La colpa di un conducente non comporta in automatico la responsabilità dell'altro

In tema di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni tali da non potere fare alcunché per evitare il sinistro.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13216 depositata il 26 giugno 2015 non si è discostata dall'orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione dell'art. 2054 c.c. cfr. Cass. n. 23431/14, n. 12444/08, n. 3193/06, n. 477/03, n. 5671/00 . La vicenda. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto, relativamente al giudizio di risarcimento del danno promosso dal motociclista che nell'urto con l'auto aveva subito lesioni gravissime. La Corte d'appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva invece ritenuto l'esclusiva responsabilità del motociclista, conseguentemente condannandolo a restituire le somme ricevute oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si giunge quindi, in virtù del ricorso presentato dal motociclista, avanti al Corte di Cassazione. La presunzione del concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c Dopo aver velocemente respinto le censure relative alla valutazione del giudice di merito per quanto riguarda la responsabilità ritenuta sussistente del motociclista, i Giudici della Terza Sezione si concentrano sui motivi attinenti il vizio di motivazione sulla presunzione di concorso di colpa del conducente dell'auto. Tali censure vengono accolte, ricordando il principio per cui nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta . Nel caso di specie, spiega la Cassazione, non risulta che la Corte territoriale abbia preso in considerazione quale fosse la velocità massima consentita all'auto, e conseguentemente le tracce di frenata per valutare la velocità tenuta, né le condizioni semaforiche o ancora se il conducente avesse comunque fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Incombe dunque su ogni conducente l'onere della prova liberatoria, ovvero la dimostrazione non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e, più in generale, a quelle di comune prudenza, ma altresì di essere stato nella condizione di impossibilità a fare alcunchè per evitare il sinistro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 aprile – 26 giugno 2015, n. 13216 Presidente Segreto – Relatore D’Amico Svolgimento del processo M.C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, A. e M.L. nonché le compagnie Zurigo e Assitalia chiedendo la condanna dei L. e della Zurigo, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Roma il 2 novembre 1999 quando, mentre era alla guida del suo motociclo Suzuki assicurato dall'Assitalia , impegnava, con luce semaforica verde, l'incrocio tra via Appio Claudio e via Appia, venendo a collisione con la vettura, guidata da A. L., di proprietà dì M.L. ed assicurata dalla Zurigo, transitante con il rosso . Dall'urto erano derivate al C. lesioni personali gravissime. Il Tribunale dichiarò che il sinistro de quo si era verificato per colpa esclusiva di A. L. e, per l'effetto, condannò in solido A. e M.L. e la Zurigo al pagamento della somma di £ 609.300,00, oltre accessori, al valore attuale della moneta, a titolo di risarcimento del danno subito da M.C Avverso tale decisione propose appello la Zurich Insurance Company lamentando l'errata valutazione delle prove, non avendo il Tribunale tenuto in considerazione quanto accertato dai vigili urbani sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, ha accolto l'appello e per l'effetto, ha condannato M.C. alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'importo di £ 722.998,23, con gli interessi legali dal 14 febbraio 2006 al soddisfo. Ha respinto l'appello incidentale del C. ed ha condannato quest'ultimo alle spese del doppio grado del giudizio. Propone ricorso per cassazione M.C. con sei motivi. Resiste con controricorso la Zurich Insurance Public Limited Company già Zurich Insurance Company S.A. . Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo M.C. lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. comma 1 e 3 art. 360 n. 3 c.p.c. . Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 nr. 5 c.p.c. . Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha violato e falsamente applicato sia il primo che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. In particolare, il primo comma perché il L. non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno il secondo comma perché questa disposizione pone la presunzione, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia parimenti concorso a produrre il danno. Agli atti di causa non vi è prova che il L. abbia attraversato il semaforo con luce verde e non vi è alcun testimone che abbia attestato tale circostanza. L'attraversamento dell'incrocio da parte del L. con luce verde o rossa è circostanza decisiva, per il ricorrente, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'incidente o, quantomeno, per il superamento della presunzione di colpa a carico dello stesso L Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La luce segnalata dal semaforo al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte dei L. art. 360 nr. 5 c.p.c. . Ad avviso del C. la Corte d'appello ha del tutto trascurato la dichiarazione del teste V. secondo il quale la luce del semaforo, nella direzione L., era rossa. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2054 c.c. e artt. 141 e 142 cds art. 360 nr. 3 c.p.c. . Omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 nr. 5 c.p.c. . Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha falsamente applicato l'art. 142 C.d.s. laddove ha ritenuto sussistente un limite di velocità superiore a 50 Kmh perché si trattava di una strada a scorrimento veloce, omettendo di accertare se detto limite superiore fosse segnalato come previsto dalla legge. Ritiene comunque il C. che la Corte d'appello ha del tutto omesso di applicare l'art. 141, comma 30, C.d.s. che impone al conducente di regolare la velocità nelle intersezioni e, in ogni caso, di regolarla avuto riguardo alle caratteristiche, alle condizioni della strada e del traffico e di ogni circostanza di qualsiasi altra natura. Se la Corte avesse correttamente applicato gli artt. 141 e 142 del suddetto codice non avrebbe che potuto rilevare la violazione degli stessi ed il concorso di colpa del L. nell'incidente. Con il quarto motivo si denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lo stato dell'impianto semaforico su via Appio Claudio al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte del C. art. 360 nr. 5 c.p.c. . Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 c.c. e115 e 116 c.p.c. in relazione al valore probatorio della missiva della STA art. 360 n. 3 e 5 . Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha travisato il contenuto degli elementi di prova a sua disposizione che proverebbero che il semaforo era spento. Nel rapporto dei vigili urbani questi ultimi affermano che al momento del loro intervento il semaforo era spento, ma tale intervento-è stato effettuato circa un'ora dopo il sinistro. Gli stessi vigili affermano comunque di non aver assistito al fatto e di essere arrivati quando le ambulanze avevano già trasportato i conducenti all'ospedale. Sempre ad avviso del ricorrente la Corte d'appello ha inoltre ritenuto inattendibili le testimonianze di C. e R. ed ha travisato dette testimonianze. Con il quinto motivo si denuncia insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La dichiarazione testimoniale del C. art. 360 nr. 5 c.p.c. . Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello ha errato per aver ritenuto il teste C. inattendibile con una motivazione del tutto illogica e contraddittoria e sulla base di mere congetture, secondo le quali ha ritenuto non verosimili alcune circostanze riferite e ciò senza rilevare alcuna evidente contraddizione fra quanto dichiarato dal C. e quanto con certezza accertato in giudizio. I cinque precedenti motivi si possono suddividere in due gruppi. Con il primo gruppo di censure il ricorrente sostiene che non sussiste una sua responsabilità perché egli non impegnò l'incrocio con luce rossa e perché svoltò a destra, essendo tale svolta consentita. Sul punto la corte d'appello, con motivazione corretta, ha rilevato che dal rapporto dei vigili urbani e dalla dichiarazione resa dalla S.T.A., nonché dalla deposizione della teste Drisaldi, presente in loco e sentita immediatamente dai V. U. , emerge che il semaforo dell'attore era spento e che non era consentita la manovra di attraversamento, ma solo quella di svolta a destra. Vi è quindi la responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento. Trattasi comunque di valutazioni di merito non censurabili in questa sede. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici Cass. 2 marzo 2004, n. 4186 Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803 Cass. 30 gennaio 2004, n. 1758 Cass. 5 aprile 2003, n. 5375 . Quindi tali censure attinenti alla responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento, vanno rigettate. Il secondo gruppo di censure attiene alla violazione dell'art. 2054 c.c. ed al vizio di motivazione sulla presunzione di concorso di colpa a carico del convenuto ~rá& amp & gt `.,r nella produzione dell'evento. Tali censure vanno accolte. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta Cass., 4 novembre 2014, n. 23431 Cass., 16 maggio 2008, n. 12444 . Nella fattispecie la Corte d'appello si è limitata a rilevare che non può ritenersi che il conducente tenesse una velocità eccessiva, non rilevata dai V.U. Sennonché, come correttamente rilevato dal ricorrente non risulta quale fosse la velocità massima in quel tratto di strada, e solo all'esito di tale dato può affermarsi se le tracce di frenata fossero compatibili. Inoltre non risulta se il L. al momento dell'attraversamento avesse il suo semaforo che segnalasse il verde, né se egli avesse fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, tentando anche una manovra di emergenza. Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso Cass., 14 febbraio 2006, n. 3193 Cass., 15 gennaio 2003, n. 477 Cass, 5 maggio 2000, n 5671 Cass., 18 dicembre 1998, n. 12692 . In tema di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. Nella specie la S.C. ha ritenuto censurabile la sentenza di merito perché non aveva accertato se l'autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all'epoca del sinistro e se le condizioni ambientali non richiedessero una velocità inferiore Cass., 11 dicembre 2003, n. 477 Cass., 3 novembre 2004, n. 21056 . Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 92 e 112 c.p.c. art. 360 nr. 3 c.p.c. , illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del proprio assicuratore art. 360 nr. 5 c.p.c. . Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado e dichiarare infondata la sua domanda di risarcimento danni, lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite del primo e secondo grado, anche nei confronti del proprio assicuratore Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia. A suo avviso la suddetta Corte ha violato l'art. 92 c.p.c. perché non poteva ritenere che vi era stata una sua soccombenza nei confronti dell'Assitalia. La partecipazione al giudizio dell'Assitalia è stata causata dalla proposizione, prima, di un autonomo giudizio da parte del L., dinanzi al Giudice di Pace di Roma, ai fini del risarcimento del danno all'autovettura e poi, a seguito della pronuncia di incompetenza per valore, derivata dalla proposizione di domanda riconvenzionale proposta in quel giudizio dal C., e successivamente, a seguito della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale, dalla riproposizione in detta sede della medesima domanda in forma di riconvenzionale. L'Assitalia quindi, assicuratrice del veicolo condotto dal C., non è stata chiamata in causa su istanza di questi e non è stata chiamata in garanzia. Pertanto non vi è stata una sua soccombenza. Il motivo è fondato. Infatti l'Assitalia, quale assicuratrice del C., è stata convenuta in giudizio dal L., per il risarcimento del danno che questi assumeva aver subito dall'incidente stradale causato dal C Il rapporto processuale si è quindi instaurato tra Il L. e l'Assitalia e non tra questa ed il C. che non ha proposto alcuna domanda nei confronti dell'Assitalia neppure in garanzia . Tale rapporto processuale, attinente alla domanda risarcitoria del L., si è concluso con il rigetto della stessa da parte del tribunale, con la statuizione di compensazione delle spese sostenute dall'Assitalia. Questa statuizione relativa alla domanda risarcitoria del L. e, consequenzialmente, sulle spese sostenute dalla convenuta Assitalia non è stata impugnata da alcuno, neppure da Assitalia limitatamente alle spese. In conseguenza sul punto si è formato il giudicato, per cui nessuna statuizione poteva essere emessa dalla Corte di appello, quanto alle spese sostenute dall'Assitalia. Per l'effetto va cassata senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese in favore di Assitalia ed a carico di C., quanto alle spese di primo grado. In conclusione, devono essere accolti i motivi attinenti alla violazione dell'art. 2054, 2° comma, c.c. ed al vizio di motivazione sulla presunzione di concorso di colpa nei termini di cui in motivazione. Devono essere rigettati gli altri motivi, attinenti alla responsabilità del ricorrente nella produzione dell'evento. Va accolto il sesto motivo di ricorso e cassata senza rinvio l'impugnata sentenza, quanto alla statuizione sulle spese di primo grado in favore di Assitalia ed a carico del C. . Deve essere cassata l'impugnata sentenza in relazione ai restanti motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione tra l'appellante, M. ed A. L. e la Zurich Insurance. Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese processuali del grado di appello e del giudizio di cassazione tra Assitalia e le altre parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei Y termini di cui in motivazione, quanto ai primi 5 motivi di ricorso cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione tra l'appellante, M. ed A. L. e la Zurich Insurance Company. Accoglie il sesto motivo di ricorso e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado in favore di Assitalia. Compensa le spese del grado di appello e del giudizio di Cassazione tra Assitalia e le altre parti.