Legale investito da un’automobile, stop forzato alla professione: risarcimento conteggiando anche i redditi dello studio associato

Da ricalcolare il quantum relativo al cosiddetto lucro cessante. Errata la visione tracciata in secondo grado, laddove erano stati presi in considerazione solo i redditi personali. Necessario tener presenti anche i redditi legati all’attività dello studio professionale di cui fa parte l’avvocato.

Professionista – un avvocato – centrato in pieno, sulle ‘strisce pedonali’, da un’automobile. Lesioni fisiche notevoli, e inevitabili ripercussioni economiche a livello lavorativo. Consequenziale il risarcimento dei danni subiti, considerando anche il cosiddetto ‘lucro cessante’. E su questo fronte vanno conteggiati non solo i redditi personali, ma anche quelli derivanti dallo studio associato di cui fa parte il legale. Cassazione, sentenza n. 17294, sez. III Civile, depositata oggi . Numeri. Ballo di cifre tra Tribunale e Corte d’appello, poiché nessun dubbio è possibile sulla legittimità del risarcimento a favore del professionista – un avvocato – del danno patrimoniale subito a seguito delle lesioni riportate a causa della disavventura di cui egli è rimasto vittima. L’uomo è stato investito da un’automobile mentre stava attraversando sulle strisce pedonali , e i danni fisici riportati lo hanno bloccato in ambito lavorativo, impedendogli di svolgere regolarmente la propria attività professionale. Evidente, quindi, il diritto a un adeguato risarcimento. Ma, su questo fronte, mentre i giudici di primo grado hanno riconosciuto una somma superiore a 100mila euro, quelli di secondo grado hanno ridotto il quantum a poco più di 96mila euro. Redditi. Per i giudici di merito, quindi, automobilista e compagnia assicurativa dovranno aprire i cordoni della borsa a favore del professionista. Quest’ultimo, però, contesta i conteggi fatti in Appello. Nodo gordiano, in sostanza, il fatto che nel liquidare il lucro cessante non si sia tenuto conto dei redditi dell’associazione professionale di cui è componente il legale, bensì esclusivamente dei redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista . Ebbene, tale osservazione del legale viene ritenuta corretta dai giudici della Cassazione. Per questi ultimi, difatti, è stato commesso un errore in Appello, laddove non sono stati considerati tutti i redditi dell’avvocato. Detto in maniera chiara, va rivisto il calcolo del lucro cessante – compito affidato, nuovamente, ai giudici di secondo grado –, perché, erroneamente, il lucro cessante è stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dall’attività svolta come singolo professionista, senza considerare quelli derivanti dall’attività svolta in forma associata , redditi, questi ultimi, che, sottolineano i giudici del ‘Palazzaccio’ – fornendo un’indicazione chiarissima –, invece ugualmente vanno ricompresi tra i redditi cui fare riferimento .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 marzo – 31 agosto 2015, n. 17294 Presidente Salmé – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nel gennaio 2008, l'avvocato G.D. convenne in giudizio il signor E.M. e la Aviva Italia S.p.A., compagnia assicuratrice del convenuto, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, cagionato dall'incapacità di svolgere l'attività professionale in termini equivalenti al periodo antecedente il sinistro, oltre che dei danni non patrimoniali. Sostenne l'avvocato D. di essere stato investito dal M. mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e conseguentemente di aver subito gravi lesioni. L'avvocato D. diede, anche, atto di aver ricevuto dalla compagnia di assicurazione, a seguito della visita medico-legale da parte di un fiduciario della stessa, versamenti per complessivi euro 60.000, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute fino a quel momento. Si difesero i convenuti chiedendo il mutamento del rito ai sensi della legge 102/2006, nel merito il rigetto delle domande. Il Tribunale di Torino con sentenza del 26 maggio 2009, in considerazione dell'esclusiva responsabilità del M., condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del D. della somma di euro 102.735,00 dedotto quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione. 2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 29 gennaio 2011 che ha disposto che gli interessi legali debbano essere a decorrere dal 18 dicembre 2006 e fino al 26 maggio 2009, sulla somma capitale stabilita nella sentenza appellata di euro 96.190,92 annualmente rivalutata. 3. Avverso tale decisione, D. propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo. 3.1. Aviva Italia S.p.A. e M. Emilio non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo ed unico motivo, il ricorrente deduce la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. laddove la Corte di Appello, nel liquidare il lucro cessante, non ha tenuto conto dei redditi dell'associazione professionale `D., Luongo Associati' pur in presenza dei modelli 5 e delle dichiarazioni dei redditi per gli anni fiscali 2007, 2006, 2005 e 2004, nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, degli articoli 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c. e artt. 115, 116 primo comma c.p.c. in riferimento all'articolo 360 N3 c.p.c. . Lamenta il ricorrente che la sentenza ha riconosciuto il lucro cessante determinandolo sulla base dei redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall'attività svolti in forma associata. 5. Il motivo è fondato. In tema di risarcimento del danno da lucro cessante conseguente ad un sinistro stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 39 del 1977. Nel caso di specie la sentenza impugnata per effettuare detto calcolo non ha considerato tutti i redditi del D Infatti il lucro cessante riconosciuto al ricorrente è stato determinato sulla base dei soli redditi professionali derivanti dalla attività svolta come singolo professionista senza considerare quelli derivanti dall'attività svolta in forma associata che ugualmente rientrano tra i redditi cui fare riferimento. 6. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte accoglie il motivo del ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.