misura rilevabile nella giurisprudenza di questa corte un contrasto di orientamenti. Tra sentenze che considerano in re ipsa il danno da occupazione senza titolo di un immobile altrui Cass., sez. Ili, 16 aprile 2013, n. 9137, m. 626051 . E sentenze che escludono la possibilità di far coincidere un tale danno con la detenzione abusiva, evento costitutivo del fatto produttivo del danno - conseguenza Cass., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15111, m. 626875 . Tuttavia anche per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso la valutazione è in definitiva rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti Cass., sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378, m. 579772 . E anche l'opposto orientamento, per cui l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum”, riconosce che la presunzione non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione” Cass., sez. II, 7 agosto 2012, n. 14222, m. 623541 . Nel caso in esame il giudice del merito ha effettivamente presunto l'esistenza di un danno, ma sulla base di una consulenza tecnica non contestata dalle parti. E non è privo di significato, ai fini della valutazione di plausibilità della presunzione, il fatto che C.A. , occupando l'immobile, si sia trovata in posizione privilegiata per potersene aggiudicare la proprietà a confronto con altri possibili concorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.