Non è in re ipsa il danno causato dalla commercializzazione di un prodotto in violazione di privativa

Il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell’illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito.

Violazione di privativa e liquidazione del danno. Con la sentenza n. 17791 depositata il giorno 8 settembre 2015, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto, in base al quale, in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è in re ipsa ”, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell’illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, essendo solo in presenza di tale dimostrazione consentito al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all’equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c Al riguardo gli Ermellini intervengono sulla sentenza impugnata, in quanto, in accoglimento di un motivo di ricorso, ritengono che la motivazione assunta dai giudici di appello sia gravemente carente in relazione all’indicazione degli elementi dai quali il giudice di merito abbia desunto, sia pure sul piano indiziario e presuntivo, la prova dell’ an del risarcimento riconosciuto alla parte presuntivamente lesa, prima di passare alla determinazione del quantum in via equitativa. Produzione di una varietà di fiore coincidente con quella protetta. Nel caso di specie, il giudice di prime cure accoglieva la domanda presentata da una Società olandese, condannando per l’effetto l’attuale ricorrente al risarcimento dei danni causati in conseguenza dell’attività di contraffazione di brevetto posta in essere da quest’ultimo. Si trattava della commercializzazione di un tipo di fiore prodotto dal ricorrente coincidente con la specie prodotta dalla società olandese e tutelata con apposita privativa. In parziale riforma della prima sentenza, che quantificava i danni prodotti dal ricorrente in € 181.200,00, il giudice dell’appello riteneva di dover rideterminare in via equitativa i danni liquidati dal Tribunale territoriale a favore dell’appellata, riducendone l’importo alla somma di € 42.000,00. Ciò in base alla valutazione che non vi fossero agli atti elementi certi che potessero indurre la Corte di appello a ritenere che il tipo di fiore prodotto dall’appellante fosse corrispondente alla varietà per la quale il medesimo aveva ottenuto in corso di causa il brevetto e che vi fosse invece sostanziale coincidenza tra la specie effettivamente prodotta e quella sottoposta a privativa a favore della Società olandese. Pregiudiziale amministrativa. A dire il vero, in sede di cassazione, il ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di appello che disattendeva, secondo le doglianze presentate nel ricorso, la pregiudiziale amministrativa che impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda di nullità o di contraffazione di brevetto, solo all’esito dell’esame della domanda di concessione da parte dell’Ufficio italiano brevetti. In realtà, come precisano i giudici di Piazza Cavour nella sentenza in commento, in sede di giudizio di merito la consulenza tecnica di ufficio aveva accertato che il tipo di fiore prodotto dal ricorrente contestato dalla società concorrente non era corrispondente con la varietà per la quale aveva ottenuto, in corso di causa, il brevetto, ma coincideva sostanzialmente con la specie costituente oggetto della privativa a favore della società olandese. Prova di danno risarcibile. Al contrario - come si legge nella sentenza -, appare fondato il motivo di contestazione del ricorrente, in base al quale il giudice dell’appello aveva errato a procedere alla liquidazione in via equitativa del pregiudizio subito dalla società, ancorandolo alla presumibile diminuzione delle vendite realizzate dalla società stessa, per effetto dell’illecita concorrenza posta in essere dal ricorrente, senza peraltro indicare alcun elemento concreto di valutazione in tal senso. Sul punto, i giudici della Corte di Cassazione ricordano, come già più volte ribadito, che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare. Da qui la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello territoriale in diversa composizione per la decisione che si atterrà al principio di diritto enunciato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 luglio – 8 settembre 2015, n. 17791 Presidente Rordorf – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con ricorso depositato il 22.10.1994, la Schreurs & amp C. Export B.V. - deducendo che la ditta individuale della quale era titolare B.M. , aveva in corso un'attività di produzione e di vendita, sotto la denominazione di Radius, di numerose piante di gerbera della varietà Paramaribo o Tamara brevettata da detta società - promuoveva, dinanzi al Tribunale di Pistoia, un procedimento di descrizione di tali piante, ai sensi dell'art. 81 del r.d. n. 1127 del 1939. 1.1. Il Presidente del Tribunale accoglieva l'istanza, dando luogo alla descrizione della specie vegetale suindicata, cui faceva seguito sentenza non definitiva n. 340/1995, emessa - ai sensi dell'art. 83 del r.d. n. 1127 del 1939 - dal Tribunale di Pistoia in data 6.7.1995, con la quale veniva inibita al B. l'ulteriore produzione e vendita delle gerbere corrispondenti alla varietà prodotta dalla società olandese attrice. 1.2. Il Tribunale adito, non successiva pronuncia definitiva n. 294/2004, depositata il 18.3.2004, accoglieva la domanda, e per l'effetto condannava B.M. al risarcimento, in favore della Schreurs & amp C. Export B.V., dei danni subiti in conseguenza dell'attività di contraffazione di brevetto posta in essere dal convenuto, quantificati in Euro 181.200,00, oltre alle spese di lite. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il B. , parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1285/2010, depositata il 15.9.2010. 2.1. Con tale decisione il giudice di seconde cure perveniva, invero, alla conclusione che non vi fossero agli atti elementi certi che potessero indurre la Corte a ritenere che il tipo di fiore prodotto dal B. Radius fosse corrispondente alla varietà per la quale il medesimo aveva ottenuto, in corso di causa, il brevetto, e che vi fosse, invece, sostanziale coincidenza tra la specie prodotta dall'appellante e quella costituente oggetto della privativa a favore della Schreurs & amp C. Export B.V 2.2. La medesima decisione riteneva, peraltro, di dover rideterminare - in via equitativa - i danni liquidati dal Tribunale di Pistoia a favore dell'appellata, riducendone l'importo, dalla somma di Euro 181.200,00, a quella di Euro 42.000,00. 3. Per la cassazione della sentenza n. 1285/2010 ha, quindi, proposto ricorso B.M. nei confronti della Schreurs & amp C. Export B.V. ora Schreurs Flowers B.V. , affidato a quattro motivi. La società ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo e terzo motivo di ricorso, che - per la loro evidente connessione - vanno esaminati congiuntamente, B.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 del d.lgs. n. 30 del 2005, 1226 e 2697 c.comma nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c 1.1. Si duole, invero, il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia disatteso la pregiudiziale amministrativa desumibile dal disposto dell'art. 120 del d.lgs. n. 30 dei 2005, nella parte in cui imporrebbe al giudice di pronunciarsi sulla domanda di nullità o di contraffazione di brevetto, solo all'esito dell'esame della domanda di concessione da parte dell'Ufficio italiano brevetti. Il giudice di seconde cure si sarebbe, difatti, pronunciato sull'azione di contraffazione proposta dalla Schreurs & amp C. Export B.V., senza tenere conto di quanto già accertato dall'Amministrazione in sede di rilascio del brevetto a favore del B. , per la qualità di gerbera Radius. Il rilascio della privativa in parola non avrebbe potuto, per il vero, essere effettuato, ad avviso del ricorrente, se tale specie vegetale non fosse stata diversa da quella Tamara o Paramaribo costituente oggetto del brevetto rilasciato a favore della società olandese. 1.2. Di più, l'impugnata sentenza avrebbe del tutto omesso di valutare - sul piano motivazionale - le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello, nonché gli approfonditi accertamenti, circa l'originalità della varietà di gerbera Radius, effettuati dall'Ufficio italiano brevetti, in sede di rilascio della privativa a favore del B. , in relazione alla specie vegetale summenzionata. 1.3. I motivi sono inammissibili. 1.3.1. Le censure, così come articolate dal ricorrente, non colgono, invero, la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, sicché esse difettano dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4 c.p.comma cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004 13259/2006 15952/2007 . 1.3.2. Va rilevato, infatti, che l'impugnata sentenza, quanto alla sussistenza della contraffazione denunciata in giudizio dalla Schreurs & amp C, Export B.V., si fonda essenzialmente v. pp. 28. 30 e 31 su due rationes decidendi a la non corrispondenza - accertata sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio - tra il tipo di fiore prodotto dal B. Radius con la varietà per la quale il medesimo aveva ottenuto nel 2008, in corso di causa, il brevetto b l'accertata sostanziale coincidenza, invece, tra la specie prodotta dal B. Radius e quella costituente oggetto della privativa a favore della Schreurs & amp C. Export B.V. varietà Tamara o Paramaribo . 1.3.2.1. Orbene, con i motivi in esame il ricorrente deduce, per un verso, che il giudice di appello avrebbe disatteso la pregiudiziale tecnica obbligatoria - a suo dire risultante dal disposto dell'art. 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 - costituita dall'esito del procedimento amministrativo per il rilascio del brevetto da lui richiesto, non essendosi la Corte territoriale uniformata alle risultanze di tale procedimento. Per altro verso, il B. deduce che il giudice di seconde cure avrebbe - quanto meno - omesso di considerare l'approfondito iter istruttorio svolto, in via amministrativa, dall'Ufficio Italiano Brevetti, ai fini del riconoscimento di tale diritto di esclusiva, essendo, a suo avviso, ovvio che se la Radius davvero fosse stata una varietà non originale, il Ministero non l'avrebbe potuta brevettare . 1.3.2.2. E tuttavia, è di tutta evidenza che tali censure sono inidonee a cogliere ed a scalfire le due rationes decidendi suindicate, fondate su accertamenti tecnici esperiti in concreto dalla Corte di Appello nel corso del giudizio. 1.3.3. È, peraltro, da soggiungere - per mera completezza - che, quanto alla pretesa originalità della specie prodotta dal B. Radius rispetto a quella prodotta dalla società olandese resistente, i mezzi in parola si palesano, altresì, privi della necessaria specificità - in relazione al disposto dell'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.comma - non essendo stati riprodotti nel ricorso i pretesi accertamenti dell'Ufficio Italiano Brevetti, le cui risultanze sarebbero state decisive, a parere del ricorrente, per escludere la pretesa contraffazione. 1.4. Le censure in esame - poiché inammissibili, per le ragioni esposte - non possono, pertanto, trovare accoglimento. 2. Con il secondo motivo di ricorso, B.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2697 c.comma e 115 c.p.c 2.1. A parere dell'istante, avrebbe errato la Corte di Appello nel procedere - peraltro sulla base di una motivazione del tutto incongrua - alla liquidazione in via equitativa del pregiudizio subito dalla Schreurs & amp C. Export B.V., ancorandolo alla presumibile diminuzione delle vendite realizzate dalla società olandese, per effetto dell'illecita concorrenza posta in essere dal B. , senza, peraltro, indicare alcun elemento concreto di valutazione in tal senso. Così operando, il giudice di seconda istanza avrebbe, invero, finito per liquidare il pregiudizio risarcibile, in totale carenza della prova circa l'esistenza del danno stesso. 2.2. Il motivo è fondato, sia sub specie del vizio di motivazione secondo la previsione originaria dell'art. 360, co. 1, n. 5, applicabile ratione temporis , sia sotto quello della violazione dell'art. 1226 c.comma 2.2.1. La sentenza impugnata ha, per il vero, escluso di poter ancorare la liquidazione equitativa del danno subito dalla società olandese all'utile conseguito dal B. , in conseguenza dell'illecita attività concorrenziale da lui svolta, dato para metrico certo e provato in causa mediante la disposta consulenza tecnica d'ufficio, ma ha ritenuto che siffatto pregiudizio dovesse essere individuato nella presumibile diminuzione delle vendite realizzate dalla Schreurs cagionata dalla illecita concorrenza dell'attuale appellante” il B. . E tuttavia, in ordine a siffatto presumibile calo delle vendite della società olandese, nei periodo per il quale è stata accertata l'attività di contraffazione del brevetto da parte dell'odierno ricorrente, la decisione di appello non ha operato alcuna precisazione circa le risultanze di causa dalle quali ha attinto gli elementi di convincimento che l'hanno indotta a presumere tale diminuzione delle vendite. 2.2.2 Orbene, questa Corte ha più volte avuto modo di precisare - in via generale - che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare cfr., tra le tante, Cass. 10607/2010 27447/2011 11968/2013 . Siffatta affermazione di principio è stata, peraltro, ribadita anche con specifico riferimento alla materia in esame. Si è, invero, osservato - in proposito - che, in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è in re ipsa , ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito. Solo in presenza di tale dimostrazione è, pertanto, consentito al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.comma cfr. Cass. 19430/2003 1000/2013 . I 2.2.3. La motivazione della decisione di appello è, dunque, gravemente carente quanto all'indicazione degli elementi dai quali la Corte ha desunto - sua pure sul piano indiziario e presuntivo, la prova dell'an del risarcimento riconosciuto alla Schreurs, prima di passare alla determinazione del quantum in via equitativa. 2.3. La censura va, di conseguenza, accolta, restandone assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale il B. censura la condanna alle spese di lite disposta dalla decisione di appello. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del danno risarcibile richiesto in giudizio dalla Schreurs & amp C. Export B.V. Il giudice di rinvio si atterrà, a tal fine, al seguente principio di diritto in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è in re ipsa , ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, essendo solo in presenza di tale dimostrazione consentito al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c. . 4. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il primo e terzo motivo di ricorso ed accoglie il secondo cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.