La riparazione pecuniaria non va inflitta alla casa editrice, ma al direttore responsabile

La sanzione pecuniaria prevista dalla l. n. 47/48, art. 12, aggiuntiva e non sostituiva del risarcimento del danno provocato dall’illecito diffamatorio, non può essere inflitta alla società editrice, ma al direttore responsabile, purché sia accertato il suo concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16054/15, depositata il 29 luglio. Il caso. Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda di un magistrato che chiedeva la condanna al risarcimento di una casa editrice in ordine a due articoli pubblicati su un giornale da lui ritenuti diffamatori. La Corte d’appello confermava la condanna, aumentando inoltre la somma di denaro dovuta dalla società, somma comprensiva della riparazione di cui all’articolo 12, Riparazione pecuniaria , l. n. 47/48. La casa editrice ricorre per cassazione, censurando, tra i diversi motivi addotti, la condanna al pagamento della più ingente somma di denaro, in quanto tale condanna, asserisce, può essere rivolta solo nei confronti di colui il quale è responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa. La sanzione pecuniaria ex articolo 12, l. n. 47/48. Il Collegio ritiene che tale mezzo di ricorso sia fondato. Invero, come ha in più occasioni spiegato, la S.C. osserva che la sanzione pecuniaria prevista dalla norma sopra menzionata, si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno cagionato dall’ atto diffamatorio. A chi si rivolge la sanzione. Tale sanzione richiede la sussistenza di tutti gli elementi integranti il reato di diffamazione, con la conseguenza che essa non può essere inflitta alla casa editrice, bensì al direttore responsabile, purché la sua responsabilità venga dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione Cass., n. 14485/00 . Nel caso di specie, dunque, la sentenza della Corte territoriale non è corretta laddove, procedendo alla liquidazione del danno, ha stabilito un importo risarcitorio della riparazione ex articolo 12, l. n. 47/48, pur rivolgendo la condanna contro la società. Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 aprile – 29 luglio 2015, n. 16054 Presidente Salmé – Relatore Spirito Svolgimento del processo Il Magistrato Napoli ha citato in giudizio risarcitorio la Società Europea di Edizioni spa con riferimento a due arti coli pubblicati nei giorni 15 e 17 giugno 1997 sul quoti diano Il Giornale, ritenuti dall'attore diffamatori. Il Tribunale di Genova ha accolto la domanda e condannato la società al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.000,00. La Corte d'appello ha condannato la società al pagamento della somma di € 50.000,00, comprensiva della riparazione di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948. Propone ricorso per cassazione la Società Europea di Edi zioni spa attraverso quattro motivi. Rispondono con contro ricorso gli eredi del Napoli, i quali hanno depositato me moria per l'udienza. Motivi della decisione Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge nel punto in cui ha omesso di riconoscere la causa di giu stificazione di cui all'art. 51 c.p. Il secondo motivo censura il vizio della motivazione circa l'accertamento della natura diffamatoria degli articoli di stampa. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati sono inammissibili, innanzitutto perché omettono la riproduzione degli articoli giornalistici in questione, omettendo così d'adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso gli accenni sporadici e vaghi al contenuto degli stessi non po ne in condizione la Corte di delibare le censure proposte. Inoltre, le censure stesse, benché formulate sotto il pro filo del vizio della motivazione e della violazione di leg ge, tendono in realtà a conseguire dalla Corte di legitti mità una nuova valutazione degli elementi di causa ed un diverso giudizio sull'esito della controversia. Il terzo motivo censura la sentenza per vizio della motiva zione nel punto in cui stabilisce che valutate tutte le risultanze, questa Corte ritiene congrua la somma - com prensiva della riparazione di cui all'art. 12 legge 8 feb braio 1948, n. 47 - richiesta dagli appellanti, di comples sivi € 50.000 cinquantamila/00 , oltre interessi legali . Sostiene la ricorrente che le ragioni che hanno indotto il giudice di secondo grado ad incrementare la liquidazione del danno operata dal primo giudice la portata rilevante del danno, il particolare accanimento giornalistico ed il clima di sospetto creatosi nell'ambiente di lavoro dell'interessato sarebbero insufficienti e contradditto rie. Il quarto motivo censura la sentenza per violazione di leg ge e vizio della motivazione nel punto in cui ha inflitto alla società la condanna al pagamento di una somma dì dana ro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948, sostenendo che tale condanna può essere diretta solo nei confronti di colui il quale è responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa. I1 quarto motivo, che va preliminarmente scrutinato, è fon dato siccome questa Corte ha già avuto modo di spiegare che la sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 12, si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio. Essa presup pone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo al direttore responsa bile purché la sua responsabilità sia dichiarata per con corso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione Cass. 7.11.2000, n. 14485 Cass. 3.10.1997, n. 9672 . La sentenza impugnata è, dunque, errata nel punto in cui, procedendo alla liquidazione del danno, ha stabilito un im porto risarcitorio comprensivo come s'è visto sopra della riparazione di cui all'art. 12 della menzionata legge, pur rivolgendo la condanna contro la società editrice. L'accoglimento del quarto motivo ha efficacia assorbente rispetto al terzo, posto che lo si ripete il giudice ha proceduto alla liquidazione di un unico importo comprensivo della sanzione pecuniaria. La circostanza comporta che que sta Corte non può procedere alla decisione nel merito con sottrazione dal complessivo importo della sanzione pecunia ria ma deve necessariamente cassare sul punto della liqui dazione la sentenza ed il giudice del rinvio, attenendosi al suddetto principio, dovrà procedere ad una nuova liqui dazione del danno. In conclusione, dichiarati inammissibili i motivi primo e secondo, accolto il quarto e dichiarato assorbito il terzo, la sentenza va cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i motivi primo e secondo, accoglie il quarto, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rin via alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazio ne.