Viola la precedenza e muore: nessuna colpa può essere attribuita all’altro conducente

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità, ex art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario e si deve dunque applicare soltanto ove sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. L’accertamento della violazione da parte di uno dei due conducenti dell’obbligo di dare precedenza, non esime comunque il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, al fine di stabilire se egli abbia a sua volta violato o meno le norme del cds e i precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7447/145 depositata il 14 aprile. Il fatto. Il Tribunale di Bologna respingeva la domanda proposta da due coniugi per il risarcimento dei danni subiti per la perdita del loro unico nipote a causa di un sinistro stradale. La pronuncia viene confermata dalla sentenza della Corte d’appello bolognese, contro la quale i coniugi propongono ricorso in Cassazione. La dinamica del sinistro. I ricorrenti lamentano l’omessa motivazione in riferimento alla dinamica del sinistro e all’esclusione della colpa della controparte. Dagli elementi probatori risulta che l’auto condotta dal nipote, non rispettando il segnale di precedenza, si scontrava con quella della convenuta che i ricorrenti ritenevano non viaggiasse ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla scarsa luminosità, circostanze che comporterebbero l’applicazione della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti coinvolti. La deducibilità di un fatto storico. I motivi così prospettati si palesano immediatamente come inammissibili. In primo luogo, la Cassazione, facendo leva sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ricorda che la deducibilità in sede di legittimità del vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, presuppone che tale fatto risulti dal testo della sentenza o degli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Nel caso in esame, lo stato di visibilità, in riferimento al quale i ricorrenti denunciano il vizio motivazionale, non risulta decisivo nelle argomentazioni della sentenza impugnata, costituendo invece prospettazione di una diversa valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. La presunzione di pari responsabilità. Anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata valutazione della condotta della controparte al fine di valutare il suo contributo causale nel sinistro, si rivela privo di pregio. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità, ex art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro . Ciò non toglie che l’accertamento della violazione da parte di uno dei due conducenti dell’obbligo di dare precedenza non esula il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se egli abbia a sua volta violato o meno le norme del cds e i precetti di prudenza potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente . Nel caso di specie, la sicura violazione stradale compiuta dal giovane deceduto ha comportato, da parte dei giudici di merito, l’esclusione dell’ipotesi di una velocità eccessiva da parte della conducente della vettura antagonista, in modo coerente con le risultanze istruttorie prodotte in giudizio, escludendone dunque la colpevolezza. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 11 marzo – 14 aprile 2015, n. 7447 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. I coniugi I. G. e T. R. convennero in giudizio C. F. e l'Assicurazione A. e chiesero il risarcimento del danno per la morte dell'unico nipote convivente, deceduto in un sinistro stradale nel quale, alla guida della propria autovettura , si era scontrato con quella condotta dalla convenuta. Riconosciuto che il nipote non aveva rispettato il diritto di precedenza della vettura antagonista e che la F. era stata risarcita dalla assicurazione, sostennero il concorso di colpa della stessa, per non aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi. Il Tribunale respinse la domanda e la decisione fu confermata dalla Corte di appello di Bologna sentenza del dicembre 2013 . 2.Avverso la suddetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, quali eredi di T. R., nelle more deceduto, M. R. e G., quest'ultima anche in proprio. F., ritualmente intimata, non svolge difese. Non si difende neanche l'Assicurazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, si lamenta, genericamente, la mancata decisione in ordine alla richiesta di espulsione dagli atti della copia della sentenza n. 185 del 15 febbraio 2012 che gli appellati avrebbero allegato alla comparsa conclusionale. Si tratterebbe di sentenza, riguardante altro processo, della quale sarebbe incerto il passaggio in giudicato, irritualmente prodotta. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Di tale sentenza non vi è traccia nella decisione impugnata che, pertanto, non l'ha considerata ai fini della decisione. 2. I motivi dal secondo al quarto, deducono vizio di omessa motivazione, rispettivamente - a in riferimento a due testimonianze che rileverebbero rispetto alla mancanza di luminosità luminosità che, invece, il giudice avrebbe ritenuto esistente - b in riferimento al punto dello scontro c in riferimento alle conclusione della perizia sul nesso causale. 2.1. I motivo sono tutti inammissibili, essendo fuori dagli stretti limiti individuati dal nuovo art. 360 n. 5, cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis , come enucleati dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Sez. Un. n. 8053 del 2014 . 2.3. In particolare, lo stato di visibilità non risulta decisivo nelle argomentazioni del giudice in riferimento al punto dello scontro, si tratta in realtà della prospettazione di una diversa valutazione rispetto alla consulenza, si censura la sentenza perché il giudice avrebbe errato nel ritenere erronee e contraddittorie le conclusioni del consulente rispetto al profilo del nesso causale della condotta del giovane deceduto. 3. Con il quinto motivo, di deduce violazione dell'art. 2054 cod. civ. Si censura la decisione per non avere valutato la condotta della F. ai fini di verificare la sussistenza di un suo concorso, ritenuto esistente per via della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, una volta accertata la condotta negligente del giovane deceduto tanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene necessario tale accertamento, non potendo valere l'accertamento della condotta di uno dei conducenti a superare la presunzione di responsabilità dell'altro. 3.1. Il motivo non ha pregio. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio consolI.to, secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale cd i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. da ultimo Cass. n. 21130 del2013 . Ed, infatti, ed in estrema sintesi, data la sicura violazione del diritto di precedenza da parte del giovane deceduto, la Corte di merito ha escluso che la conducente della vettura antagonista avesse tenuto una velocità non adeguata. Con argomentazione coerente in riferimento alle risultanze istruttorie, ha escluso che la F. si trovasse contromano ha ritenuto adeguata la velocità stimata della F., argomentando criticamente rispetto alla consulenza che riteneva dovesse essere più bassa, così escludendo ogni concorso della stessa nella causazione del sinistro. ln definitiva, pur richiamando la decisione Cass. n. 9550 del 2009 che ritiene possibile trarre la prova liberatoria dell'altro conducente dall'accertamento eziologico esclusivo nei confronti del primo, ha comunque in concreto escluso la condotta colposa della F 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non avendo gli intimati svolto difese non sussistono le condizioni per la statuizione in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dci presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.