Liquidazione del danno aquiliano: è irrilevante la realtà socio - economica del danneggiato

In materia di risarcimento dei danni che vede come vittima un minore straniero, la realtà socio - economica, nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito, è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12221, depositata il 12 giugno 2015. Il caso. Due genitori, a seguito di un sinistro stradale che vedeva come vittima il figlio, decisero di agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni. Durante un viaggio in autobus con i genitori, il minore avrebbe azionato la leva di apertura della porta del mezzo cadendo così per terra e riportando gravi lesioni. I genitori convenivano in giudizio sia la società, in qualità di conducente proprietaria, che la compagnia assicuratrice dell’autobus. In primo grado, il Tribunale di Milano rigettava in toto la domanda degli attori, ritenendoli i soli responsabili dell’accaduto per omessa vigilanza sul figlio. In secondo grado invece, la Corte d’appello riformulava la sentenza escludendo qualunque concorso colposo dei genitori del bambino, riconducendo la responsabilità del sinistro alla oggettiva pericolosità della maniglia della porta posteriore del mezzo e alla negligenza del conducente. La società assicuratrice decide quindi di ricorrere in Cassazione. Liquidazione del danno e condizioni socio – economiche della vittima. La ricorrente deduce diversi motivi di ricorso, ma dal momento in cui la maggior parte di tali temi non era stata trattata nella sentenza di merito, i suddetti sono stati dichiarati inammissibili. In particolare però, in una memoria la ricorrente deduce error in iudicando in relazione ai criteri equitativi del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 360, comma 5, c.p.c. e censura la sentenza per aver ritenuto di dover applicare i parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia nella liquidazione del danno patito dai soggetti residenti all’estero, e quindi in un diverso contesto socio – economico. I Giudici di legittimità in risposta a tale motivo, ricordando come la realtà socio - economica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito, è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano. Inoltre, sottolineano che trattandosi di un elemento estraneo all’ambito dell’illecito, la liquidazione del danno basata sulle condizioni socio - economiche del danneggiato, comporterebbe una disparità di trattamento ed una lesione del principio di integralità al risarcimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo – 12 giugno 2015, n. 12221 Presidente Salmè – Relatore Sestini Svolgimento del processo C.I.V. e C.M. , in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio I. , agirono in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un sinistro avvenuto il nei pressi di , allorquando il minore, intendendo accedere alla toilette dell'autobus in cui era trasportato insieme ai genitori, aveva azionato la leva di apertura della porta del mezzo ed era stato risucchiato all'esterno, rovinando sull'asfalto e riportando gravissime lesioni a tal fine, convennero in giudizio Franco Bozzoli, la soc. Bozzoli Franco e C. s.n.c. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e assicuratrice dell'autobus. Costituitasi in giudizio la sola Vittoria Assicurazioni, il Tribunale di Milano rigettò le domande degli attori, individuando nei genitori del minore i soli responsabili dell'accaduto per omessa vigilanza sul figlio . La Corte di Appello ha riformato la sentenza, escludendo qualunque concorso colposo dei genitori del bambino e ascrivendo la responsabilità del sinistro alle condizioni di oggettiva pericolosità della maniglia della porta posteriore del mezzo e alla negligenza del conducente ha conseguentemente riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale futuro in favore del minore, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai genitori in conseguenza della gravità delle lesioni riportate dal figlio e - quanto alla madre - anche in dipendenza della patologia psichica da cui era stata colpita a causa dell'accaduto e il rimborso degli esborsi sostenuti per le cure occorse al minore. Ha proposto ricorso per cassazione la Vittoria Assicurazioni s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria hanno resistito, a mezzo di unico controricorso, V.S.Y. e S.M. così indicati secondo i nuovi criteri di translitterazione dal cirillico adottati dalla Federazione Russa , anche in rappresentanza del figlio minore, i quali hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione 1. Col primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2047 e 2048 c.c. in merito alla responsabilità dei genitori in ipotesi di danno da autolesione del figlio minore, correlato ai diritti della famiglia di cui agli artt. 29 e 30 Cost. , la ricorrente afferma che, seppure sia vero che le norme degli artt. 2047 e 2048 c.c. non sono applicabili nel caso di danni che l'incapace abbia causato a se stesso , è altrettanto vero che la responsabilità del sorvegliante-genitore va ricondotta non già all'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. assume che tra genitori e figli sussiste un contatto sociale che configura un contratto di protezione , con la conseguenza che, una volta che sia stato provato che il danno al minore si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sarà onere dei genitori dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile , onere – questo - non assolto dagli interessati nel corso dei giudizi di merito. 1.1. Il motivo è inammissibile per almeno due ragioni. A dispetto della rubrica, non deduce alcuna violazione degli artt. 2047 e 2048 c.c. da parte del giudice di appello, ed anzi da atto della correttezza dell'affermata inapplicabilità di tali norme al caso di specie inoltre introduce una questione quella della configurazione della responsabilità dei genitori in termini contrattuali da contatto sociale” che non è affrontata nella sentenza di merito, senza allegare di averla già proposta e indicare in quale atto lo abbia eventualmente fatto cfr. Cass. n. 23675/2013 . 2. Il secondo motivo insiste sullo stesso tema della responsabilità dei genitori, ma sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione deduce la ricorrente che la necessità che il conducente prestasse la massima attenzione alla guida comportava che dovessero essere i genitori a vigilare sulla condotta del figlio. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto volto -nel complesso - a sostituire la valutazione del fatto proposta dalla ricorrente all'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte, non inficiato - in sé - da vizi motivazionali. 3. Il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in merito al concorso colposo della vittima introduce il tema del concorso colposo del danneggiato assume la ricorrente - per un verso - che il sinistro al piccolo è totalmente dipeso dalla mancata predisposizione, da parte dei genitori dello stesso, dei doveri riconnessi alla posizione c.d. di garanzia che grava in capo ai genitori di un minore di soli cinque anni , nonché - per altro verso - che il concorso colposo rilevante ex art. 1227 c.c. è configurabile anche in relazione al comportamento di un danneggiato che sia incapace di intendere e di volere. 3.1. Premesso che il tema del concorso del comportamento colposo del minore non risulta affrontato dalla sentenza impugnata, deve rilevarsi che neppure in questo caso la parte ricorrente ha fornito gli elementi necessari ad evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura. 4. Il quarto motivo deduce error in iudicando in relazione ai criteri equitativi del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 360 n. 5 C.P.C. e censura la sentenza per avere ritenuto di dover applicare i parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia nella liquidazione del danno patito da soggetti residenti all'estero e – quindi - in un diverso contesto socio-economico. 4.1. Il motivo è infondato, atteso che la decisione della Corte territoriale è conforme ai più recenti approdi di legittimità che superando il diverso orientamento espresso da Cass. n. 1637/2000 hanno affermato che la realtà socioeconomica nella quale vive il soggetto danneggiato da un fatto illecito ed in cui la somma da liquidare è presumibilmente destinata ad essere spesa è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano, atteso che si tratta di un elemento estraneo all'ambito dell'illecito e che -ove venisse considerato-determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento ed una lesione del principio di integralità del risarcimento cfr. Cass. n. 7932/2012 e Cass. n. 24201/2014 . 5. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.