Il fondo di garanzia non deve risarcire il danno causato da vettura di cui non sia stata provata la mancanza di assicurazione

In tema di sinistro stradale e quindi di responsabilità aquiliana, l’onere della prova costituisce un principio, formale e sostanziale, omnibus così, il danneggiato è tenuto a dimostrare ogni elemento utile ai fini della configurabilità della responsabilità del terzo, privato e/o pubblico, e quindi della risarcibilità, in termini di an et quantum.

È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la violazione da parte del danneggiante dell’obbligo di precedenza e l’omessa prova da parte del danneggiato della mancanza di copertura assicurativa del veicolo colpevole nonché di avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, venga condannato il solo danneggiante al risarcimento del danno da circolazione e non da fermo tecnico e, contestualmente, negato quello richiesto all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il principio si argomenta dall’ordinanza n. 15089, decisa l’11 giugno e depositata il 17 luglio 2015. Il caso. Un soggetto riportava danni a seguito di un incidente stradale causato, per mancato rispetto dell’obbligo di precedenza, da un autoveicolo poi risultato privo di assicurazione - come peraltro confermato dal danneggiante nella relativa comparsa di risposta. Così, a seguito di citazione in giudizio di quest’ultimo e dell’impresa S.p.A. designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, veniva condannato il danneggiante, con sentenza confermata in secondo grado. Il danno tra legittimazione attiva e passiva l’onus probandi . In primis , vanno richiamati gli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056, 2697 c.c. e 283 d. lgs. n. 209/2005, nonché gli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di illecito, danno, prova, responsabilità e risarcimento. Sul piano procedurale, va notata la legittimità dell’esame, in camera di consiglio, del ricorso che appaia destinato ad essere rigettato. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di prevalenza assoluta del concetto di infrazione peraltro punibile” ai fini del risarcimento per responsabilità”, quindi in assorbimento e consunzione” di ogni negligenza della controparte avente diritto. In realtà, sotto il profilo sostanziale, sono quattro le principali osservazioni da effettuare. La prima sulla funzione del risarcimento del danno da fatto illecito e, cioè, la riconduzione del patrimonio del danneggiato nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l’evento lesivo Cass., n. 23916/06 La seconda sugli obblighi ratione temporis del Fondo di garanzia in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, limitati ai danni alla persona Cass., n. 19591/13 , nonché sui rapporti tra il medesimo Fondo e la società assicuratrice del danneggiante, divenendo il primo obbligato se riceva direttamente la richiesta di risarcimento, salvo poi regolare autonomamente i rapporti con la società assicuratrice del medesimo responsabile del sinistro. La terza sull’onere della prova, a carico del danneggiato - ricorrente, dell’assenza di copertura assicurativa per il veicolo condotto dal danneggiante, da adempiere mediante dichiarazione dell’Isvap., rapporto della Polizia municipale o anche presunzioni Cass. n. 6572/06, n. 384/07, n. 15162/08, n. 14854/13, n. 13665/14 . La quarta sul danno consistente nell’impossibilità di usare il bene durante il tempo necessario alla sua riparazione da sosta forzata, ritenuto sia pur secondo un orientamento minoritario non sussistente in re ipsa nonostante il naturale deprezzamento di valore e non equitativamente liquidabile Cass. n. 12820/99, ordinanza n. 22867/13, n. 12908/04 , dovendo essere dimostrato peraltro l’uso effettivo cui il veicolo era destinato. De iure condito , il generale principio di responsabilità passa per il principio di responsabilità specifica dell’onere della prova il soggetto danneggiato deve, cioè, fornire ogni elemento idoneo ed utile alla determinazione ed all’estensione dell’entità dei pregiudizi economici soggettivamente ed oggettivamente subìti e cagionati dal comportamento contra legem del terzo. Segnatamente, quindi, l’ an ed il quantum del risarcimento giuridicamente scaturiscono biologicamente” soltanto dalla tipologia e dall’ambito di prova fornita dal soggetto danneggiato. Pertanto, in sede processuale, non è invocabile alcuna sorta di normo-donazione” oggettiva per un’omissione soggettiva. Rebus sic stantibus , è insufficiente la mera prova testimoniale favorevole al danneggiato peraltro, la prova fornita in sede di legittimità, quand’anche basata sul riferimento ad una circostanza, peraltro ammessa dal medesimo danneggiante, inserita nell’atto processuale ad hoc comparsa di risposta , non è utilizzabile in quanto consistente in una, ergo illegittima, richiesta di diversa valutazione complessiva, nel merito, delle prove. Decisione la violazione, da parte del danneggiante, di uno o più obblighi di condotta ad hoc non colma” le omissioni, da parte del danneggiato, nell’esercizio dell’azione di responsabilità altrui. In ambito di scontro tra autoveicoli, qualora sia omessa la prova della carenza di copertura assicurativa della vettura autrice del nocumento, si configura la responsabilità del solo danneggiante per i soli danni alla circolazione dell’altrui veicolo e, peraltro, non, sic et simpliciter , per il mancato godimento della stessa res . Ergo, il ricorso va respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 giugno – 17 luglio 2015, n. 15089 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. 1. F.S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Nola, L.F. e le Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale la vettura condotta dal L. , risultata priva di assicurazione, non rispettando l'obbligo di precedenza aveva urtato la vettura dell'attore. Si costituì la società di assicurazione, contestando il presupposto stesso della citazione, ossia la mancanza di copertura assicurativa del veicolo del L. , e chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò il solo L. al pagamento della somma di Euro 2.500, con il carico delle spese di giudizio. 2. La sentenza è stata appellata da F.S. e da L.F. e il Tribunale di Nola, con sentenza dell'11 novembre 2013, ha respinto entrambi gli appelli, compensando le spese di lite e condannando il F. alle spese nei confronti delle Assicurazioni generali. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre F.S. con atto affidato a due motivi. Resiste la s.p.a. Generali Italia con controricorso. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. e dell'art. 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'impresa designata. 5.1. Il motivo non è fondato. In relazione alla prova richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'impresa designata, si tratta evidentemente di una prova negativa, consistente nella dimostrazione che il veicolo coinvolto nel sinistro non era coperto da assicurazione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo così, fra le altre, le sentenze 11 gennaio 2007, n. 384, 9 giugno 2008, n. 15162, e 13 giugno 2013, n. 14854 . A tale principio, sia pure non espressamente enunciato, si è attenuto il Tribunale di Nola, affermando che non sussisteva la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, non avendo l'attore provato che il veicolo condotto dal convenuto L. fosse privo di copertura assicurativa ed ha ritenuto insufficiente, al riguardo, la sola prova testimoniale teste Canto , aggiungendo che doveva prodursi o una dichiarazione proveniente dall'ISVAP o, almeno, il rapporto della Polizia municipale attestante l'assenza di copertura assicurativa. Si tratta, come facilmente si comprende, di prove positive o per presunzioni, la cui valutazione spetta al giudice di merito. A fronte di tale decisione, il motivo di ricorso in esame osserva che alla dichiarazione testimoniale doveva essere aggiunto il contenuto della comparsa di risposta del L. , che aveva confermato la circostanza della mancanza di copertura assicurativa. Ma è evidente che in questo modo il motivo si risolve in una richiesta di diversa valutazione complessiva delle prove, finendo col sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito. 6. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 cod. civ., in ordine al profilo del risarcimento del danno da fermo tecnico. 6.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata, infatti — nel dare atto dell'esistenza di una giurisprudenza non uniforme sull'argomento — ha ritenuto di dare seguito all'orientamento di cui alla sentenza 19 novembre 1999, n. 12820, secondo cui il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e richiede una prova per poter essere risarcito, senza che si possa fare ricorso alla liquidazione equitativa. Obietta il ricorrente che tale orientamento sarebbe superato, nella giurisprudenza di questa Corte, da quello opposto, secondo cui tale danno, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione , ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore così, da ultimo, l'ordinanza 4 ottobre 2013, n. 22867, in linea, fra le altre, con le sentenze 9 novembre 2006, n. 23916, e 13 luglio 2004, n. 12908 . Si rileva che la sentenza impugnata, pur dando seguito ad un orientamento minoritario, ha tuttavia correttamente deciso la causa in relazione al caso concreto. Il Tribunale, infatti, ha avuto cura di specificare che l'appellante non aveva in alcun modo dimostrato né di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né fornito elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio del quale chiedeva il risarcimento costi assicurativi, tassa di circolazione etc. di talché non era possibile liquidare il danno neppure in via equitativa. Ora la liquidazione equitativa attiene pur sempre al quantum del risarcimento e non all’ an , per cui ad essa si può fare ricorso in presenza della sicura esistenza dell’ an. In altre parole, il fatto che un soggetto sia stato privato della vettura per un certo periodo di tempo comporta, in astratto, la ragionevole probabilità che un danno vi sia stato ma non comporta anche che tale danno sia da ritenere per ciò solo dimostrato, perché altrimenti si tratterebbe di un danno in re ipsa , con una sorta di capovolgimento dell'onere della prova. Ben si può, invece, fare ricorso, ai fini della dimostrazione del danno, ai criteri presuntivi, stante la piena dignità di prova che questa Corte ha riconosciuto alle presunzioni, proprio ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile v. Sezioni Unite, sentenza 24 marzo 2006, n. 6572, nonché sentenza 16 giugno 2014, n. 13665 . Ne consegue che la sentenza impugnata è andata oltre il generico richiamo ad un orientamento giurisprudenziale, dando positivo riscontro dell'assenza di ogni prova circa la sussistenza del danno da fermo tecnico e ciò comporta l'infondatezza del motivo in esame. 7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”. Motivi della decisione 1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.