Il conducente che non annota, potendolo fare, il numero di targa del tamponante non può poi rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Al danneggiato non può imporsi l'onere di indagini articolate o complesse per l'identificazione del veicolo investitore, purché egli abbia tenuto un comportamento di normale diligenza.

Confermando la propria giurisprudenza sul punto così ha stabilito la Terza Sezione della Cassazione, nella sentenza numero 18308, depositata il 18 settembre 2015. La vicenda. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato la richiesta di risarcimento subiti in un tamponamento da un automobile rimasta sconosciuta. In particolare risulta che dopo l'urto il tamponante si fosse fermato e fosse sceso per verificare i danni, ma in un secondo momento con tempistica testualmente definita dai giudici di merito non così rapida da impedire l'annotazione del numero della targa si fosse allontanato. E' stato così proposto il ricorso in Cassazione, i cui due motivi sono stati giudicate in parte inammissibili e in parte infondati. Violato il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione. I giudici della Tera Sezione si diffondono sulla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ricordando altresì i noti requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione che si impugna. E' infatti indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del 'fatto', sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo . Risulta invece che nel caso di specie la ricorrente abbia meramente richiamato atti e documenti dei giudizi di merito, senza riprodurli per la parte che interessa nel testo del ricorso o, quando riprodotti, senza precise indicazioni della collocazione nel fascicolo d'ufficio o di parte. Ancora, ricordano gli Ermellini come la Cassazione non abbia accesso agli atti del giudizio di merito e pertanto la lacuna del ricorso sia insanabile e non permetta alla Suprema Corte di adempiere il proprio compito istituzionale, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo nel pervenire alla decisione da adottare . Il vizio di motivazione non può essere lo strumento per terzo giudizio di merito. Sempre sotto il profilo processuale viene inoltre ricordato come il vizio di motivazione non possa essere utilizzato per lamentare la mancata corrispondenza tra la decisione del giudice di merito e i desiderata della parte. Se così fosse, infatti, si finirebbe per avere una non prevista ed anzi inammissibile istanza di revisione delle valutazioni dei giudici di merito, ovvero quanto più distante dalle finalità del giudizio di legittimità. Dedurre un vizio di motivazione semplicemente conferisce al giudice di legittimità la facoltà di controllare le argomentazioni del giudice di merito sotto l'esclusivo profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale. Il veicolo deve essere rimasto sconosciuto senza colpa del danneggiato. Anche nel merito, come anticipato sopra, il ricorso viene respinto. Premesso che in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato incombe sul danneggiato l'onere di provare la responsabilità del conducente rimasto poi sconosciuto, anzitutto viene ribadito come sia da escludere che possano imporsi al danneggiato indagini particolarmente complesse o onerose non occorre che diventi un investigatore privato” , per usare le parole di Cass. numero 9939 del 18/06/2012 . Ciò che giustifica l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per il tramite dell'impresa da questo designata ex art. 286 del Codice delle Assicurazioni, è che i danni alle persone siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato sia in senso oggettivo inteso come obiettiva impossibilità di accertamento e sia soggettivo inteso come conseguenza di un comportamento non colposo del danneggiato . Conseguentemente è stata ritenuta corretta l'applicazione che di questi principi è stata fatta dai giudici di merito, che hanno per l'appunto escluso che le circostanze specifiche deponessero a favore dell'esplicazione della normale diligenza del buon padre di famiglia da parte della danneggiata. D'altra parte l'intervento del F.G.V.S. se è giustificato nei casi in cui il danneggiato non possa altrimenti veder risarcito il proprio danno non può invece essere giustificato allorquando la mancata identificazione del colpevole sia dovuta all'ordinaria diligenza e prudenza della vittima.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 aprile – 18 settembre 2015, n. 18308 Presidente Petti – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 17/6/2011 il Tribunale di Treviso ha respinto il gravame interposto dalla sig. V.E. in relazione alla pronunzia G. di P. Conegliano n. 195/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Assicurazioni Generali s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a OMISSIS , verso le ore 19,40, in via XXXXX, a seguito di tamponamento dell'autovettura Opel Corsa di cui era alla guida da parte di autoveicolo rimasto non identificato. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Il Resiste con controricorso società Assicurazioni Generali s.p.a., che ha presentato anche memoria. Il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte ex art. 379, ult. co., c.p.c., chiedendo che se la proposta dell'Ill.mo Proc. Generale, di non riconoscere la qualifica di vittima a chi si sottragga al dovere giuridico non scritto di annotarsi il numero di targa di chi si sia fermato e poi ripartito senza declinare le proprie generalità , dovesse essere riconosciuta come conforme al diritto italiano art. 19 lett. a L. 990/1969 e successiva sua trasfusione nel codice delle assicurazioni ” venga disposta la remissione del presente processo alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 comma 3 rinvio pregiudiziale obbligatorio per verificare la compatibilità di tale nomofilachia interna con il VI Considerando della 2^ Dir. Auto 1984/5/CE che consente l'esclusione dell'indennizzo a carico dell'org interno solo nel caso dei sinistri non fraudolenti con danni a cose e con l'art. 1 co. 4 della citata direttiva poi trasfuso nell'art . Dir. 2009/103”. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione2 dell'art. 19 L. n. 990 del 1969, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. Con il 2 motivo denunzia motivazione incongrua ed illogica” su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che il giudice dell'appello l'abbia erroneamente ritenuta in colpa per non aver preso tempestivamente nota della targa dell'autoveicolo antagonista, benché il conducente si fosse fermato e fosse sceso dall'autovettura per constatare i danni, non avendo al riguardo tenuto in considerazione le proprie condizioni psicofisiche conseguenti al sinistro, laddove non è normativamente richiesto da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza”. I motivi del ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c. è proposto dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 . Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 . Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1 co. n. 3, c.p.c. è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata v. Cass., 23/7/2004, n. 13830 Cass., 17/4/2000, n. 4937 Cass., 22/5/1999, n. 4998 . È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto , sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 . Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente. I motivi dei ricorsi risultano infatti formulati in violazione dell'art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [es., al verbale di ricezione di denuncia-querela, sub doc. n. 2 ” alla denuncia querela in parola”, alla trattativa stragiudiziale”, all' atto di citazione datato 14.03.2003”, alla memoria istruttoria attorea datata 23.05.2003”, alle prove testimoniali”, alle dichiarazioni della teste D.M. ”, alla CTU espletata in grado d'appello] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 , con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726 Cass., 6/11/2012, n. 19157 . A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . Va per altro verso sottolineato che il requisito di cui all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. non risulta invero soddisfatto mediante la trascrizione come nella specie di parte degli atti o documenti del giudizio di merito nel caso, in particolare, la denuncia-querela, a parte della sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, a parte dell'impugnata sentenza . È al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità. La violata disposizione è infatti volta ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 , atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del troppo e del vano , non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698 Cass., 14/6/2011, n. 12955 Cass., 22/10/2010, n. 21779 Cass., 23/6/2010, n. 15180 Cass., 18/9/2009, n. 20093 Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 . Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un'attività compilativa di richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito v. Cass., 23/6/2010, n. 15180 , trovando a tale stregua ragione il tenore dell'art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché indicazione delle ragioni di critica nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c, in un'ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso v. Cass., 23/6/2010, n. 15180 . Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058 . La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare salvo i casi tassativamente previsti dalla legge prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti v. Cass., 7/3/2006, n. 4842 Cass., 27/4/2005, n. 8718 . Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Con particolare riferimento al 1 motivo va ulteriormente osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato art. 19, 1 co. lett. a, L. n. 990 del 1969 , ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto v. Cass., 13/7/2011, n. 15367 Cass., 25/7/1995, n. 8086 Cass., 8/3/1990, n. 1860 . A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi v. Cass., 13/7/2011, n. 15367 Cass., 8/3/1990, n. 1860 . La prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere dal danneggiato data anche in base a mere tracce ambientali” o dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto v. Cass., 18/11/2005, n. 24449 . Può essere del pari offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità. Senza peraltro automatismi, ben potendo il giudice di merito sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa v. Cass., 3/9/2007, n. 18532 . Si da questa Corte per altro verso precisato che ragione giustificativa della non identificazione del veicolo è che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15367 , presupposto indefettibile al riguardo essendo solamente che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449 Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 274 , sicché si è esclusa la possibilità di configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939 Cass., 18/11/2005, n. 24449 , nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651 Cass., 27/10/2006, n. 23273 Cass., 15/2/2007, n. 3462 Cass., 13/4/2007, n. 8826 Cass., 24/7/2007, n. 16315 Cass., 30/10/2007, n. 22860 Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056 Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304 Cass., 20/5/2015, n. 10270 . Sistema che questa Corte ha già avuto modo di ravvisare essere in linea con l'art. 1, comma 4, Direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, Direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 103 v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . Si è al riguardo posto in rilievo che l'intervento di un organismo che indennizzi le vittime dei c.d. pirati della strada , presente nel nostro ordinamento sin dal 1969, è stata in seguito imposta al legislatore nazionale dalla suindicata fonte comunitaria v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . Il 6^ Considerando della citata Direttiva n. 84/5 spiega che scopo della previsione è quello di garantire la vittima . Il principio secondo cui tutta la disciplina dell'assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada costituisce oggi ius reception nella giurisprudenza di questa Corte, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della L. 24 dicembre 1969, n. 990 è stato affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la L. n. 990 del 1969, ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . A tale scopo il legislatore ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato, ai fini della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale v. Corte Cost., 29/3/1983, n. 77 . Questo principio è stato recepito dal diritto comunitario, risultando affermato dal 2^, 12 e 14^ Considerando della Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell'ordinamento comunitario sin dal 1972 , nonché affermato dalla Corte di Giustizia U.E. v. Corte Giust., 28/3/1996, Bernaldez, C-129/94 Corte Giust., 30/6/2005, Candolin, C-537/03 Corte Giust., 9/6/2011, Lavrador, C-409/09 Corte Giust., 17/3/2011, Carvalho Ferreira Santos, C-484/09 v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . A tale stregua, in caso di dubbio, le norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la suindicata fonte comunitaria o eurounitaria. Si è al riguardo sottolineato come laddove si pervenisse ad affermare che l'intervento dell'impresa designata esige necessariamente la sussistenza di una fuga del responsabile, la disciplina sarebbe in contrasto con i suindicati principi, stante la indebita limitazione del campo applicativo della norma che ne risulterebbe v. Cass., 13/1/2015, n. 274 . Peraltro, il presupposto che giustifica l'intervento dell'impresa designata dal F.G.V.S., in luogo dell'assicurazione per la r.c.a. del danneggiante, è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento, nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato, e cioè non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia, giusta accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito. Orbene, nella specie i giudici di merito dei suindicati principi hanno nell'impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione. Diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto dall'odierno ricorrente, il giudice dell'appello come già il giudice di prime cure non ha richiesto invero all'odierna ricorrente un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretta all'identificazione del responsabile cui dalla richiamata sentenza Cass., 18/11/2005, n. 24449 si è escluso che fosse tenuta la vittima investita da autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell'urto, non era riuscita -stante anche l'ora notturna ad annotarne il numero di targa , bensì l'esplicazione della normale diligenza del buon padre di famiglia, cui il soggetto è tenuto non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche nei comuni rapporti della vita di relazione cfr. Cass., 20/5/2015, n. 10270 Cass., 20/2/2015, n. 3367/ Cass., 27/8/2014, n. 18304 . Quanto all'ulteriore prospettazione secondo cui l’esclusione dell'indennizzo a carico dell'organismo interno” sarebbe dalla suindicata Direttiva ammessa solo nel caso di sinistri -non fraudolenti con danni a cose” e mai in presenza di danno alla persona, essa risulta del pari infondata. Il presupposto posto dall'ordinamento per l'intervento del F.G.V.S. è, in conformità con quanto richiesto dalla suindicata normativa comunitaria o Euro unitaria, che il veicolo sia rimasto non identificato. Non si tratta quindi di interpretare la Direttiva, che è chiara, e la soluzione adottata dalla legge italiana è ad essa conforme. L'obbligo di interpretazione conforme al diritto U.E. non impone invero di pervenire ad affermarsi la risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il F.G.V.S., e pertanto sostanzialmente dalla comunità, anche allorquando la mancata identificazione del veicolo sia come nella specie ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti interprivati della vita di relazione, dell'ordinaria diligenza e prudenza della vittima nella specie, a voler prendere per buona la citazione della denuncia-querela contenuta nel ricorso, dalla stessa ricorrente invero ammessa laddove ha affermato di avere ingenuamente” acconsentito alla richiesta del tamponante di spostare l'auto”, per poi constatare assieme al conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro i danni, chiedere il numero di telefono del tipo” e asseritamente non riuscire quindi a trascrivere il numero di targa” del veicolo antagonista perché l'asserito tamponante risaliva in auto e si allontanava, con una condotta dai giudici di merito accertata, non essere peraltro stata così rapida da impedire l'annotazione del numero di targa”, anche in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo . Una tale interpretazione, con l'addossare come detto alla comunità le conseguenze della condotta non diligente, imprudente, imperita del privato nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione si appaleserebbe invero eccentrica rispetto alle finalità della normativa comunitaria de qua più sopra esposte, nonché suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e possibili frodi. La prospettata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia risulta a tale stregua infondata e va pertanto rigettata. Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, n. 4, c.p.c., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 , e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 . Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 . All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generale ed accessori come per legge.