Se l’assicurato non comunica la variazione di elementi che determinano il premio, la copertura è sospesa

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedono la determinazione del premio in base ad elementi variabili – c.d. clausola di regolazione del premio – l’assicurato ha l’obbligo di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini della variazione del premio. Tale onere costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate dall’art. 1901 c.c. e un eventuale inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia. Quest’ultimo effetto, così come la risoluzione del contratto, può avvenire solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8486/15 depositata il 27 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto da una società che richiedeva al proprio assicuratore il pagamento dell’indennizzo assicurativo in relazione ad un sinistro coperto da polizza assicurativa per il rischio di perdite su crediti, confermando la sentenza di primo grado. La pronuncia accoglieva le eccezioni dell’assicuratore che sottolineava, in considerazione della clausola di regolazione del premio apposta al contratto, il grave ritardo dell’assicurato nell’adempimento dell’obbligo di comunicare le circostanze che avrebbero influito sulla determinazione del premio, nonché l’inadempimento del pagamento del conguaglio, circostanze che avevano condotto l’assicuratore a sospendere la copertura assicurativa L’assicurato ricorre per la cassazione della sentenza, dolendosi per la ritenuta sospensione della copertura assicurativa la quale, a suo dire, non trovava fondamento in alcuna clausola pattizia, postulando che il rifiuto della controparte a corrispondere l’indennizzo assicurativo poteva fondarsi esclusivamente al disposto di cui all’art. 1460 c.c. e dunque, sulla gravità dell’inadempimento. L’obbligo dell’assicurato di comunicare le circostanze variabili. Il motivo di ricorso così articolato non viene considerato fondato. Citando una sentenza delle Sezioni Unite della medesima Cassazione n. 4631/07 , i Giudici di legittimità ribadiscono il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano una clausola di regolazione del premio, la quale vincola la determinazione del premio ad elementi variabili, l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’integrazione del premio costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate dall’art. 1901 c.c Conseguentemente, l’inadempimento dell’assicurato non comporta l’automatica sospensione della garanzia assicurativa, potendo un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, giustificarsi esclusivamente in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e della buona fede nell’esecuzione del contratto. L’insegnamento nomofilattico della Cassazione prescinde dunque dal disposto di cui all’art. 1901 c.c. e dell’esistenza di una eventuale clausola che lo richiami, escludendo il carattere di favor per l’assicuratore della clausola di regolazione del premio e interpretandola, piuttosto, come strumento di tutela per entrambe le parti . Grave inadempimento o violazione della buona fede? In conclusione deve affermarsi che tra la comunicazione dei dati variabili e il pagamento del premio non sussiste una necessaria e costante correlazione, potendo la variazione degli elementi creare una posizione giuridica debitoria o creditoria in capo all’assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell’ipotesi preventiva . Per valutare il comportamento dell’assicurato, è dunque necessario accertare se, durante il periodo considerato, siano effettivamente intervenute variazioni suscettibili di comunicazione alla controparte e se la mancata comunicazione abbia determinato un’alterazione significativa tra rischio e premio, tale da comportare la totale sospensione della copertura assicurativa, o se, invece, l’inadempimento non sia grave e possa essere valutato come mera violazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto. Posto che la sentenza impugnata ha adeguatamente applicato i principi giurisprudenziali consolidati su esposti, riconoscendo nella condotta dell’assicurato un inadempimento grave dei propri obblighi contrattuali, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 febbraio – 27 aprile 2015, numero 8486 Presidente Berruti – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza numero 698 in data 09.03.2011, la Corte di appello di Milano, rigettando l'appello di Softeam s.r.l., ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano numero 14198/2007 di rigetto della domanda dell'appellante nei confronti della Euler Hermes Kreditversicherungs Aktiengsellshaft di seguito, brevemente, Euler Hermes di pagamento della somma di Euro 215.826,78, a titolo di indennizzo assicurativo, preteso in forza di polizza a copertura del rischio di perdite su crediti, in relazione a un sinistro insolvenza della cliente affidata s.p.a. Eldo per L. 491.645.781 denunciato in data 24.10.2001, cui l'assicuratore aveva opposto il grave ritardo dell'assicurata nell'adempimento dell'obbligo di comunicare gli elementi variabili e di pagamento del conguaglio del premio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Softeam s.r.l., svolgendo due motivi. Ha resistito la Ermes Euler, depositando controricorso, nonché memoria. Motivi della decisione 1. La Corte di appello - richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 28 febbraio 2007, numero 4631 - ha confermato le valutazioni del primo Giudice, che aveva ritenuto legittimo il rifiuto di pagamento dell'indennizzo assicurativo, in ragione della gravità degli inadempimenti ascrivibili all'assicurata, per avere fornito solo in data 20.02.2002 le informazioni necessarie per il computo della rata variabile di conguaglio del premio annuale che, giusta contratto inter partes avrebbero dovuto avvenire entro il 31.08.2001 e per avere, altresì, provveduto al pagamento della fattura emessa per il conguaglio in data 21.05.2002 con un ritardo di oltre cinque mesi rispetto alle previsioni contrattuali che stabilivano che il pagamento avvenisse a ricevimento fattura . La Corte territoriale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi addotti dalla Softeam s.r.l. per giustificare gli accertati inadempimenti o per sminuirne la portata, segnatamente osservando che non era stata fornita, né offerta prova adeguata per la genericità dei capitoli di prova e il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ. del concordato slittamento della scadenza per l'invio delle suindicate informazioni che la dedotta corresponsione da parte dell'assicuratore dell'indennizzo assicurativo in relazione ad altri eventi risultava priva di rilevanza ai fini di causa, trattandosi di sinistri verificatisi in periodi diversi da quello che qui interessa e che, in ogni caso, per la modestia degli importi avrebbero avuto scarso valore sintomatico che - pur esclusa l'automatica sospensione della copertura assicurativa - l'inoperatività della garanzia trovava fondamento alla stregua dei principi generali in tema di inadempimento, avuto riguardo al comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, al tempo in cui la prestazione era stata effettuata e all'importanza dell'inadempimento che, sotto tale profilo, gli inadempimenti dell'assicurata risultavano di particolare gravità sia per la loro durata, sia per la loro importanza, avendo comportato, in assenza di qualsiasi valida giustificazione, il ritardo nella percezione del conguaglio, costituente il 60% del premio, di molti mesi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1460, 1175 e 1375 cod. civ. in relazione all'art. 1901 comma 2, cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ. insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Al riguardo parte ricorrente deduce che, in base ai principi enunciati da Sez. Unite numero 4631/2007, la sospensione della copertura assicurativa deve trovare fondamento in una clausola pattizia ed opera solo se possa essere ritenuta una conseguenza proporzionata all'inadempimento cui è collegata rileva, quindi, che nella specie, la pretesa sospensione della copertura assicurativa non può trovare fonte nell'accordo tra le parti, dal momento che il Tribunale ha escluso che la clausola di cui all'art. 5. punto 6, richiamata dalla compagnia assicuratrice, potesse regolare la fattispecie e che la statuizione - come riconosciuto nella decisione impugnata - non è stata oggetto di specifica impugnativa osserva che, di conseguenza, la possibilità di invocare la sospensione della copertura assicurativa direttamente o per il tramite dell'art. 1901 cod. civ., così come interpretato dalle SS.UU. soggiace al disposto dell'art. 1460 cod. civ., postulando, quindi, che il rifiuto di adempiere non sia contrario a buona fede. Nella specie la Corte territoriale - sebbene sollecitata a valutare il comportamento tenuto da entrambe le parti in relazione al canone della buona fede - avrebbe completamente omesso di valutare il comportamento dell'assicuratore, tralasciando di verificare quelle circostanze che l'assicurata aveva evidenziato come dimostrative dell'inconciliabilità, sul piano della buona fede oggettiva, del comportamento dell'impresa assicuratrice rispetto alla successiva sospensione della copertura assicurativa e, segnatamente, il fatto che la sospensione della copertura assicurativa fosse stata addotta dopo l'accettazione senza riserva del pagamento del conguaglio, nonché la circostanza che, durante l'intero triennio dello svolgimento del rapporto assicurativo, l'inosservanza del termine per la comunicazione dei dati variabili sui quali calcolare l'eventuale conguaglio, non aveva mai comportato la sospensione della copertura assicurativa. 1.2. Il motivo è infondato in relazione alla dedotta violazione di legge, inammissibile con riguardo alla denuncia del vizio motivazionale. 1.2.1. In punto di diritto si osserva che - a partire dalla già cit. sentenza SS.UU. 28 febbraio 2007, numero 4631 - costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili c.d. assicurazione con la clausola di regolazione del premio, come quello intercorsa tra le odierne parti in causa l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell'integrazione del premio costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate dall'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto cfr. Cass. 19 dicembre 2013, numero 28472 Cass. ord. 13 dicembre 2011, numero 26783 Cass. 11 giugno 2010 numero 14065 . In particolare - contrariamente a quanto sembra postulare parte ricorrente - l'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite prescinde totalmente dal disposto dell'art. 1901 cod. civ. e dall'esistenza di un'eventuale clausola che lo richiami da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., cfr. Cass. numero 28472 del 2013 sopra cit. , segnatamente escludendo il carattere di favor per l'assicuratore della clausola di regolazione del premio e interpretandola, piuttosto, come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione. In tale prospettiva è stato evidenziato che -mentre la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione è prevista dall'art. 1901 cod. civ. in una situazione di mancato pagamento integrale del premio - tra la comunicazione dei dati variabili e il pagamento del premio non esiste una necessaria e costante correlazione, poiché, in assenza di variazioni, la prima potrebbe non comportare alcun onere economico per il contraente. Invero è la conoscenza degli elementi variabili, conseguita dall'assicuratore, che fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una posizione debitoria o creditoria dell'assicurato, secondo lo scarto in più o in meno dell'ipotesi preventiva con la conseguenza che, in caso di eccedenza del dato variabile, per esprimere un giudizio sul comportamento dell'assicurato alla stregua dei principi generali in tema di contratto occorre individuare quali siano i suoi effettivi doveri giuridicamente rilevanti, tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento. Il che significa che occorre innanzitutto verificare se, nel periodo considerato, siano effettivamente intervenute, variazioni suscettibili di comunicazione quindi accertare se esse siano state cosi rilevanti da avere comportato un'alterazione del rapporto di adeguatezza fra rischio e premio, di tale entità da giustificare la totale sospensione della garanzia, per effetto dell'eccezione di inadempimento, o se invece l'eccezione sia da considerare proposta in violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto. 1.2.2. Orbene siffatte valutazioni risultano tutte puntualmente operate nella sentenza impugnata, posto che - una volta accertato che la comunicazione dei dati variabili è avvenuta a distanza di diversi mesi dalla data convenzionalmente prevista per siffatto adempimento e che anche il pagamento della rata di conguaglio è stato ritardato di oltre cinque mesi rispetto alla previsione contrattuale di pagamento a ricevimento fattura - i giudici di appello hanno evidenziato, da un lato, l'obiettiva gravita e la mancanza di qualsiasi valida giustificazione degli inadempimenti rilevati a carico di Softeam e, dall'altro, la notevole lesione degli interessi della Compagnia assicuratrice” cfr. pag. 7 della sentenza impugnata , segnatamente evidenziando come la condotta dell'assicurata si fosse tradotta nel ritardo per molti mesi della percezione del conguaglio costituente il 60% del premio globale. Contrariamente a quanto postulato da parte ricorrente, la decisione impugnata si colloca esattamente nell'esegesi indicata dalle Sezione Unite, prescindendo dal disposto dell'art. 1901 cod. civ. ed espressamente richiamando ai fini della valutazione i principi generali in tema di inadempimento contrattuale e, quindi, evidenziando non già solo il mero dato del ritardo negli adempimenti gravanti sull'assicurata, ma anche la loro idoneità ad alterare il rapporto sinallagmatico, in termini sufficientemente gravi da giustificare l'eccezione di inadempimento e il conseguente rifiuto di pagamento dell'indennizzo assicurativo. In particolare, nella prospettiva assunta dal Giudice di appello, il criterio della buona fede risulta, inequivocamente, adottato come parametro di valutazione della condotta di entrambe le parti contraenti, posto che il riferimento al pregiudizio agli interessi della compagnia assicuratrice non è suscettibile di essere altrimenti inteso se non nel senso che il rifiuto di adempiere da parte della stessa compagnia non poteva ritenersi contrario a buona fede, con conseguente inapplicabilità del disposto del comma 2 dell'art. 1460 cod. civ. invocato da parte ricorrente. 1.2.3. Esclusi i lamentati errores in iudicando , sotto il versante dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ. ritiene il Collegio che nessuna lacuna o incongruenza è rinvenibile nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Trattasi, infatti, di censura sostanzialmente diretta ad ottenere in questa sede una diversa valutazione del materiale probatorio e, perciò, inammissibile, essendo giurisprudenza costante che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. In particolare la circostanza, su cui insiste parte ricorrente, di altri pagamenti effettuati dalla compagnia assicuratrice e, in particolare, della corresponsione di almeno quattro indennizzi riguardanti sinistri che si sarebbero verificati nello stesso periodo cui si riferisce il sinistro Eldo qui in discussione, non rivela alcuna frattura nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, dal momento che si tratta di circostanza di cui la Corte di appello si è fatto carico, ritenendo l'inconferenza della prova richiesta al riguardo, per la considerazione che si trattava di dati non comparabili e ciò perché le precedenti corresponsioni si riferivano a periodi diversi da quello che qui rileva o perché in ogni caso, e, quindi, a prescindere dal riferimento temporale si trattava di importi modesti. La mancata ammissione della prova testimoniale sul punto peraltro neppure specificamente censurata dalla ricorrente, che si limita a riprodurre in ricorso uno dei documenti da mostrarsi ai testimoni - non potrebbe perciò influire, né del resto ha influito, sul decisum conclusivo, che trova il suo fondamento giustificativo nel rilievo che, relativamente al pagamento dell'indennizzo in oggetto, l'eccezione di inadempimento era stata legittimamente opposta. Non sembra tuttavia superfluo aggiungere, per completezza, che il cambio di prospettiva di parte ricorrente che - dopo avere addotto in sede di merito 1'intervenuta modifica verbale del termine per la comunicazione dei dati variabili - pretenderebbe ora di prospettare un'implicita rinuncia della compagnia assicuratrice alla sospensione della garanzia, si connota per la sua inammissibile novità, in quanto introduce un tema che non risulta prospettato negli stessi termini nel giudizio di appello. In definitiva il primo motivo va rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 numero 3 cod. proc. civ. falsa applicazione dell'art. 1901, comma 2 cod. civ. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ Al riguardo parte ricorrente assume che in appello aveva dedotto l'erronea applicazione retroattiva dell'effetto di sospensione della copertura assicurativa e che la Corte territoriale, nell'omettere di pronunciare sul punto, ha fatto errata applicazione della norma di cui al comma 2 dell'art. 1901 cod. civ. in ragione del quale l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza”. L’ipotetico effetto sospensivo della copertura assicurativa - a parere della ricorrente quand'anche dovesse retroagire alla data del 31.08.2001 individuata come data di scadenza della comunicazione dei dati per il pagamento del conguaglio del premio , non potrebbe compromettere il diritto della Softeam al pagamento dell'indennizzo, dal momento che le forniture impagate risalivano all'arco temporale tra marzo e agosto 2001. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato sotto il profilo del vizio di omessa petizione, e inammissibile sotto quello della falsa applicazione della norma sostanziale. Ciò in quanto la Corte di appello - avendo espressamente escluso che la fattispecie potesse trovare regolazione nel disposto dell'art. 1901 cod. civ. e che il ritardato pagamento della rata variabile potesse comportare la sospensione della copertura assicurativa, come per le rate ordinarie fisse - non aveva alcuna ragione di rispondere sul motivo di appello con cui si deduceva la non operatività, in via retroattiva, dell'effetto di cui al comma 2 cod. proc. civ Non vi è, dunque, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché la censura trova implicita risposta nel percorso argomentativo della decisione che prescinde dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 1901 cod. civ. mentre la censura di violazione di legge si rivela priva di specificità per difetto di correlazione con le ragioni della decisione. In definitiva l'esame complessivo dei motivi conduce al rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55 del 2014, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali.